Riconosciuta la protezione umanitaria allo straniero reduce da un conflitto armato generalizzato (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 26 ottobre 2021, n. 30170).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente

Dott. CRICENTI Giuseppe – Rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico –  Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 33651-2019 proposto da:

(OMISSIS) MOUSTAPHA, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via (OMISSIS), n. 3, presso l’avv. GIUSEPPE (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PPOTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO CHE

1.- (OMISSIS) Moustapha è cittadino del Senegal, anche se nel ricorso è indicato, per errore materiale, come nigeriano.

Giunto in Italia, ha raccontato di essere espatriato quando, dopo che il Governo ha distribuito terre tra due etnie diverse, v’è stato uno scontro con l’etnia avversa, per questioni legate al pascolo del bestiame: scontro degenerato in violenza.

2.- Impugna un decreto del Tribunale di Ancona, che, ritenuto inverosimile il suo racconto, ha rigettato la protezione internazionale, anche per difetto, in Senegal di un clima di violenza generalizzata: ne è seguito il rigetto altresì di quella umanitaria.

3.- Il ricorso è basato su tre motivi, mentre il Ministero si è costituto tardivamente e non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO CHE

4.- Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 276 c.p.c..

La tesi del ricorrente è che l’audizione, quale atto del procedimento, è stato compiuto da un giudice, peraltro onorario, che non ha fatto poi parte del collegio giudicante.

Peraltro, quel giudice non era, stando alle tabelle del Tribunale, nella sezione specializzata adibita a questo tipo di controversie.

Il motivo è inammissibile.

Intanto non è dimostrato, e non pare che il ricorso si riferisca a questa ipotesi, anche se sembra adombrarla, che il collegio che ha deciso è diverso da quello che ha preso la causa in decisione. Non risulta questa vicenda, né è allegata compiutamente dal ricorrente.

Sembrerebbe invece, e questo è anche un motivo di insufficiente specificità del motivo di ricorso, che il Got abbia compito un atto del procedimento – ha sentito il ricorrente – e poi ha rimesso la decisione al collegio competente.

Così stando le cose non v’è alcuna violazione, ben potendo il collegio decidente essere diverso da quello che ha istruito la causa, purché coincida con quello che l’ha presa in decisione (cfr. Cass. S.U. 5425/2021).

Né v’è stata alcuna violazione delle regole tabellari, posto che la causa è stata decisa dal collegio della sezione specializzata.

5.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 14, l. 251 del 2007.

La denuncia attiene sia alla non corretta applicazione delle lettere a) e b) della predetta norma, che della lettera c).

Ma è infondato.

Intanto, avendo il Tribunale ritenuto non verosimile il racconto, non era tenuto a valutare che esistessero persecuzioni tra quelle indicate alle lettere a) e b) che presuppongono una vicenda privata storicamente precisa e dunque verosimile.

Quanto invece alla lettera c), a parte la circostanza che il Tribunale ha fatto ricorso, menzionandole adeguatamente, a fonti attendibili ed aggiornate, il motivo è insufficiente, quanto alla sua completezza, poiché postula un accertamento diverso da quello fatto dal Tribunale sulla base di COI però non identificate e dunque non valutabili neanche in ipotesi.

6.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 5 l. 286 del 1998, in tema di protezione umanitaria.

Si contesta al Tribunale una insufficiente e inadeguata valutazione comparativa tra la situazione personale e quella del paese di origine.

Il motivo è fondato in un aspetto.

Il ricorrente contesta anche al Tribunale di aver effettuato una valutazione della situazione del paese di origine, richiamando quella fatta con riguardo alla protezione internazionale.

Si tratta di un criterio di giudizio non corretto.

7.- Va invece affermato, quale principio di diritto, che altro è la situazione del paese di origine idonea a giustificare (o ad escludere) la protezione internazionale in cui occorre valutare sia l’esistenza di forme di persecuzione che di conflitto armato generalizzato; altra la valutazione del paese di origine ai fini della protezione umanitaria, dove conta invece l’esistenza di condizioni che impediscano il godimento dei diritti fondamentali, o facciano perdere quel godimento che in Italia il ricorrente abbia raggiunto integrandosi.

Senza tacere del contenuto meramente assertivo della motivazione sul punto, comune ad ogni altro ricorso, simile decisione dello stesso e dunque senza riferimento specifico al caso concreto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo motivo.

Accoglie il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.