REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai signori magistrati:
dott. Franco DE STEFANO – Presidente
dott. Pasqualina Anna Piera CONDELLO – Consigliere
dott. Stefano Giaime GUIZZI – Consigliere
dott. Raffaele ROSSI – Rel. Consigliere
dott. Salvatore SAIJA – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1990/2023 R.G. proposto da
(OMISSIS) – ASSOCIAZIONE PER L’INTEGRAZIONE E LA CONDIVISIONE DEGLI IMMIGRATI – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (omissis) (omissis);
–ricorrente–
contro
(OMISSIS) SOCIETÁ SEMPLICE AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (omissis) (omissis);
–controricorrente–
nonché contro
PREFETTURA DI LODI E PREFETTURA DI MILANO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
–resistenti con atto di costituzione–
nonché contro
(OMISSIS) S.R.L.S.
–intimata–
avverso la sentenza n. 6114/2022 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 12 luglio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal Consigliere dott. RAFFAELE ROSSI;
Rilevato che
per la soddisfazione di un credito quantificato nel prodromico atto di precetto in euro 10.404,89, la (omissis) s.r.l.s. promosse innanzi il Tribunale di Milano procedura espropriativa ex art. 543 cod. proc. civ. (iscritta al R.G.Es. n. 2355/2020 del predetto Ufficio) in danno della debitrice esecutata (omissis) Onlus (lite pendente, divenuta (omissis) associazione per l’integrazione e la condivisione degli immigrati – associazione di promozione sociale) e nei riguardi di due distinti terzi pignorati, la Prefettura di Lodi e la Prefettura di Milano;
nel procedimento così intentato dispiegò intervento altro creditore, la (omissis) società semplice agricola;
resa dichiarazione di quantità interamente positiva da ambedue i terzi (cioè a dire, da ciascuno di essi per la somma di euro 15.607,33, fino a concorrenza della quale era stato eseguito il pignoramento), con ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. il giudice dell’esecuzione assegnò le somme dovute dalla Prefettura di Lodi e dalla Prefettura di Milano ripartendole tra il creditore procedente ed il creditore intervenuto;
avverso detto provvedimento la debitrice esecutata interpose opposizione agli atti esecutivi, contestando – per quanto ancora qui d’interesse – l’entità della somma assegnata;
l’opposizione è stata disattesa dalla sentenza in epigrafe;
ricorre per cassazione (omissis) associazione per l’integrazione e la condivisione degli immigrati – associazione di promozione sociale, affidandosi ad un unico motivo;
resiste, con controricorso, (omissis) società semplice agricola;
depositano atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla eventuale udienza di discussione le Prefetture di Lodi e di Milano;
non svolge difese in grado di legittimità l’(omissis) s.r.l.s.;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l’unico motivo di ricorso prospetta violazione degli artt. 492, 543 e 546 cod. proc. civ. «perché a fronte dell’atto di pignoramento presso terzi di euro 15.607,33, eseguito e notificato per conto di A.G. s.r.l.s. per un credito di euro 10.404,89 […] con due dichiarazioni positive della Prefettura di Lodi e della Prefettura di Milano, entrambe di euro 15.607,33, il Tribunale di Milano […] ha rigettato l’opposizione ed ha confermato l’assegnazione del G.E., vale a dire l’assegnazione al creditore intervenuto della ulteriore somma di euro 15.607,33 dovuta ad Integra Onlus dalla Prefettura di Milano, così confermando l’assegnazione del doppio della somma pignorata»;
la ricorrente assume, breviter, che anche in caso di contemporaneo pignoramento presso più terzi non possa essere superato il limite oggettivo del pignoramento sancito dall’art. 546 cod. proc. civ., ovvero l’importo dell’atto di precetto, aumentato della metà;
il motivo è infondato;
quanto allo svolgimento della vicenda, è pacifico che la procedura espropriativa tragga scaturigine da un unico atto di pignoramento con cui il creditore procedente, per la realizzazione forzosa della medesima pretesa e «fino alla concorrenza di euro 15.607,33» (importo determinato ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ.), sottopose a vincolo i crediti vantati dalla sua debitrice verso due differenti terzi pignorati; la descritta fattispecie è in iure definibile come concorso di plurimi pignoramenti presso terzi trattati in simultaneus processusper opzione del creditore procedente, evenienza sempre più frequente (ed anzi fisiologica) in forza del la regola generale di radicamento territoriale dell’espropriazione forzata di crediti stabilita dall’art. 26 -bis, secondo comma, cod. proc. civ. (come novellato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) ed ancorata, a somiglianza del forum rei che informa i giudizi di cognizione, al luogo di residenza, dimora, domicilio o sede del debitore esecutato;
si tratta allora – e sul punto coglie nel senso la notazione del giudice territoriale – di due distinti pignoramenti, connotati da identità di creditore, debitore e di credito azionato, ma da diversità di bene – credito staggito e, quindi, di terzo debitore; pertanto, ciascuno di tali pignoramenti sortisce effetti indipendenti dall’altro ed ogni terzo pignorato assume, in via autonoma ovvero senza alcuna interferenza con il contegno degli altri terzi, gli obblighi della custodia e dell’asservimento alla procedura delle somme dovute al debitore, nei limiti, per ciascun terzo, dell’importo complessivamente staggito e da lui dovuto, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice;
la preservata individualità dei singoli pignoramenti presso terzi confluiti in unitario procedimento è in ius positum inequivocamente corroborata dal disposto dell’art. 543, sesto comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 26 novembre 2021, n. 206), laddove sancisce la inefficacia del pignoramento unicamente «nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso» di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura;
non è dubbio che, in ipotesi di pignoramento effettuato presso più terzi, il mezzo dell’espropriazione forzata possa, in concreto, risultare eccedente rispetto al fine tipico e proprio della stessa (ovvero rispetto alla finalità satisfattiva del credito ab origine azionato): onde vanificare tale rischio, il legislatore appresta un rimedio, peculiare e specifico;
nella descritta situazione, infatti, l’art. 546, secondo comma, cod. proc. civ. consente al debitore di chiedere (ed al giudice di disporre) «la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi», in tal guisa contemperando l’esigenza del creditore di realizzare la pretesa con quella del debitore di non subire in maniera sproporzionata il vincolo di indisponibilità di propri crediti;
ambedue le modalità contemplate dalla norma si risolvono, a ben vedere, in un comando del giudice diretto ad un terzo (o a più terzi) avente ad oggetto il contenuto e la misura dell’obbligo di custodia, il quale, in difetto di un ordine del genere, resta ope legis correlato, per ognuno dei terzi destinatari del pignoramento, all’entità fissata dall’art. 546, primo comma, cod. proc. civ.;
in altri termini, fintanto che il rimedio di cui all’art. 546, secondo comma, cod. proc. civ. non venga felicemente esperito (e cioè fintanto che non venga adottato un provvedimento di limitazione dei crediti globalmente aggrediti), il vincolo di indisponibilità apposto con i due (o più) concorrenti pignoramenti (o, se si preferisce la terminologia adoperata dal codice, con «il pignoramento eseguito presso più terzi») resta fermo nella sua primigenia estensione quantitativa;
da ciò deriva che, qualora nella procedura dispieghino intervento altri creditori, i crediti effettivamente staggiti (benché ultra satisfattivi, ove raffrontati con la sola pretesa azionata del procedente) possono (e devono) essere destinati al coattivo soddisfo di tutte le pretese fatte valere, secondo l’ordine di graduazione di esse stabilito dalla legge;
le considerazioni che precedono -svolte, per quanto occorra, anche ad integrazione della motivazione della pronuncia gravata -conducono alla reiezione dell’argomentazione dell’impugnante, basata sull’erroneo convincimento della riferibilità dell’entità del vincolo determinata ex art. 546 cod. proc. civ. ai complessivi e globali plurimi pignoramenti effettuati (ovverosia alla loro somma) e non già, come invece deve correttamente intendersi, a ciascun credito staggito presso ogni singolo terzo destinatario dell’atto di pignoramento;
va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto:
«il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’art. 546, secondo comma, cod. proc. civ.»;
il ricorso è rigettato;
la novità negli esatti termini delle questioni giuridiche scrutinate giustifica l’integrale compensazione delle spese del grado;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il giorno 25 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2024.