Solo la pericolosità sociale della puerpera giustifica i domiciliari al posto del rinvio obbligatorio della pena (Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza 20 aprile 2023, n. 16820).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente –

Dott. CASA Filippo – Rel. Consigliere –

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere –

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nata ad (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORV. MINORI di ANCONA;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott. FILIPPO CASA;

lette le conclusioni del PG, dott. VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza di interesse;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale per i minorenni di Ancona, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, rigettava la proposta di revoca della detenzione domiciliare ex 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975, formulata dal Magistrato di Sorveglianza di Ancona nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS).

A sostegno della decisione reiettiva, osservava il Tribunale che le violazioni stigmatizzate dal Magistrato di Sorveglianza, essendo di scarso rilievo, non ostavano alla prosecuzione della misura alternativa in corso; peraltro, pur dovendosi tener conto del diritto della (OMISSIS) a fruire del differimento della pena in quanto madre di prole di età inferiore ad un anno, la prosecuzione della detenzione domiciliare avrebbe potuto rivelarsi, ad avviso del Collegio, un importante strumento riabilitativo per la giovane.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione dell’art. 146, comma primo, n. 2), cod. pen. e dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.

Si rivendica, preliminarmente, la sussistenza dell’interesse della ricorrente ad impugnare il provvedimento con cui il Tribunale, pur avendo riconosciuto la situazione di cui all’art. 146, comma primo, n. 2), cod. pen., ha applicato la detenzione domiciliare in luogo del più favorevole differimento della pena.

Tanto premesso, la difesa denuncia vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito avrebbero negato l’applicazione dell’istituto del differimento obbligatorio della pena senza argomentare in ordine all’eventuale necessità di contenere, con la detenzione domiciliare, la pericolosità residua della ricorrente quale esigenza prevalente rispetto ai diritti della prole e di maternità tutelati dall’art. 146, comma primo, n. 2), cod. pen.

In ogni caso, anche volendo ravvisare un’implicita motivazione sul punto, sarebbe evidente l’incompatibilità logica di siffatto giudizio di prevalenza rispetto allo scarso rilievo delle violazioni contestate alla ricorrente che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, restavano al di sotto della soglia di un significativo allarme sociale.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In primo luogo, diversamente da quanto prospettato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, va ritenuto sussistente, nel caso di specie, l’interesse della (OMISSIS) a ricorrere, tenuto conto del fatto sopravvenuto, costituito dalla nascita del figlio secondogenito (OMISSIS) (OMISSIS) avvenuta in data (OMISSIS), solo qualche giorno prima, quindi, della proposta di revoca della detenzione domiciliare formulato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona.

Il Tribunale di sorveglianza ha, del resto, preso atto che la richiedente avrebbe avuto titolo al rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena, secondo il disposto dell’art. 146, comma primo, n. 1), cod. pen.

1.1. Sul tema in discussione, la giurisprudenza di legittimità si è già espressa ravvisando l’interesse del condannato “ad impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all’art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen., venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui all’art. 47-ter, comma 1- ter, ord. pen., attesa la diversità di effetti, tanto sotto il profilo dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello status libertatis del condannato, tra il rinvio dell’esecuzione e la prosecuzione di quest’ultima nella forma della detenzione domestica” (Sez. 1, n. 15848 del 21/2/2020, Pietrini, Rv. 279126).

E ha precisato che “il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell’incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest’ultimo in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l’esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 dell’l/4/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225).

1.2. Fermo restando che anche nei casi – come quello di specie – di rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena il Tribunale di sorveglianza ha il potere di optare, in luogo del differimento, per la detenzione domiciliare, perché il menzionato art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. tale potere gli ha attribuito, non è dubbio che debba fare uso della discrezionalità valutativa dando adeguata motivazione delle ragioni della decisione meno favorevole adottata; e che per tale profilo il provvedimento sia utilmente impugnabile anche dall’interessato che miri ad ottenere il più favorevole risultato del differimento dell’esecuzione, senza che possa dirsi che l’interesse alla pronuncia più favorevole perda di attualità e concretezza in conseguenza dell’applicazione della misura della detenzione domiciliare (in termini, tra le più recenti, Sez. 1, n. 451 del 21/12/2021, dep. 2022, Pennisi, Rv. 282484).

2. Ciò posto, si rileva che il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiamata proposta di revoca per la scarsa rilevanza delle violazioni contestate alla condannata, ridimensionate e giustificate dallo stesso (OMISSIS) nella relazione del (OMISSIS), da un lato, proprio in ragione della nascita del secondogenito (OMISSIS) ha riconosciuto, comunque, il diritto della madre al differimento obbligatorio dell’espiazione della pena, ai sensi dell’art. 146, primo comma, n. 2), cod. pen. (“se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno”), dall’altro, ha ritenuto opportuna la prosecuzione della detenzione domiciliare, affermando come essa “possa rivelarsi un’importante strumento riabilitativo per la giovane adulta”.

Tale motivazione, oltre ad essere assertiva, si appalesa inadeguata sotto il profilo del giudizio di pericolosità sociale della condannata e della sua prevalenza sulla tutela della maternità, poiché non illustra le specifiche ragioni per le quali, nonostante la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 146, comma primo, n. 2), cod. pen., il differimento dell’esecuzione della pena, oggetto della richiesta, non potesse essere accordato.

3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale per i Minorenni delle Marche (OMISSIS), in funzione di Tribunale della sorveglianza, per nuovo giudizio circa la misura da adottarsi in ragione della accertata condizione di rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.

Segue formula di oscuramento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza per minorenni di Ancona.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria, Roma lì 20 aprile 2023.

SENTENZA – originale -.