REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37061-2019 proposto da:
(OMISSIS) UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS), 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato SPARTICO (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BENEVENTO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 892/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 22/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Ritenuto che
1.- Il ricorrente, Umberto (OMISSIS), ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Benevento per il risarcimento di danni alla sua vettura, finita in una buca presente sul manto stradale di quella città, e conseguentemente danneggiatasi: alla guida vi era il figlio.
2.- La causa è stata decisa in primo grado dal Giudice di Pace, il quale, a seguito di eccezione del convenuto Comune di Benevento, ha ritenuto non provata la proprietà del veicolo in capo al (OMISSIS), in quanto non vi era in atti il certificato di proprietà, né ne era stata chiesta tempestiva ammissione.
Questa decisione, impugnata dal (OMISSIS), è stata poi confermata dal Tribunale di Benevento, il quale, oltre a confermare la mancanza del certificato di proprietà, ha escluso che potesse costituire prova indiziaria della titolarità della vettura il verbale dei carabinieri che aveva raccolto la dichiarazione del figlio e verificata la copertura assicurativa.
3.- Il ricorso è basato su due motivi.
Non v’è costituzione del Comune di Benevento.
Considerato che
4.- Il secondo motivo è assorbente rispetto al primo e va dunque esaminato con precedenza.
5.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c.
Come si è accennato, il Tribunale ha ritenuto che, non essendo stato depositato il certificato di proprietà, non v’era prova che la vettura apparteneva al ricorrente, e che dunque costui aveva diritto al risarcimento del danno.
Il ricorrente ritiene che, a prescindere dal certificato di proprietà, la prova della titolarità della vettura avrebbe potuto indursi comunque da altri elementi emersi dal procedimento, ed in particolare dalla dichiarazione resa dal figlio ai carabinieri e dal riscontro da parte di questi ultimi della copertura assicurativa.
Inoltre, assume il ricorrente, il risarcimento può essere preteso non solo dal proprietario ma altresì da chiunque abbia la disponibilità ed abbia provveduto alla riparazione, e quest’ultima forma di relazione con il bene era ampiamente dimostrata.
Il motivo è fondato.
Infatti, come regolato da questa Corte, legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (Cass. 3082/ 2015; Cass. 21011/ 2010).
6.- Intanto vi era in atti la fattura della carrozzeria intestata al ricorrente; v’era il libretto di circolazione, v’era l’indizio costituito dalla copertura assicurativa a nome del ricorrente medesimo; tutti elementi, se non della proprietà della vettura da parte di quest’ultimo, perlomeno della sua disponibilità e della circostanza che a riparare il danno era stato proprio il ricorrente.
7.- Il Tribunale invece ha inteso porre a base della legittimazione della domanda di risarcimento solo il titolo di proprietà e non un titolo di godimento del bene comunque rilevante, dimostrabile per presunzioni, violando dunque la regola posta da questa Corte e sopra richiamata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese.
Roma, 17 giugno 2021.
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2021.