Vocatio in ius, interamente nullo il grado di giudizio in cui non è stata notificata la citazione a uno dei difensori (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 19 aprile 2023, n. 16564).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente –

Dott. GENTILI Andrea – Rel. Consigliere –

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato in (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza n. 6248/21 della Corte di appello di Bologna del 3 novembre 2021;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa in data 3 novembre 2022, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ferrara con la quale, il precedente 19 febbraio 2020, dichiarata la penale responsabilità di (OMISSIS) (OMISSIS) in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale continuata, unificati i delitti commessi sotto il vincolo della continuazione, tale giudice lo aveva condannato alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione oltre accessori.

La Corte territoriale, avendo ritenuto prescritto il reato di lesioni personali, ha prosciolto il prevenuto in ordine a tale imputazione ed ha, conseguentemente, rideterminato la pena, salvo il resto, in anni 7 e mesi 6 di reclusione.

Ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice distrettuale la difesa del prevenuto, affidando le proprie doglianze a 3 motivi di ricorso.

Il primo di questi motivi, attiene alla violazione delle disposizioni processuali penali in tema di evocazione in giudizio della difesa ricorrente di fronte alla Corte di appello; ha, infatti, rilevato che, essendo stata fissata per il 3 novembre 2021 la udienza per la discussione del gravame presentato dalla difesa dell’odierno ricorrente avverso la sentenza di condanna già emessa a suo carico dal Tribunale di Ferrara, il relativo decreto di citazione a giudizio veniva, ritualmente, notificato alla avv.ssa (OMISSIS) (OMISSIS), difensore del ricorrente, ma non anche al codifensore dello stesso, avv. (OMISSIS), del foro di Bologna.

Infatti, per un verosimile errore di cancelleria, l’avviso con la quale la parte era convocata per il giudizio di appello era stato notificato ad altro avvocato, omonimo del difensore del ricorrente, iscritto, però, presso l’Ordine professionale di (OMISSIS).

Pur essendo stata eccepita tale viziata evocazione in giudizio della parte, la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi su di essa, procedendo alla trattazione del procedimento definendolo con la sentenza della quale, adesso, il ricorrente ha eccepito la nullità.

Con il secondo motivo di ricorso era lamentato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto nella la stessa sarebbero presenti degli elementi di illogicità oltre che di errata valutazione di quanto rappresentato nel corso della attività istruttoria, avendo i giudici del merito ritenuto dimostrati fatti che invece non sono emersi in esito ad essa.

Infine con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente difesa, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, ha censurato il fatto che un episodio di autolesionismo occorso alla persona offesa, la cui veridicità si sostiene essere stata acclarata tramite le deposizioni testimoniali di testi qualificati, in quanto l’uno esercente la professione sanitaria l’altro appartenente alle forze dell’ordine, sia stato, invece, considerato una mera congettura ipotetica formulata in sede di articolazione dei motivi di impugnazione dalla difesa dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con le conseguenze di seguito precisate.

Come la logica del giudizio impone, va dapprima esaminato il primo motivo di impugnazione, stante il suo carattere preliminare.

Con esso la ricorrente difesa si è doluta del fatto che l’avviso di trattazione del giudizio di fronte alla Corte di appello fosse stato notificato ad uno solo dei difensori fiduciari dell’imputato.

Deve, effettivamente rilevarsi che, per come è d’altra parte evincibile anche attraverso l’esame della intestazione della sentenza impugnata, per un verosimile errore della cancelleria della Corte di appello felsinea, quali difensori del prevenuto erano stati indicati la avv.ssa (OMISSIS), del foro di Bologna, la quale è anche la redattrice del ricorso per cassazione dal quale è scaturito il presente giudizio, e l’avv. (OMISSIS) cui è stato inviato l’avviso di udienza di fronte alla Corte distrettuale; agli atti vi è, invece, la prova che l’odierno imputato era difeso di fronte alla Corte distrettuale, oltre che dalla avv.ssa (OMISSIS) anche dall’avv. (OMISSIS) (si veda, infatti, la produzione documentale dimessa, in allegato al ricorso per cassazione, dalla difesa dell’imputato, ove, su carta intestata del Tribunale di Ferrara, risulta chiaramente che il prevenuto era difeso, fra l’altro, dall’avv. (OMISSIS) (OMISSIS)).

Tanto considerato, è a questo punto utile rilevare che non vi è dubbio che nel caso in cui l’imputato sia tutelato in giudizio da due difensori – cosa che gli è ovviamente consentita ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. pen. – entrambi hanno pieno ed autonomo diritto a ricevere gli avvisi relativi vacatio in ius(1); l’eventuale notificazione di tali atti ad uno solo dei detti difensori integra, per costante giurisprudenza di questa Corte una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio (Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 dicembre 2018, n. 55800), soggetta pertanto all’ordinario regime delle sanatorie ove non tempestivamente eccepita (per tutte si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 settembre 2013, n. 38021).

Onde risolvere la quaestio proposta dal motivo di impugnazione in esame si tratta, pertanto, di verificare se la difesa del ricorrente abbia, in grado di appello, tempestivamente dedotto relativa questione.

Trattandosi di ipotesi di nullità che si sarebbe verificata anteriormente alla celebrazione del giudizio la stessa – non soggetta a sanatoria ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., atteso che il difensore non citato dell’imputato non è comparso in giudizio – doveva essere eccepita con la prima difesa, successiva all’atto viziato, articolata dalla parte che vi aveva interesse.

Cosa questa che effettivamente risulta essere avvenuta, avendo la avv.ssa (OMISSIS) cioè la rappresentante della difesa citata in giudizio del (OMISSIS) in sede di articolazione delle conclusioni scritte in grado di appello – giova, infatti, ricordare che il procedimento di appello si è svolto nelle forme previste dall’art. 23-bis, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni con legge n. 176 del 2020 – rilevato per prima cosa in difetto di pienezza del contraddittorio, posto che l’altro difensore del prevenuto non aveva ricevuto alcuna citazione per il grado di appello.

Sul punto la sentenza è rimasta del tutto muta, non avendo la Corte territoriale rilevato il vizio determinatosi a causa della manchevole vacatio in ius della difesa dell’imputato.

Tale circostanza per un verso travolge integralmente il giudizio di gravame, celebratosi in assenza delle opportune garanzie nei confronti della ricorrente difesa, per altro verso impone a questa Corte l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo risultati assorbiti gli altri motivi di impugnazione dedotti dalla difesa del ricorrente, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione personale, rinnovata la citazione in giudizio delle parti in causa, provvederà alla nuova celebrazione del processo in appello a carico del (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2023.

SENTENZA – originale -.

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(1) vacatio in ius: é la chiamata in giudizio del convenuto da parte dell’attore. Nel diritto romano, consisteva nell’intimazione verbale dell’attore alla controparte di seguirlo subito davanti al tribunale del magistrato.