Reddito di cittadinanza: confermata la condanna per non aver comunicato lo stato di detenzione del padre (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 19 aprile 2024, n. 16445).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. GIULIO SARNO -Presidente-

Dott. ALESSIO SCARCELLA -Consigliere-

Dott. FABIO ZUNICA -Relatore-

Dott. DONATELLA GALTERIO -Consigliere-

Dott. ENRICO MENGONI -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx-xx-19xx;

avverso la sentenza del 21-04-2023 della Corte di appello di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fabio Zunica;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

lette le note scritte trasmesse dall’avvocato (omissis) (omissis), difensore di fiducia dell’imputato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 giugno 2022, il G.U.P. del Tribunale di Messina, riconosciute le attenuanti generiche, condannava (omissis) (omissis) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019 (capo 1, commesso in Messina il 17 maggio 2020) e 7, comma 1, del medesimo decreto legge (capo 3, commesso in Messina il 27 novembre 2020), contestandosi all’imputato di avere omesso di comunicare le variazioni del proprio nucleo familiare, derivanti dal sopravvenuto stato di detenzione del familiare dichiarato convivente (omissis) (omissis) (capo 1), e di avere autocertificato, in una successiva istanza volta alla concessione del reddito di cittadinanza, di essere convivente con (omissis) (omissis), sebbene questi, al momento di tale dichiarazione, fosse detenuto in carcere (capo 3).

Con sentenza del 21 aprile 2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena in anni 1 di reclusione e concedeva all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisione del G.U.P.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, (omissis), tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce l’erronea applicazione degli art. 25 Cost. e 2 cod. pen., evidenziando che l’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019 si occupa soltanto di sanzionare l’omessa comunicazione riguardante variazioni sullo status economico del fruitore del beneficio, per cui il divieto di interpretazione analogica delle norme penali impedisce che possa estendersi la disciplina del citato art. 7 anche a fattispecie diverse da quelle tipizzate.

A ciò si aggiunge che a generare ulteriore confusione sulla conoscibilità della norma penale contribuisce anche l’esistenza di un’espressa previsione (art. 3, comma 12, del decreto legge n. 4 del 2019) che, lungi dall’affermare forme di responsabilità penale per l’omessa comunicazione dei dati afferenti la composizione del nucleo familiare, ne fa discendere soltanto la immediata decadenza dal beneficio.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto delle richieste proposte con il terzo motivo di appello, con cui era stato chiesto di riqualificare i fatti contestati ai sensi dell’art. 316 ter cod. pen., osservandosi al riguardo che la clausola di riserva prevista dalla norma incriminatrice non prevede, quale conseguenza della concorrenza di un reato più grave, l’applicazione di entrambe le fattispecie, ma solo dell’ipotesi prevista dal reato più grave.

2.1. Con memoria pervenuta il 5 gennaio 2024, il difensore dell’imputato, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto premettere che il giudizio di colpevolezza dell’imputato è scaturito, in primo luogo, dall’accertamento che (omissis) (omissis), dopo aver presentato, in data 29 aprile 2019, la domanda per l’erogazione del reddito di cittadinanza, ha poi omesso di comunicare il sopravvenuto arresto, risalente al 2 maggio 2020, del padre (omissis) (omissis), che era stato indicato nell’istanza come familiare convivente (capo 1).

Ancora, l’affermazione della penale responsabilità del ricorrente è stata ancorata all’ulteriore circostanza che, in una successiva domanda volta al conseguimento del reddito di cittadinanza, presentata il 27 novembre 2020, (omissis) (omissis) aveva parimenti indicato quale familiare convivente il padre (omissis) (omissis), sebbene questi fosse all’epoca ancora detenuto in carcere (capo 3).

Orbene, il ricorso non contesta i dati fattuali su cui è stato fondato il giudizio di condanna, ma censura la valutazione circa la rilevanza penale della condotta con argomentazioni che tuttavia non possono essere recepite, in quanto basate su una lettura parcellizzata della normativa di riferimento, dovendosi invece ribadire la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282637), richiamata invero anche nella sentenza impugnata, secondo cui integra il reato di cui all’art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica.

Si è infatti chiarito che l’art. 3, comma 13, del decreto legge n. 4 del 2019, prevede che «nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3».

Poiché beneficiario ex lege del reddito di cittadinanza non è il richiedente ma il nucleo familiare, e il valore economico si calcola proprio in relazione alla sua composizione, lo stato di detenzione sopravvenuto del familiare determina la riduzione dell’importo del beneficio economico, dovendosi altresì precisare che l’art. 2 del decreto legge n. 4 del 2019 prevede che i requisiti per l’ottenimento del beneficio economico devono essere in possesso del nucleo familiare, cumulativamente, sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, tanto è vero che il medesimo art. 2, facendo riferimento alla composizione del nucleo familiare e alla sua incidenza sull’entità del beneficio economico, impone la persistenza dei requisiti anche relativi al quantum per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

Di conseguenza, il legislatore, all’art. 7, ha previsto due diversi reati, uno per la fase genetica, l’altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, così disponendo:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni».

Tali fattispecie sono state dunque correttamente ritenute applicabili nel caso di specie, avuto riguardo al diverso momento in cui ha assunto rilevanza, rispetto alle due distinte domande presentate dall’imputato, l’omessa comunicazione dello stato detentivo del padre (omissis), indicato in entrambe le istanze quale familiare convivente, senza la (contestuale o successiva) rappresentazione della condizione di detenuto in carcere del familiare, trattandosi di un’informazione rilevante ai fini del riconoscimento e del computo del beneficio economico richiesto, dovendosi sottolineare in un’ottica più generale che, come già osservato nella pronuncia prima richiamata (sentenza n. 1351 del 25/11/2021, dep. 2022), la disciplina del reddito di cittadinanza è correlata, nel suo complesso, al generale «principio antielusivo» che si incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.; la punibilità del reato di condotta si rapporta quindi, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni da cui riceve un beneficio economico.

Ne consegue che non vi è spazio per l’accoglimento delle censure difensive.

2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo.

Nel disattendere la richiesta difensiva volta alla riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di cui all’art. 316 ter cod. pen., la Corte territoriale, in modo pertinente, ha osservato che la presenza nell’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019 della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” esclude con evidenza che possa trovare applicazione la previsione di cui all’art. 316 ter cod. pen., che contempla un trattamento sanzionatorio più mite, trovando cioè applicazione la fattispecie di ondebita percezione di erogazioni a danno dello Stato solo nei casi in cui non sia applicabile la più grave previsione di cui all’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, norma che ha evidentemente carattere speciale rispetto alla residuale e meno grave fattispecie codicistica.

3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di (omissis) deve essere pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16/01/2024.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.