Si appropria dei soldi lasciati come mancia per i dipendenti di un bar: condannato (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 4 ottobre 2022, n. 37466).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente – 

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Rel. Consigliere –

Dott. SESSA Renata – Consigliere –

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) Mohamed, nato in Spagna il 07/01/1997;

avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila emessa in data 19/11/2021;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena, all’udienza del 16/06/2022;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte dell’avv. Christian (OMISSIS), difensore di fiducia del ricorrente, pervenute a mezzo pec in data 01/06/2022, con cui il predetto difensore si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in composizione monocratica in data 18/11/2019, con cui l’imputato era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624 cod. pen., in Pescara il 19/07/2017.

2. Mohamed (OMISSIS) (OMISSIS) ricorre, in data 04/02/2022, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Christian (OMISSIS), deducendo un unico motivo, di seguito in:

2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla legittimazione del querelante a proporre istanza di punizione, posto che i soldi sottratti erano riservati al personale dipendente del (OMISSIS), e che, peraltro, la querela risulta del tutto mancante, a fronte di un mero verbale di denuncia; né si comprende la ragione per la quale, pur a fronte del riconoscimento del danno di speciale tenuità, non sia stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Mohamed (OMISSIS) (OMISSIS) è inammissibile.

1. Come si evince dal verbale di denuncia, il (OMISSIS), dopo aver descritto la condotta di appropriazione delle monete lasciate come mancia in apposito contenitore sul bancone del bar, aveva espressamente richiesto che tale condotta venisse sanzionata.

Trattasi di inequivoca manifestazione di volontà, posto che, senza alcun dubbio, la volontà di sporgere querela non richiede formule sacramentali (Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno Giuseppe, Rv. 282760; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, PMT c. Baia Antonio, Rv. 282648), anche in base al principio del favor querelae.

2. Quanto alla legittimazione del (OMISSIS) – titolare del bar all’interno del quale si era consumato il furto – a sporgere querela, non vi è dubbio che va data continuità all’indirizzo ermeneutico di questa Corte, secondo cui il titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, è legittimato a proporre querela, anche se non sia il titolare del diritto di proprietà o non sia munito dei poteri di rappresentanza del titolare (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 25/01/2019, Lafleur Nadia, Rv. 27542).

Nel caso di specie non solo il (OMISSIS) risulta il proprietario del bar, ma deve ritenersi, altresì, in virtù di tale diritto, anche titolare della detenzione qualificata delle mance, ancorché destinate al personale dipendente.

Ciò senza contare che resta una mera congettura indimostrata che all’interno del bar, oltre al titolare, vi fossero anche dei dipendenti.

3. Del tutto inammissibile il motivo di ricorso circa l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., posto che la sentenza impugnata ha espressamente escluso il requisito della non abitualità, alla luce del precedente specifico dell’imputato, a cui risulta, peraltro, espressamente contestata la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, elemento sintomatico dell’accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Serra Fabio, Rv. 280250).

4. Anche il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato fondato sulla considerazione della negativa personalità dell’imputato e sull’assenza di ulteriori circostanze positivamente valutabili in suo favore, peraltro neanche indicate in ricorso.

Trattasi di motivazione immune da censure logico-argomentative e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.

Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16/06/2022.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.