Oltre a viaggiare nella corsia centrale a velocità ridotta, non segnalava in alcun modo la presenza di un guasto meccanico venendo tamponata dal bus. Nell’occorso decedeva il passeggero dell’auto. E’ concorso di colpa (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 17 maggio 2022, n. 19287).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ANDREA nato il 19/01/19xx;

avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in data 3 novembre 2020, ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in data 25 ottobre 2018, aveva condannato Andrea (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, contestato come commesso in danno di Alfredo (OMISSIS) in Labico, il 22 luglio 2015.

L’episodio per cui é processo si verificava in orario meridiano (h. 12,08), in buone condizioni di tempo e di luogo, in seguito a una manovra di sorpasso posta in essere dall'(OMISSIS) con il bus da lui condotto, sul tratto autostradale della A1 in agro di Labico in direzione Napoli: nell’esecuzione della manovra, eseguita su un tratto stradale rettilineo, il mezzo condotto dall'(OMISSIS) si spostava a sinistra e, nel prosieguo della manovra, andava ad urtare da tergo la Opel Astra condotta da Maria Pia (OMISSIS), che occupava la corsia centrale ed a bordo della quale viaggiava il (OMISSIS).

In base a quanto emerso nel corso del giudizio di merito, il bus condotto dall'(OMISSIS) viaggiava, in quel momento, a una velocità stimata in circa 100 kmh, mentre la vettura su cui viaggiava la vittima procedeva a una velocità di 60 kmh, a quanto pare a causa di un guasto meccanico.

Il tamponamento avveniva sulla parte posteriore sinistra dell’autovettura, urtata dalla parte anteriore destra del bus; la Opel, a causa dell’urto, veniva sospinta verso destra andando ad urtare il guard-rail e ciò determinava gravi lesioni a carico del (OMISSIS), che decedeva alcuni mesi dopo (precisamente il 9 novembre 2015).

Il rimprovero mosso all'(OMISSIS), nell’editto imputativo, é di avere tenuto una velocità non adeguata alle caratteristiche del mezzo e alle specifiche condizioni della strada, in violazione dell’art. 141 cod.strada, e di avere effettuato la manovra di sorpasso senza avvedersi della presenza dell’autovettura che lo precedeva nella marcia, in violazione dell’art. 148 cod.strada.

La Corte di merito ha disatteso le censure rassegnate dall’imputato con l’atto d’appello, sia in ordine alle regole cautelari che si assumono violate, sia con riguardo al rapporto di causalità tra l’incidente e il decesso del (OMISSIS), comunque dipendente dagli esiti traumatici dell’accaduto, rideterminando però il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento del concorso di colpa della vittima, che al momento dell’urto non indossava la cintura di sicurezza.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'(OMISSIS), con atto articolato in sette motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per erronea applicazione delle norme contestate in riferimento al giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento: non poteva parlarsi, in particolare, di velocità eccessiva, atteso che l'(OMISSIS) viaggiava a una velocità rientrante nei limiti e vi era una situazione di traffico normale.

2.2. Con il secondo motivo denuncia l’esponente il vizio di motivazione in ordine alle regole cautelari asseritamente violate, nonché alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso: in particolare il deducente lamenta il fatto che la Corte di merito non abbia tenuto conto, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 143 comma 5 Cod.strad., che la vettura ove viaggiava la vittima procedeva nella corsia centrale anziché in quella di destra, ad una velocità di appena 60 kmh, così costituendo un ostacolo o comunque un intralcio alla circolazione.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in riferimento al concorso causale della conducente dell’autovettura tamponata: avuto riguardo all’intralcio determinato dalla Opel Astra che procedeva in corsia centrale a lenta velocità senza segnalare in alcun modo di essere in condizioni di avaria, la condotta della (OMISSIS) ha contribuito causalmente al verificarsi dell’incidente.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 133 cod.pen. in relazione alla corretta quantificazione della pena sulla base del concorso di colpa della vittima Alfredo Troisi, riconosciuto dalla Corte di merito.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 40 cod.pen. in relazione al nesso causale sia tra la condotta dell’imputato e l’incidente, sia rispetto all’evento letale, atteso che il decesso del (OMISSIS) avvenne a causa del mancato uso della cintura di sicurezza, mentre la (OMISSIS) rimase praticamente illesa.

2.6. Con il sesto motivo lamenta il deducente la carenza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, pur a fronte del concorso di colpa della persona offesa.

2.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, argomentato in modo succinto e incongruo.

3. Si dà infine atto che, a fronte della richiesta di rigetto del ricorso avanzata dal Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta, il difensore dell’imputato ha fatto pervenire un’ampia memoria di replica in cui, confutando le argomentazioni del P.G., illustra i motivi in base ai quali il ricorso sarebbe meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi sono infondati.

Pur considerando la posizione sulla strada della Opel Astra – che occupava la corsia centrale di marcia anziché quella di destra – e la sua velocità nel momento dell’incidente (avuto riguardo alle regole generali enunciate dall’art. 141, comma 6, dall’art. 142, comma 7 e dall’ art. 143, comma 5, cod.strada), tali elementi non valgono ad integrare l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento dannoso, interruttive del nesso di causalità tra condotta ed evento: in base a quanto é emerso in atti, e come chiarito nella sentenza impugnata, la vettura condotta dalla (OMISSIS) a una velocità stimata in 60 kmh era certamente ed agevolmente visibile nella sua posizione sulla strada, sì che vi erano tutte le condizioni per prevedere il rischio dell’impatto tra il bus condotto dal ricorrente e la Opel Astra e per evitarne il verificarsi; né del resto potrebbe, al riguardo, il ricorrente invocare il principio di affidamento, posto che tale principio trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada é responsabile anche del comportamento inosservante altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (fra le tante vds. Sez. 4, Sentenza n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981).

Per quanto concerne la normativa che si assume violata, deve osservarsi che il rimprovero mosso all'(OMISSIS), più che alla violazione dell’art. 141, Cod.Strada (che, come noto, si riferisce alla modulazione della velocità, anche in relazione alla presenza di ostacoli prevedibili) va riferito al non avere osservato, nell’esecuzione della manovra di sorpasso, tutte le cautele di cui all’art. 148 dello stesso codice, ivi compresa l’attenzione alla presenza di utenti della strada da sorpassare e alla loro velocità (comma, 2, lettera D).

Al riguardo, come si é già accennato, la Corte di merito ben chiarisce che l'(OMISSIS), nell’esecuzione della manovra di sorpasso, era certamente nelle condizioni di accorgersi della presenza dell’autovettura condotta dalla (OMISSIS), in relazione alle condizioni di visibilità e in generale a quelle di tempo e di luogo (orario diurno, tratto rettilineo ecc.).

Non può pertanto parlarsi in alcun modo di imprevedibilità o di inevitabilità dell’evento, alla luce delle motivazioni rese dalla sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione del fatto e delle prescrizioni che si assumono violate nell’occorso.

1.1. E’, parimenti, affetto da infondatezza il quinto motivo di doglianza, vertente sul nesso di causalità tra la condotta e l’evento letale in dipendenza del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima.

In disparte tutte le questioni già affrontate in ordine ai motivi primo e secondo, a proposito della dinamica dell’incidente, qui basterà richiamare la giurisprudenza di legittimità in base alla quale, in tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura – che abbia reso cagionato l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima – e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza (Sez. 4, Sentenza n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269975; Sez. 4, Sentenza n. 42492 del 03/10/2012, Campailla, Rv. 253737).

1.2. Del pari infondati – salvo quanto si dirà oltre a proposito del terzo motivo di doglianza, riguardante il concorso di colpa della (OMISSIS) – risultano i motivi incidenti sul trattamento sanzionatorio determinato dalla Corte capitolina.

Ciò vale in particolare per quanto concerne il quarto, il sesto e il settimo motivo del ricorso.

1.3. In relazione al quarto motivo, sulla base delle statuizioni allo stato adottate nella sentenza impugnata, la Corte di merito ha operato una riduzione della pena che appare adeguatamente determinata in misura largamente inferiore alla media edittale, sulla base dei criteri generali di cui all’art. 133 cod.pen., in termini non sindacabili in questa sede: del resto, in tema di reato colposo, il giudice penale é tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull’efficienza causale del comportamento dell’imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l’esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (Sez. 4, Sentenza n. 23080 del 30/01/2017, Monaco, Rv. 270428).

Si ricorda poi che non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).

1.4. Risultano infine infondati anche il sesto e il settimo motivo di ricorso, avuto riguardo al sintetico, ma pertinente incedere argomentativo della sentenza impugnata in relazione al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Considerato che la Corte di merito ha correlato il diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod.pen., da un lato alla pericolosità della condotta e dall’altro alla gravità della colpa e ai precedenti penali dell’imputato, deve osservarsi che il predetto percorso argomentativo si allinea pienamente al pacifico insegnamento di questa Corte secondo il quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, fondato in sostanza sugli stessi elementi, si rammenta che, per pacifica giurisprudenza, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art.133 cod. pen. (vds. Sez. 3, Sentenza n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041, e i numerosi precedenti ivi richiamati; vds. altresì Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244).

2. E’, invece, fondato il terzo motivo di ricorso, riferito al concorso di colpa della conducente dell’autovettura Opel Corsa coinvolta nel sinistro.

2.1. Invero, a fronte dell’espressa articolazione del secondo motivo di appello – menzionato nella stessa sentenza impugnata – in cui l’odierno ricorrente chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa della (OMISSIS), la quale, oltre a viaggiare nella corsia centrale a velocità ridotta, non segnalava in alcun modo la presenza di un guasto meccanico -, la Corte capitolina ha graficamente omesso di fornire replica.

Non può infatti considerarsi adeguata o implicita risposta il riferimento alla portata non interruttiva del nesso causale attribuita alla condotta della conducente della Opel Astra, atteso che altro é la valutazione di tale condotta come non idonea ad escludere la rilevanza causale attribuita all’esecuzione della manovra di sorpasso da parte dell’imputato; ed altro é valutare se il comportamento alla guida della (OMISSIS) fosse o meno del tutto estraneo alla serie causale che portò al sinistro mortale.

Doveva, invece, la Corte di merito affrontare quest’ultimo tema, proposto con il detto motivo di appello, valutando quindi se potessero configurarsi, a carico della conducente dell’autovettura tamponata, un eventuale concorso di colpa e un’eventuale portata concausale della condotta da lei tenuta, in rapporto alle regole cautelari che, secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente, la stessa avrebbe violato (conducendo il veicolo a velocità ridotta nella corsia centrale, senza azionare le segnalazioni necessarie in caso di guasto meccanico).

2.2. L’omessa risposta da parte della Corte territoriale non può essere considerata come riferibile a un motivo di appello radicalmente inammissibile e, come tale, non rilevante ai fini della decisione dell’odierno ricorso: é chiaro infatti che, a tal fine, il parametro dell’inammissibilità dei motivi enunciati con l’atto di appello é costituito dall’indirizzo espresso da Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in base al quale l’appello é inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Non può certamente, nella specie, reputarsi aspecifico il motivo d’appello dedotto dall'(OMISSIS) a proposito del punto concernente il ravvisato concorso di colpa della conducente dell’autovettura coinvolta.

3. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, all’evidenza anche ai fini delle eventuali determinazioni conseguenti in punto di pena.

Nel resto il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen. va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al concorso di colpa della conducente dell’autovettura coinvolta, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.

Rigetta il ricorso nel resto.

Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.