Reati ostativi, il permesso premio non presuppone il compimento della revisione critica da parte del detenuto (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 20 giugno 2023, n. 26557).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vito DI NICOLA – Presidente –

Dott. Paola MASI – Consigliere –

Dott. Domenico FIORDALISI – Consigliere –

Dott. Giuseppe SANTALUCIA – Rel. Consigliere –

Dott. Angelo Valerio LANNA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di (OMISSIS);

udita la relazione svolta dal Consigliere dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette le conclusioni del PG, dott. L. TAMPIERI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di (omissis) ha rigettato il reclamo di (omissis) (omissis) detenuto dal (omissis) in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre per reati ostativi, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di (omissis) ha rigettato l’istanza di permesso premio.

Per una parte dei reati oggetto delle condanne in esecuzione non è stata riconosciuta la collaborazione impossibile, invece  affermata in relazione ad altri.

La nota della DDA di (omissis) ha osservato che, seppure non vi siano elementi attuali che attestino la stabilità dell’inserimento in ambienti di criminalità organizzata tarantina, vi è il rischio che, in occasione della fruizione di permessi premiali sul territorio tarantino, il detenuto possa riprendere il proprio rilevante ruolo all’interno delle organizzazioni mafiose, anche in ragione dell’attuale operatività dei vari gruppi mafiosi operanti sul territorio di (omissis).

La famiglia di origine del detenuto è composta da soggetti con precedenti penali e sua moglie ha mostrato disinteresse rispetto al curriculum criminale del marito.

La condotta intramuraria è regolare; il detenuto ha frequentato la scuola carceraria e ha svolto attività lavorativa. Il detenuto, ancora, si auto-sostiene con la mercede e con le rimesse dei familiari. Ha fatto ammissione di colpevolezza, ha mostrato dispiacere per quanto commesso e il desiderio di riparazione. Non è dubbio il cambiamento della sua personalità: ha aderito al percorso trattamentale e si è detto disponibile a mettere in discussione il passato criminale.

Occorre però una ulteriore riflessione e maturazione del condannato proprio per superare il rischio, ancora attuale, di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) (omissis) che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha svilito i dati favorevoli al ricorrente con ragionamento illogico e contraddittorio, paradossale nella misura in cui, stando alla impostazione argomentativa ogni comportamento collaborativo e di buona condotta sarebbe irrilevante.

Ha omesso di valorizzare che il ricorrente si è adoperato per manifestare il suo cordoglio ai familiari delle vittime dei reati per i quali sta espiando condanna e che ha manifestato la volontà di distaccarsi dal clan e da tutti i soggetti all’epoca coinvolti; ancora, che ha ottenuto un permesso di necessità, che merita di essere valutato come elemento individualizzante dell’assenza di indici allarmanti; che è detenuto da circa trent’anni e non è mai stato raggiunto, in questo lungo tempo, da indagini.

Quanto agli aspetti valorizzati dal provvedimento impugnato si osserva che precedenti penali risalgono a ben più di venticinque anni fa, che i precedenti penali dei familiari non possono aver rilievo: in ogni caso, i figli sono incensurati, il padre è deceduto, la madre è persona molto anziana e la moglie ha precedenti penali anch’essi molto risalenti nel tempo. Non va poi trascurato che il ricorrente ha chiesto di poter fruire del permesso a (omissis) non certo a (omissis).

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il Tribunale ha fondato il diniego non già sull’esistenza di elementi concreti ed attuali di pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma sulla gravità dei reati per cui il ricorrente è stato condannato e sul suo passato

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata dando però motivazione insufficiente, oltre che manifestamente illogica.

Da un lato, ha preso atto dell’indubbio cambiamento della personalità del detenuto che ha aderito al percorso trattamentale di studio e di lavoro e ha mostrato disponibilità alla messa in discussione del passato criminale con l’ausilio degli operatori penitenziari; dall’altro ha posto l’accento, per ridimensionare i dati positivi appena prima ricordati, sulla gravità e quantità dei reati commessi, nonostante siano risalenti nel tempo, e senza considerare che, di per sé, l’esistenza di reati gravi oggetto di condanna è il presupposto più che l’oggetto dell’esercizio del potere giudiziale di valutazione della domanda di permesso premio di un detenuto.

Ha quindi apprezzato la necessità della prosecuzione del trattamento in ragione di una ancora parziale revisione critica del grave passato criminale, e ciò se pure il compimento del percorso di revisione critica non sia requisito richiesto dalla legge nella valutazione della domanda di permesso premio.

Si è infatti affermato, in riferimento alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale – che è beneficio penitenziario ben più consistente del permesso premio e che implica, rispetto al permesso premio, un approfondimento maggiore del percorso trattamentale in ragione del principio di progressività – che “ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto … non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato” – Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924 -.

Si ha così che il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale non è elemento impeditivo ai fini della concessione di un permesso premio, potendo ritenersi sufficiente che il processo abbia avuto inizio in modo significativo.

3. Nell’affermazione della sussistenza del pericolo di ripristino delle relazioni criminali il Tribunale ha ritenuto necessario l’approfondimento trattamentale in ragione del contesto sociale e familiare di provenienza, e ciò dopo aver evidenziato che i familiari sono tutti gravati da precedenti penali.

Il Tribunale, però, non si è fatto carico di spiegare, dopo aver richiamato la nota della DDA di (omissis) da cui emerge che il gruppo criminale di riferimento “può ormai dirsi disciolto” (fl. 2 dell’ordinanza impugnata), se i precedenti penali dei familiari siano indice concreto di una persistenza di collegamento con taluno o più del disciolto gruppo criminale che magari operino, come si è pure specificato nella richiamata nota della DDA di (omissis) attraverso la ricostruzione di “piccoli clan a base prevalentemente familiare”.

Non ha poi illustrato come il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata possa essere individuato, non solo e non tanto alla luce del corretto comportamento carcerario dell’interessato e della sua adesione ai programmi trattamentali, quanto in riferimento all’oggetto della domanda, di un permesso premio che, per quanto si legge in ricorso, dovrebbe essere fruito ben lontano dal territorio tarantino e specificamente o a (omissis) o in territorio di (omissis).

4. Non si esclude, allora, che sia elemento da prendere in doverosa considerazione, ai fini delle valutazioni sul pericolo potenziale di ripristino delle relazioni criminali, il fatto che il gruppo associativo di pregressa appartenenza, per quanto disciolto, possa in qualche modo aver prodotto nuove realtà criminali di tipo associativo in qualche modo vicine al contesto familiare del detenuto.

Occorre, però, che il giudizio prognostico in ordine alla ripresa dei collegamenti criminali sia reso tenendo conto di tutti i dati di contesto, e quindi anche del contenuto del permesso premio richiesto, dovendo misurare il pericolo

in riferimento sia alle persone che il richiedente intende incontrare, sia al luogo in cui il permesso dovrà essere fruito e in particolare alla sua distanza dai territori in cui il gruppo criminale opera o comunque esercita la sua influenza.

5. In mancanza di una compiuta valutazione di tutti gli elementi di rilievo, l’ordinanza impugnata merita di essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di (omissis).

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di (omissis).

Così deciso, il 10 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria oggi, Roma lì, 20 giugno 2023.

SENTENZA