Un cane usato, aizzandolo, per spaventare va sequestrato (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 1 aprile 2020, n. 10992).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMIGLIA Irene – Rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso proposto da:

(OMISSIS) Giovanni nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del 06/09/2019 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Irene SCORDAMAGLIA;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Dott.ssa Kate TASSONE la quale conclude per l’inammissibilità;

udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza del 6 settembre 2019, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto del 31 luglio 2019 del Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di un cane di razza pitbull in quanto utilizzato dal proprietario, (OMISSIS) Giovanni, per realizzare una delle condotte del delitto di atti persecutori, provvisoriamente contestatogli, commesso in danno di (OMISSIS) Melissa, aizzandolo, l’ 8 luglio 2019, contro (OMISSIS) Alessio, fidanzato della (OMISSIS).

2. Ricorre il (OMISSIS) ed affida l’impugnativa ad un solo motivo – enunciato nei limiti indicati dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -, con il quale deduce il vizio di violazione di legge, rilevando come il Tribunale del Riesame, onde sostenere l’attualità e la concretezza del periculum in mora, avesse valorizzato l’episodio del 20 maggio del 2017, in cui, secondo l’accusa, il cane si era scagliato contro la parte offesa (OMISSIS), senza tener conto di una serie di evidenze indiziarie attestanti, per un verso, che il fatto richiamato era fuori contestazione, atteso che l’addebito mossogli comprendeva condotte ricomprese tra giugno 2017 e luglio 2019;

per altro verso che l’annotazione di servizio, redatta dalla Polizia Giudiziaria in data 20 maggio 2017, dava atto di discrasie nella ricostruzione dell’episodio tra quanto riferito dalla (OMISSIS) e quanto riferito dalla madre di costei.

Lamenta, altresì, che l’argomentazione rassegnata dal Tribunale, per escludere che l’intrapreso percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti costituisse elemento decisivo per escludere l’attualità e la concretezza del periculum in mora, sarebbe manifestamente erroneo.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il Tribunale del Riesame ha compiutamente spiegato come il (OMISSIS) fosse aduso a servirsi del cane di sua proprietà, di razza pitbull e del quale era conclamata l’effettiva pericolosità, per incutere timore alla (OMISSIS) – che, il 20 maggio 2017, incontratasi con l’indagato era stata morsa dall’animale – e a persone a quest’ultima legate, come accaduto nei confronti del fidanzato, (OMISSIS) Alessio, in occasione dell’episodio dell’8 luglio 2019.

E’ di tutta evidenza, quindi, che il richiamo al fatto fuori contestazione del 20 maggio 2017 è stato legittimamente utilizzato dal decidente per comprovare la pericolosità in concreto dell’animale, ritenuta perdurante sino all’attualità, come attestato dall’aggressività dimostrata dall’animale nell’episodio dell’8 luglio 2019.

3.2. La rassegnata argomentazione, al pari di quella che ha escluso che la recente presa in carico del (OMISSIS) da parte del SERT denotasse il venir meno del periculum in mora sotteso all’adottato sequestro preventivo del cane, non evidenziando alcuna violazione o falsa applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., né una motivazione inesistente o apparente – ravvisabile soltanto quando la motivazione stessa «sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente>> (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 – dep. 05/03/2015, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100) – è immune, pertanto, da censure, posto che «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; SU., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

4. Le suesposte ragioni impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5/12/2019.

Depositato in Cancelleria il 1° aprile 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.