IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Muro – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere Rel. –
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7051/2022 R.G. proposto da
(omissis) (omissis) S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (omissis) (omissis), con domicilio in (omissis), Via (omissis) (omissis) n. 26.
–RICORRENTE–
contro
FONDAZIONE (omissis) (omissis) ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t..
-INTIMATA-
avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 28218/2021, pubblicata il 14.10.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.5.2023 dal Consigliere dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione del 3.2.2012 la “(omissis) (omissis) C.” s.a.s. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza la fondazione “(omissis) (omissis)” onlus, chiedendo di dichiarare l’insussistenza di una servitù di passaggio rivendicata dalla Fondazione, con ordine alla convenuta di astenersi da qualsivoglia turbativa e di rimozione delle opere illegittimamente realizzate, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale ha accolto la domanda, affermando, tra l’altro, che era stata avviata nei termini la procedura di mediazione, ex d.lgs. 28/2010.
Su appello dell’ente convenuto, la Corte di Catanzaro ha dichiarato improcedibile la domanda, sul rilievo che l’appellata non aveva prodotto la comunicazione di avvenuto deposito della convocazione dinanzi all’organismo di mediazione, negando che fosse possibile sanare in appello il mancato esperimento della mediazione.
Il ricorso in cassazione proposto dalla società è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 28219/2021, per carenza di prova del perfezionamento della notifica del ricorso, non avendo parte ricorrente depositato, entro l’adunanza camerale, l’avviso di ricevimento della raccomandata n. 78766834039-9 spedita alla fondazione “(omissis) (omissis)” onlus, come attestato dalla Cancelleria in data 30.7.2021, e per non aver la parte chiesto in memoria la rimessione in termini.
2. Per la revocazione di questa ordinanza propone ricorso la (omissis) (omissis) s.a.s. affidato a due motivi.
3. La Fondazione (omissis) (omissis) onlus è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c..
Si sostiene che il ricorso era stato proposto nel periodo di emergenza pandemica e che, in applicazione del protocollo di intesa tra il Primo Presidente della Corte di Cassazione, la Procura generale e il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati, era stato richiesto a mezzo PEC, la fissazione di un appuntamento in cancelleria per procedere al deposito dell’avviso di ricevimento; era stato poi inviata altra PEC in data 6.4.2021, allegando in formato PDF il ricorso, l’avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito del ricorso presso l’ufficio postale, con attestazione degli esiti della comunicazione a mezzo lettera raccomandata, ed infine una memoria illustrativa, atti che la Cancelleria avrebbe dovuto stampare ed inserire nel fascicolo d’ufficio.
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ha proceduto al deposito e alla notifica del ricorso, avvalendosi delle previsioni del protocollo di intesa sottoscritto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, dal Procuratore Generale e dal Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli avvocati in data 27.10.2020, poi integrato in data 18.11.2020 ed ulteriormente modificato in data 7.4.2021.
Dall’esame del fascicolo del giudizio di legittimità e dalle risultanze del sistema informatizzato non risulta il deposito cartaceo della notifica del ricorso, ma solo di una memoria illustrativa, deposito che la parte non ha eseguito neppure in occasione dell’accesso in cancelleria.
La successiva spedizione a mezzo PEC della notifica non poteva sostituire le formalità di deposito cartaceo, come chiarisce lo stesso Protocollo di intesa sulla digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione, né la parte, pur essendo consentito, in via facoltativa, dalla data del 31.3.2021 (a seguito dell’adozione del Decreto del Ministero della Giustizia 27.1.2021) il deposito telematico di tutti gli atti processuali, ha provveduto in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 34 del D.M. 44/2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24), non essendo sufficiente l’invio degli atti digitalizzati in allegato ad un messaggio di posta elettronica, che ha sola funzione di rendere tali atti disponibili ai Magistrati in formato digitale e di agevolarne l’esame, ma non solleva la parte dall’onere di procedere agli adempimenti imposti a pena di inammissibilità.
Non sussiste, quindi, il denunciato errore revocatorio poiché, come attestato dal precedente Collegio giudicante, la notifica non risulta depositata in cartaceo, non potendo essere surrogata dall’invio dei documenti in formato digitale in allegato al messaggio di posta elettronica indirizzato alla Cancelleria, in ottemperanza alle disposizioni del Protocollo sulla digitalizzazione degli atti.
2. Il ricorso è quindi inammissibile.
3. Nulla sulle spese, non avendo la Fondazione svolto difese.
4. Va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24.5.2023.
IL PRESIDENTE
Dott. Mauro MOCCI
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2023.