Riparazioni inutili, irrisolti i difetti della moto: sì alla risoluzione del contratto d’acquisto (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 26 agosto 2022, n. 25417).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8128/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA (OMISSIS), 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) MARCO (CR(OMISSIS)1T), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ANGELO (L(OMISSIS)3W);

-ricorrente-

contro

MOTOCICLI (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 30, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ALFREDO, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) UMBERTO (FR(OMISSIS)D);

-controricorrente-

avverso la SENTENZA d ella CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 829/2019, depositata il 18 /12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere Dott.ssa MARILENA GORGONI.

Rilevato che:

Andrea (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 829/2019 della Corte d’Appello di Trieste, pubblicata il 18 dicembre 2019, articolando tre motivi;

resiste con controricorso Motocicli (OMISSIS) S.r.l.;

Andrea (OMISSIS) espone:

i) di avere acquistato, in data 31.8.2011, dalla Motocicli (OMISSIS) S.r.l. il motociclo Norton Commando 961 Sport, al prezzo di euro 16.550,00, pagando subito euro 3.310,00 e versando, in data 11.3.2013, altri euro 13.674,63 (anziché euro 13.240,00, a causa dell’aumento iva dal 20 al 21%);

ii) di aver ricevuto la moto solo in data 26 aprile 2013;

iii) di avere immediatamente riscontrato problematiche di vario tipo che lo costringevano a ricorrere ripetutamente alle officine autorizzate per le riparazioni;

iv) di essere caduto rovinosamente dalla moto in data 17 agosto 2014, mentre percorreva la stradale SS13 nel comune di Gemona del Friuli, a causa dell’improvvisa rottura del cambio;

v) di avere quindi convenuto in giudizio la venditrice, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione di quanto pagato ed euro 7.000,00 a titolo risarcitorio;

la Motocicli (OMISSIS), costituitasi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del foro di Cremona e chiedeva il rigetto della domanda;

il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 808/18, accoglieva la domanda dell’attore e condannava Motocicli (OMISSIS) al pagamento di euro 17.764,63, oltre agli interessi ed alle spese di lite;

la Corte d’Appello di Trieste, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da Motocicli (OMISSIS) S.r.l., ha accolto l’appello e per l’effetto ha riformato la sentenza di prime cure e condannato Andrea (OMISSIS) al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

il relatore designato avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1) con il primo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame, in particolare, del documento sub 26 allegato all’atto di citazione, mai contestato, con cui veniva domandata la risoluzione del contratto;

la Corte d’Appello, pur dando atto delle numerose riparazioni cui era stato necessario sottoporre il veicolo, ha ritenuto che l’odierno ricorrente, avendo accettato le riparazioni senza mai nulla eccepire, avesse dato prova di preferire le riparazioni piuttosto che la sostituzione della motocicletta che aveva trattenuto anche dopo l’ultimo incidente cagionato dalla rottura del cambio;

il motivo è da ritenere inammissibile, per la ragione dirimente che i fatti asseritamente omessi sono stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata, giungendo comunque alla conclusione che essi non giustificassero la domanda di risoluzione del contratto, giacché essi provavano che l’acquirente aveva preferito la riparazione del motociclo ad altri rimedi nella sua disponibilità;

2) con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata di aver violato e falsamente applicato l’art. 130 del codice del consumo, per avere ritenuto insussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto;

oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha negato la risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 130 comma 7, codice consumo, giustificandola con il fatto che le riparazioni furono eseguite dalla venditrice e dunque non erano impossibili e che non potevano rilevare i lunghi temi di attesa per ogni riparazione, perché la moto in ogni occasione era stata ricevuta senza contestazioni e perché non era stato provato che il consumatore avesse subito notevoli inconvenienti;

il motivo merita accoglimento;

la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Nella disciplina consumeristica il legislatore, nell’ottica di dare risalto al principio di conservazione del contratto, ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari e rimedi secondari, e imponendo al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, ma lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l’ordine dei rimedi in via progressiva»;

è pacifico che nel caso di specie la motocicletta non era conforme al contratto, pertanto, era consentito al consumatore chiedere «in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie» (Cass. 03/06/2020, n. 10453; Cass- 14/10/2020, n. 22146; Cass. 07/02/2022, n. 3695);

è proprio la previsione della subordinazione di una classe di rimedi ad un’altra che impedisce di ritenere che essi siano alternativi, in quanto l’unico onere imposto al consumatore è che egli si avvalga prima dei rimedi primari e, solo una volta che questi si rivelino inidonei a risolvere il problema, dei cosiddetti rimedi secondari;

d’altra parte, che la scelta di un rimedio non comporti la preclusione per il consumatore di avvalersi successivamente degli altri si ricava agevolmente dalla lettura della norma evocata, la quale stabilisce al comma 7 che «il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore»; ciò dimostra la progressività dei rimedi predisposti dal legislatore a tutela dell’acquirente;

alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene che la Corte d’Appello non abbia fatto una corretta applicazione dell’art. 130 comma 7 codice del consumo, non avendo accolto la richiesta di risoluzione del contratto, pur essendo risultato che i vari tentativi di riparazione inizialmente compiuti non si erano rivelati idonei a porre rimedio al difetto di conformità oggettivamente ricorrente, non potendosi dubitare che la moto era stata sottoposta a numerosi interventi di riparazione sicché, tenuto conto della natura e dello scopo per cui era stata acquistata (recarsi al lavoro) dovesse ritenersi superato «ogni limite di ragionevolezza» anche in relazione agli «intuibili disagi sopportati dall’acquirente» (così Cass. n. 10453/2020 cit. con riferimento ad una vicenda analoga a quella per cui è causa);

3) con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 comma 6 cost. e 132 comma 2, n. 4 cod.proc.civ. omessa motivazione e motivazione apparente;

la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrata la ricorrenza di notevoli inconvenienti, siccome indimostrato il fatto che la caduta del 17 agosto 2014 fosse da imputare alla rottura del cambio e non piuttosto ad un errore di guida o alle cattive condizioni della strada, senza fornire alcuna motivazione a sostegno di tale conclusione;

il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo precedente;

4) ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, della Suprema Corte di cassazione, in data 25 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 26 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.