Sequestrati due capannoni per sfruttamento del lavoro: la Polizia Giudiziaria omette di allegare, al fascicolo, atti vari facenti parte dell’attività di P.G. (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 21 novembre 2019, n. 47208).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. GIUSEPPE PAVICH – rel. Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Megahed nato il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del 19/03/2019 del TRIB. LIBERTA di VICENZA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe PAVICH;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale Dott. Simone PERELLI che conclude per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza indicata in epigrafe, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza, contestualmente alla convalida del sequestro di urgenza operato dalla Polizia giudiziaria, avente ad oggetto l’immobile industriale composto da due capannoni sede operativa della società (OMISSIS) srl, in riferimento al delitto di cui all’art. 603-bis, cod. pen., per il quale si procede a carico di (OMISSIS) Megahed.

Il Collegio considerava che l’eccezione difensiva, relativa alla mancata trasmissione al Tribunale dei verbali delle sommarie informazioni rese dai lavoratori impiegati dalla società, non aveva pregio. Ciò in quanto la comunicazione della notizia di reato contiene una chiara ed esaustiva sintesi di tali propalazioni, e tenuto conto del fatto che le riferite dichiarazioni non costituiscono l’unico elemento indiziario a carico dell’indagato.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) Megahed, a mezzo del difensore.

L’esponente denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art. 324, comma 3, cod. proc. pen.

La parte osserva di aver eccepito avanti al Tribunale del riesame il mancato invio delle sommarie informazioni rese alla Polizia giudiziaria, al momento dell’ispezione, da parte dei sedici dipendenti che erano presenti nei locali aziendali.

Evidenzia che le predette dichiarazioni, rese dalle presunte persone offese, sono state poste alla base del provvedimento di sequestro, atteso che il G.i.P. ha fatto testualmente riferimento a quanto affermato dai lavoratori, circa il mancato rispetto dei minimi retributivi e con riguardo alle pessime condizioni igieniche degli alloggi.

Ciò posto, il ricorrente sottolinea che la trasmissione dei verbali di cui si tratta era di fondamentale importanza per la difesa, atteso che le dichiarazioni dei lavoratori si pongono in contrasto con la documentazione fiscale e retributiva della società.

Al riguardo, evidenzia che dalla sintesi contenuta nella comunicazione della notizia di reato non è dato comprendere quanti lavoratori stranieri abbiano dichiarato di aver ricevuto somme inferiori a quanto indicato dalle buste paga o di non aver goduto delle ferie.

Nel ricorso si sottolinea che i dichiaranti sono di nazionalità straniera, evenienza che rende necessario verificare la presenza di un interprete durante la verbalizzazione.

Sulla scorta di tali rilievi, l’esponente considera gravemente carente il compendio probatorio trasmesso al Tribunale.

Sotto altro aspetto, osserva che il Tribunale avrebbe dovuto integrare il fascicolo trasmesso dal pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono.

2. L’eccezione processuale è fondata.

3. La Corte regolatrice ha chiarito che l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura, spettando all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere.

3.1 Nell’affermare tale principio, la Suprema Corte ha peraltro escluso che l’omessa trasmissione del supporto audiovisivo relativo all’audizione protetta di un minore vittima di violenza sessuale potesse comportare la caducazione della misura custodiale applicata, attesa la disponibilità, da parte del tribunale, della trascrizione integrale delle dichiarazioni rese in tale sede dalla persona offesa e la mancata allegazione, da parte dell’indagato, di quali elementi decisivi avrebbero potuto essere tratti dalla visione del predetto supporto (Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B, Rv. 273348).

4. Secondo diritto vivente, cioè, l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti in concreto determinanti ai fini dell’applicazione della misura cautelare; e incombe sull’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione devono ritenersi determinanti ai fini dell’applicazione della misura cautelare (Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, Guglielmo, Rv. 270050).

Orbene, l’esame degli atti versati in fascicolo – incombente legittimamente esperito dalla Corte regolatrice in ragione della natura processuale dell’eccezione che occupa – evidenzia che la difesa dell’indagato aveva indicato gli elementi decisivi che avrebbero potuto essere tratti dalla lettura integrale dei verbali di cui si tratta.

4.1. Invero, come si evince dal contenuto della memoria depositata all’udienza camerale del 19.03.2019, nell’eccepire la mancata trasmissione delle dichiarazioni rese dai lavoratori, sulla scorta delle quali era stata avviata l’indagine per sfruttamento del lavoro, il difensore aveva rilevato che le propalazioni si pongono in contrasto con il contenuto della documentazione fiscale; e che gli alloggi che ospitavano i lavoratori risultavano dotati di abitabilità.

Non è chi non veda che l’applicazione dei richiamati principi di diritto conduce a rilevare che, nel caso l’indagato ha assolto l’onere di indicare gli elementi decisivi che avrebbero potuto essere tratti dalla lettura integrale dei verbali, in conformità alle prescrizioni del diritto vivente, sopra ricordate; e che l’omessa integrale trasmissione degli atti in parola ha comportato un’innegabile compressione dei diritti della difesa.

5. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare reale in atto ed ordine di restituzione dei due capannoni in sequestro all’avente diritto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che viene in rilievo per effetto del rinvio operato dall’art. 324, comma 7 cod. proc. pen.

6. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen. .

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo disposto dal GIP di Vicenza in data 28 febbraio 2019, con restituzione dei due capannoni in sequestro all’avente diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen. .

Così deciso il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019.

SENTENZA – copia non ufficiale -.