Banchina inidonea alla sosta di emergenza: l’autovelox, colà posizionato, é illegittimo e multa nulla (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 17 maggio 2022, n. 15827).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14714/2021 proposto da:

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA, rappresentata e difesa dall’Avvocato FABIO (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) FEDERICO;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 2578/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 23/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta da Federico (OMISSIS) avverso il verbale con il quale, nel 2017, la Polizia Municipale aveva accertato, a mezzo di dispositivo di cui all’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, che lo stesso, in violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada, circolava superando la velocità massima consentita nel tratto di strada, pari a 50 km/h.

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato, in fatto, che la strada in questione, nel tratto sul quale è collocato l’autovelox, presenta, come emerge dalle foto, una fascia non idonea a consentire la sosta di emergenza secondo le necessità indicate dall’art. 157 del codice della strada, ha ritenuto che la stessa non poteva essere, per tale ragione, classificata, in violazione dell’art. 2 del codice della strada, come “strada extraurbana di tipo C” per cui, disapplicato il decreto del prefetto di classificazione della stessa, il verbale di contestazione della sanzione doveva essere annullato.

1.3. L’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, con ricorso notificato il 4/5/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

1.4. Federico (OMISSIS) è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 157, 158 e 190 del codice della strada, in relazione all’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 e agli artt. 200 e 201 del codice della strada, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la strada in questione, essendo priva di una fascia idonea a consentire la sosta di emergenza secondo le necessità indicate dall’art. 157 del codice della strada, doveva essere classificata come strada urbana di scorrimento.

2.2. Il tribunale, però, così facendo, ha osservato il ricorrente, ha omesso di considerare che l’art. 3 del codice della strada non prevede affatto che la banchina sia funzionale alla sosta di emergenza, né che la stessa deve avere una larghezza tale da consentire le soste di emergenza, dovendo essere, piuttosto, definita in relazione alla sua funzione ordinaria, e cioè la circolazione dei pedoni.

2.3. Il tratto di strada in questione, pertanto, ha tutte le caratteristiche funzionali e strutturali per essere classificata come strada extraurbana secondaria con la conseguente legittimità del decreto prefettizio che, a norma dell’art. 4 del d.l. n. 121 cit., ha autorizzato l’installazione della postazione de qua.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che:

– il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada, e non altre;

– tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come “di scorrimento” rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni (Cass. n. 16622 del 2019);

– è, pertanto, illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. d), del citato art. 2 del suddetto codice (Cass. n. 5532 del 2017; Cass. n. 7872 del 2011).

3.3. Risulta, dunque, evidente che, alla luce dei rilievi esposti, una banchina non funzionale a consentire la sosta di emergenza (come quella che, nel caso in esame, il tribunale, con accertamento in fatto rimasto sul punto incensurato, ha rinvenuto nel tratto stradale in questione) non può considerarsi rispondente, in difetto di un elemento a tal fine essenziale, alle caratteristiche imposte dal codice della strada per la sua qualificazione come “strada urbana di scorrimento”.

4. Il ricorso, pertanto, dev’essere rigettato.

5. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 25 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.