Previdenza – La percezione dell’indennità di maternità non è rilevante per escludere il diritto ai contributi vantati dall’Inps (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 12 settembre 2023, n. 26378).

L A    C O R T E    S U P R E M A    D I    C A S S A Z I O N E

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO       – Presidente –

Dott. ROSSANA MANCINO      – Rel. Consigliere –

Dott. GABRIELLA MARCHESE  – Consigliere –

Dott. LUIGI CAVALLARO          – Consigliere –

Dott. ALFONSINA DE FELICE   – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7213-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis) presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) (omissis) (omissis) (omissis);

ricorrenti

contro

(omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis);

intimati

avverso la sentenza n. 30/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/02/2017 R.G.N. 1570/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO CHE

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, e per quanto in questa sede rileva, ha ritenuto non dovuti i contributi pretesi dall’INPS in riferimento ad una coadiuvante della sas (omissis) di (omissis) (omissis) (omissis) sul presupposto che l’astensione obbligatoria per maternità della predetta coadiuvante, e dunque l’assenza di apporto lavorativo, incidesse, escludendolo, sul diritto dell’INPS ai contributi;

2. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della (omissis), ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale non ha opposto difese la parte intimata;

3. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE

4. con il motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli l, l. 613/1966, l, 2 e 3, 233/1990, 1, commi 202 -206, l. 662/1996 e degli artt. 66- 69, T.U. 151/2001, per essere stata ritenuta non dovuta la contribuzione per una coadiuvante, in astensione obbligatoria per maternità, nonostante fosse stato accertato il diritto della stessa all’iscrizione presso la gestione commercianti;

5. il ricorso è da accogliere;

6. è incontestato, in fatto, che (omissis) (omissis) non abbia potuto apportare il proprio contributo alla società, nei mesi di luglio e agosto 1999, perché in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ma ciò non comporta affatto il venir meno dell’obbligazione contributiva;

7. peraltro, passato in giudicato il capo della sentenza che aveva accertato la sussistenza dell’obbligo d’iscrizione della (omissis) in qualità di coadiuvante alla gestione commercianti, non poteva essere escluso il diritto dell’INPS alla contribuzione fissa, della quale qui si discute, la quale è dovuta se sussiste l’obbligo d’iscrizione nella detta gestione (cfr. art. 1, comma 1, L. n. 233/1990), sia con riferimento all’imprenditore sia ai coadiuvanti, essendo del tutto irrilevante l’eventuale preclusione all’esercizio di attività lavorativa della coadiuvante, perché in astensione obbligatoria;

8. del pari è irrilevante la circostanza che abbia percepito o meno l’indennità di maternità, e la relativa prova, circostanza pur valorizzata dalla Corte di merito per negare fondamento alla pretesa dell’INPS;

9. invero, la percezione dell’indennità di maternità non può costituire un elemento rilevante ai fini dell’esclusione del diritto ai contributi fissi vantato dall’INPS, diritto connesso esclusivamente all’iscrizione nella gestione commercianti;

10 in particolare, l’art. 1, n. 233/1990, prevede, al comma 1, che l’ammontare del contributo annuo dovuto dagli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti, e coadiutori, è dato dal 12 % del reddito annuo derivante dall’attività d’impresa (che dà luogo all’iscrizione alla gestione), dichiarato ai fini IRPEF, e al comma 3 che il livello minimo imponibile deve essere garantito, essendo fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito;

11. da ciò deriva sia che il livello di reddito da considerare a detti fini è solo quello dichiarato, dall’imprenditore che esercita l’impresa e non dal familiare e/o dall’affine che in ciò lo coadiuva, e quindi che l’indennità di maternità rileva solo se percepita dall’imprenditore ai fini dell’individuazione del livello di reddito raggiunto (per accertare se è stato superato o meno il d. livello minimale), sia che l’importo della contribuzione da versare è sempre parametrato al minimale contributivo;

12. a tanto consegue che del tutto erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la mancata prova dell’erogazione dell’indennità alla coadiuvante potesse incidere sul diritto dell’INPS ai contributi dovuti per effetto dell’obbligo d’iscrizione della stessa alla gestione commercianti, obbligo d’iscrizione nella specie, per quanto dianzi detto, già accertato sussistere per quell’anno;

13. la sentenza va, pertanto, cassata in parte qua, e per essere necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame, alla luce di quanto sin qui detto, alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 28 giugno 2023

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale –