Scatta il reato per la madre che impedisce al padre di vedere la figlia, eludendo così il provvedimento del giudice (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 13 novembre 2024, n. 41818).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. ANDREA PELLEGRINO – Presidente –

Dott. LUCIANO IMPERIALI – Relatore –

Dott. IGNAZIO PARDO – Consigliere –

Dott. LUCIA AIELLI – Consigliere –

Dott. GIOVANNI ARIOLLI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) nata a (OMISSIS) (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) che si e riportato alle conclusioni scritte, depositate unitamente alla nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. La sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 12075/2023, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Messina che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una valutazione delle prove opposta nei risultati rispetto a quella del giudice di primo grado, senza però procedere alla prescritta rinnovazione della prova dichiarativa, aveva riconosciuto la penale responsabilità di (OMISSIS) (OMISSIS) in ordine al delitto di cui all’art. 388, comma 2, cod. pen. per aver impedito ad (OMISSIS) (OMISSIS) di esercitare il suo diritto di visita confronti della figlia minore (OMISSIS) (OMISSIS) così eludendo l’esecuzione del decreto emesso dal Tribunale civile di Messina in data 9 febbraio 2016. Fatto commesso in (OMISSIS) dal dicembre 2017 sino al gennaio 2019, data dell’ultima querela.

2. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha, quindi, rinnovato l’istruttoria dibattimentale con l’esame testimoniale della parte civile e, all’esito, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato la (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) colpevole del reato ascrittole, condannandola alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in via equitativa, oltre al pagamento delle spese di giustizia.

3. Avverso la pronuncia della Corte territoriale ha proposto ancora ricorso per cassazione la (OMISSIS) (OMISSIS) a mezzo del suo difensore, proponendo due motivi di impugnazione:

3.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per insussistenza degli elementi costitutivi del reato e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova.

Premesso che la sentenza impugnata aveva riconosciuto che la (OMISSIS) aveva accompagnato la figlia presso gli assistenti sociali, come disposto dal giudice della separazione, la ricorrente ha dedotto che la bambina aveva rifiutato l’incontro con il padre per motivi non addebitabili all’influenza fuorviante della madre, come riconosciuto in sentenza, ritenendo cosi superate tutte le circostanze che avevano ostacolato il diritto di visita, quali il disinteresse del padre, l’inizio di una nuova relazione di questo ed i problemi psicologici della bambina. Assume la ricorrente che contraddittoriamente, la Corte territoriale, nel superare le valutazioni del primo giudice, avrebbe utilizzato stralci del decreto del Tribunale civile pubblicato nel mese di aprile 2019, in data successiva al periodo in contestazione risultante dal capo di imputazione (dal dicembre 2017 sino al gennaio 2019).

3.2. Con il secondo motivo é stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull’assenza di elementi positivi da valutare a favore dell’imputata e sul lungo periodo in cui non avrebbe consentito le visite del padre alla bambina, e senza considerare, invece, l’incesuratezza della (OMISSIS) ed il suo atteggiamento collaborativo con l’autorità giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. II ricorso é inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, anche laddove non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

2. Senza incorrere in vizio logico alcuno, infatti, la Corte territoriale ha reso adeguatamente conto del giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti della ricorrente, evidenziando come questa non abbia consentito alla parte civile di tenere con se la figlioletta secondo le modalità determinate nell’interesse di quest’ultima dal Tribunale civile con decreto del 9/2/2016, come riferito dalla parte civile e mai negato dalla ricorrente, limitatasi ad addurre ragioni, quali il disinteresse economico ed affettivo del padre, risultate smentite non solo dalle dichiarazioni di quest’ultimo, ma anche dalla stessa reazione della bambina alla vista del padre e delle zie paterne e dalla giustificazione dalla stessa esternata (“papà é stato cattivo con la mamma ed io non lo voglio vedere”), senza vizi logici riconosciuta dalla Corte territoriale come inappropriata per una bambina della sua età é sintomatica di un’influenza fuorviante esercitata dalla madre, nei cui doveri di genitore affidatario la Corte ha ricordato rientrava anche quello di favorire una crescita equilibrata con il necessario costante rapporto con entrambi i genitori.

La sentenza impugnata si é, cosi, conformata all’univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di un figlio minore, secondo cui il motivo plausibile e giustificato, che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, e solo quello che, pur senza configurare l’esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinate dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell’interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l’eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla (così, ex multis. Sez. 6, Ordinanza n. 27705 del 22/01/2019, Rv. 276250 – 01).

Contrariamente all’assunto della ricorrente, poi, la sentenza impugnata ha richiamato il decreto del Tribunale civile in data 9/4/2019, con il quale veniva rigettata la richiesta di modifica delle statuizioni civili in ordine all’affido della minore ed alla tutela del suo diritto alla piena bigenitorialità, non già per addurre la violazione di quanto disposto nel decreto medesimo, bensì solo per ulteriormente evidenziare il carattere pretestuoso dell’elusione delle disposizioni del precedente decreto del 9/2/2016.

3. Anche il secondo motivo di ricorso é inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche é giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, é insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, 242419) in quanto fondata sul “lungo periodo in cui l’imputata non ha consentito al padre di esercitare il suo diritto di visita”, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non é necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in “considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione” (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che verranno, pertanto, liquidate in favore dello Stato dalla Corte di Appello di Messina con separate decreto di pagamento ai sensi degli 82 e 83 D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato.

Così deciso, il 19/7/2024

Il Consigliere estensore                                                                                            Il Presidente

Luciano Imperiali                                                                                                  Andrea Pellegrino

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. 193/03, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Andrea Pellegrino

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2024.

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Claudia Pianelli

SENTENZA