Sì alla revoca dell’assegno per la figlia laureata in storia dell’arte ed insegnante che ha realizzato un modesto guadagno, ferma la possibilità di un eventuale soccorso paterno, qualora ne ricorrano i presupposti (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 27 marzo 2024, n. 8240).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE  – Presidente –

MARINA MELONI                                – Consigliere – Rel. –

LAURA TRICOMI                                  – Consigliere –

ROSARIO CAIAZZO                             – Consigliere –

ALBERTO PAZZI                                   – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29541/2020 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) domiciliato, ex lege, in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in Roma (omissis) presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);

-controricorrenti-

avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 633/2019 depositato il 30/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024, dal Consigliere dott.ssa Marina Meloni.

FATTI DI CAUSA

II ricorrente (omissis) (omissis) impugnò con reclamo, ex art.739 c.p.c., l’ordinanza emessa dal Tribunale di  Firenze in sede collegiale (nr. 16561 del 3/10/2019) davanti alla Corte di Appello di Firenze la quale confermò il menzionato decreto e condannò il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Il ricorrente aveva chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell’assegnazione della casa coniugale e l’eliminazione dell’obbligo per il padre di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia della coppia (nata il (omissis) oggi trentacinquenne), stabilito nella misura di €. 520,00 mensili, che versava direttamente alla figlia, rivalutate ad oggi in euro 628,68.

(omissis) (omissis) impugna con ricorso affidato a quattro motivi e memoria l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze n.  202/2020.

(omissis) (omissis), (omissis) (omissis) resistono con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 5 e n. 3 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 315- bis, 316-bis, 337-septies c.c. e 315 c.p.c., perché il Giudice di merito non ha valutato con insindacabile apprezzamento le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo di mantenimento, in particolare la Corte d’appello non avrebbe valutato la circostanza costituita dal fatto che (omissis) avrebbe una propria attività principale nel lavoro di insegnante d’arte, circostanza che sarebbe stata ammessa da (omissis) nella comparsa di risposta con la quale si é costituita avanti alla Corte d’appello di Firenze.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 5 e 3 c.p.c.: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per omessa valutazione della documentazione comprovante l’aggravamento dello stato di salute del ricorrente e le conseguenti spese mediche; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la Corte posto a fonda mento della decisione le prove. dedotte dalle parti relative alla propria situazione di salute e reddituale.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 147, 148, 315-bis, 337-sexies c.c. – casa coniugale: il ricorrente lamenta, sotto ii profilo della violazione di legge, la permanenza della statuizione relativa all’assegnazione, in favore della ex moglie, della casa coniugale, “fin tanto che la  figlia (omissis) non abbia raggiunto la propria autosufficienza economica e continui quindi a risiedere con la madre”.

Il ricorso proposto é fondato e deve essere accolto in ordine a tutti i motivi.

Infatti, in ordine al primo e secondo mezzo di cassazione, va premesso che secondo questa Corte (Sez. 1 -, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023) ha enunciato la regula iuris secondo cui: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento é a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio é neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza é idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.

Questa Corte ha più volte affermato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell’art. 155 cod. civ., come sostituito dall’art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporziona le al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione a1 dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

L’ordinanza impugnata non si é uniformata ai principi richiamati ed elaborati da questa Corte e pertanto il ricorso merita accoglimento.

E, precisamente, occorre evidenziare che la Corte territoriale, tenuto conto che il (omissis) (omissis) guadagna 39.000,00 euro mentre la (omissis) (omissis) € 20.000,00, ha valutato che la figlia (omissis) laureata in storia dell’arte ed insegnante nella materia, negli anni 2018 e 2019 ha guadagnato, grazie a collaborazioni saltuarie, circa 4.000,00 euro mentre ne ha consumato circa 6.000,00 per spese mediche, in quanto necessitante di assistenza psicologica perché affetta da sindrome delirante, con manie di persecuzione (senza che, tuttavia, ricorra il caso della menomazione psichica e del conseguente regime giuridico del figlio affetto da tali serie patologie).

Tuttavia, seppur Ella ha documentato un modesto guadagno (solo 4.000,00 euro annui), deve ritenersi che la stessa ha comunque incominciato a mettere a frutto le proprie capacità professionali, seppur saltuariamente esercitate, cosi cominciando a conseguire i propri redditi da lavoro e, anche se in attesa di una migliore e più sicura definizione del suo inserimento nel mondo produttivo, ne consegue che – in ragione dei richiamati principi – si deve seriamente dubitare che vi sia ragione per conservare, in suo favore, l’assegno di mantenimento, ferma la eventuale possibilità di un eventuale soccorso paterno, qualora ne ricorrano i presupposti, e perciò di chiedere e ottenere un assegno alimentare.

La Corte territoriale, avendo disatteso i principi indicati, ha violato le regole sostanziali relative al regime dell’assegno di mantenimento dei figli ultramaggiorenni e, in ordine a tale violazione, la decisione deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice, sia pure diversamente composto.

Deve conseguentemente essere accolto anche il terzo motivo relativo alla richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale al coniuge del ricorrente, atteso che il fondamento di quell’attribuzione segue il regime dell’autonomia della figlia comune.

Alla luce dei richiamati principi il ricorso si palesa fondato e deve essere accolto in ordine a tutti i motivi con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze affinché, in applicazione di quanto enunciato, riesamini il caso e regoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 21/3/2024

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.