REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI – Presidente –
Dott. UGO BELLINI – Consigliere –
Dott. VINCENZO PEZZELLA – Consigliere –
Dott. ALESSANDRO RANALDI – Relatore –
Dott. DANIELA DAWAN – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di FERRARA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 11.7.2023, il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice d’appello, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Ferrara che ha dichiarato (OMISSIS) (OMISSIS) colpevole del reato di lesioni colpose in danno di (OMISSIS) (OMISSIS), cagionate dal cane di razza pitbull di proprietà dell’imputato (fatto del 5.3.2021).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione, risultando dall’istruttoria processuale che al momento del fatto l’imputato non fosse in casa e che del cane avesse il possesso temporaneo la madre del ricorrente, (OMISSIS) (OMISSIS).
Deduce, inoltre, che neanche vi sarebbe prova del fatto che il morso alla mano della persona offesa sia riconducibile al pitbull, piuttosto che al cane in possesso del (OMISSIS).
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. L’unico motivo dedotto svolge esclusivamente censure di merito, come tali indeducibili in sede di legittimità.
Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo il quale il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta”, sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 23550801; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 23415501).
Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest’ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l’apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis Sez. 5, n. 32688 del 5/07/2004, Scarcella, non mass.).
4.2. Le doglianze del ricorrente in tema di responsabilità pretendono, invece, di ottenere dalla Suprema Corte una “rilettura” dei fatti in senso a sé favorevole, cercando di accreditare una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quanto accertato dal giudice di merito, operazione chiaramente inammissibile nella presente sede di legittimità.
4.3. Ciò a fronte di una c.d. “doppia conforme” di merito che, con dovizia di argomentazioni, prive di incongruenze o di discrasie logiche, dopo un approfondito esame delle emergenze istruttorie ha ritenuto provato che il cane di razza pitbull di proprietà del ricorrente, scappato dal cancello di casa e privo di guinzaglio e museruola, aveva morso la mano del (OMISSIS) nel mentre costui stava cercando di salvaguardare l’incolumità del proprio cane, frapponendosi tra gli animali.
La sentenza impugnata ha anche correttamente chiarito che il dovere di vigilanza del proprio animale non sarebbe stato scriminato neanche nell’ipotesi in cui il (OMISSIS) non fosse stato in casa e avesse lasciato il cane in custodia alla di lui madre – ipotesi che secondo il giudicante non è stata in alcun modo provata – poiché anche in caso di sua assenza, al medesimo competeva comunque l’obbligo di fornire alla temporanea custode ogni tipo di informazione preventiva e necessaria, idonea ad evitare che il cane potesse scappare di casa o recare pregiudizio a terzi.
5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5 marzo 2024
il Consigliere estensore Il Presidente
Alessandro Ranaldi Francesco Maria Ciampi
Depositato in Cancelleria, oggi 29 maggio 2024.