Offerta formativa insoddisfacente: niente risoluzione del contratto con l’Università telematica (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 18 novembre 2021, n. 35255).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15346-2019 proposto da:

(OMISSIS) PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 5, presso lo studio dell’avvocato SANDRA (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, avvocato FRANCO (OMISSIS) (fo(OMISSIS)it);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1164/2018 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2016 Paola (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Savona l’Università degli Studi “Niccolò Cusano-Telematica Roma” (d’ora innanzi, per brevità, “Unicusano”), esponendo che:

-) l’ente convenuto offre l’insegnamento universitario per via telematica;

-) nel 2016 si era iscritta al secondo anno della facoltà di giurisprudenza della Unicusano, dopo avere frequentato con profitto il primo anno in altra università, pur essa telematica;

-) prima dell’iscrizione, il personale dell’ente convenuto le aveva assicurato che le sarebbero stati riconosciuti gli esami già sostenuti; che avrebbe potuto seguire le videolezioni in qualunque momento; che l’università le avrebbe messo a disposizione il materiale didattico (senza, quindi, necessità di acquistare altri libri) e i test di autovalutazione;

-) dopo l’iscrizione, tuttavia, l’Unicusano non adempì tali obblighi, sotto plurimi aspetti: non le riconobbe interamente i crediti formativi già acquisiti nel primo anno; non le indicò con chiarezza i programmi degli esami che dovevano essere ripetuti; non le mise a disposizione tutto il materiale didattico; le fornì test di autovalutazione non efficienti; non fu solerte nel metterle a disposizione i “tutor”.

Concluse pertanto chiedendo che il contratto di iscrizione alla suddetta università fosse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta.

2. L’Unicusano si costituì contestando la domanda attorea.

Con sentenza 27 febbraio 2018 n. 177 il Giudice di pace di Savona accolse la domanda, dichiarò il contratto risolto per inadempimento della Unicusano e condannò quest’ultima al risarcimento del danno in favore dell’attrice, liquidato nella somma di euro 1.000.

3. La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.

Il Tribunale di Savona, con sentenza 9 novembre 2018 n. 1164, accolse il gravame e rigettò la domanda attorea.

Il Tribunale ritenne che tutti gli inadempimenti contestati dalla studentessa all’università o non sussistevano, oppure erano privi del requisito della “non scarsa importanza” di cui all’articolo 1455 c.c.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Paola (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

5. L’Unicusano ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Il “fatto decisivo” che, secondo la ricorrente, non sarebbe stato esaminato dal Tribunale consisterebbe nello iato tra l’offerta formativa promessa dalla Unicusano, e quella concretamente data.

In particolare deduce la ricorrente che il Tribunale, nl rigettare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, non avrebbe preso in esame le seguenti circostanze:

-) l’università non le aveva dato i manuali promessi;

-) non le aveva messo a disposizione test di autovalutazione per le singole lezioni, ma solo per interi moduli di lezioni;

-) le aveva offerto videolezioni le quali non erano sottotitolate con l’indicazione dell’argomento oggetto della lezione, il che ne rendeva problematica la fruizione per quanti avessero necessità di seguirne solo una parte.

1.1. Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha infatti preso in esame sia la questione dei ‘manuali didattici” (pagina 6 della sentenza impugnata”); sia la questione dei test di autovalutazione (pagina 7); sia la questione della presenza di sottotitoli nelle videolezioni (pagina 6), escludendone la rilevanza ai fini della risoluzione del contratto.

Il vizio di omesso esame, dunque non sussiste; lo stabilire poi se le suddette circostanze di fatto siano state valutate in modo appropriato è questione di merito e non di legittimità, come tale non sindacabile in questa sede.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 1455 c.c.

Deduce che tale norma sarebbe stata violata perché il Tribunale ha “omesso di prendere in considerazione la diversità tra l’offerta promessa da Unicusano in sede di conclusione del contratto e quella reale”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Lo stabilire se un determinato inadempimento abbia o non abbia il requisito della “gravità” di cui all’articolo 1455 c.c. costituisce infatti un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (ex multis, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020, Rv. 658455 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 13627 del 30/05/2017, Rv. 644328 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986 – 01; ma così già Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 14/05/1963, Rv. 261730 – 01, a dimostrazione di quanto il principio sia pacifico e risalente).

3. Col terzo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Deduce che il Tribunale, oltre a rigettare la domanda di risoluzione del contratto, ha rigettato anche la domanda di risarcimento del danno, riformando sul punto la sentenza di primo grado.

Tuttavia, nell’escludere l’esistenza di un danno risarcibile, il Tribunale aveva trascurato di considerare che l’Unicusano aveva rifiutato di concederle il nullaosta per l’iscrizione ad altra università, e tale rifiuto (protratto fino al 24 aprile 2018) aveva fatto sì che l’odierna ricorrente perdesse un anno di studio.

3.1. Il motivo, per come è prospettato, è infondato.

Anche, infatti, a prescindere dalla esaustività della illustrazione del motivo, è dirimente la circostanza che la sentenza impugnata, decidendo sulla domanda di danno, ha espressamente preso in esame il problema del rifiuto dell’Università di concedere il nulla osta all’iscrizione ad altro ateneo (pagina 8, quinto capoverso, della sentenza impugnata), ritenendo che tale condotta non potesse dirsi illecita, dal momento che “parte appellata non ha allegato gli elementi costitutivi dell’illiceità”.

Il fatto che si assume trascurato, pertanto, è stato preso in esame dal giudice di merito, ed è stato ritenuto irrilevante a causa di un difetto di allegazione da parte della difesa attorea: statuizione, quest’ultima, che non è stata censurata nella presente sede.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Paola (OMISSIS) alla rifusione in favore di università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore dell’avvocato Franco (OMISSIS), ex art. 93 c.p.c., come da sua istanza;

(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte di cassazione, addì 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria, addì 18 novembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.