REPUBBLICA ITALIANA
In name del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. EMANUELE DI SALVO – Presidente –
Dott. EUGENIA SERRAO – Relatore –
Dott. DANIELE CENCI – Consigliere –
Dott. ATTILIO MARI – Consigliere –
Dott. DAVIDE LAURO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA
nel procedimento a carico di:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
inoltre:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
(omissis) (omissis) nata a (omissis) (omissis) il xx/xx/19xx;
ALLIANZ S.P.A.
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
letta la memoria del difensore delle parti civili (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del difensore di (omissis) (omissis), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia di condanna emessa il 6 dicembre 2022 dal Tribunale di Roma nei confronti di (omissis) (omissis) per il reato di cui all’art. 589 bis, comma 1, cod. pen. in relazione agli artt. 40, comma 10 lett.a), 146, comma 2, 158, comma 5 e 1 lett. d), d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Roma il 24 ottobre 2017, assolvendo l’imputato con formula «perché il fatto non sussiste» e revocando le statuizioni civili.
2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma propone ricorso censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione, laddove si è ritenuto che la circostanza che altri veicoli a motore, prima del sopraggiungere dell’autovettura guidata dalla vittima, avessero potuto oltrepassare agevolmente l’autocarro in sosta vietata, che ingombrava la corsia di marcia per m. 1,77, abbia comportato l’inesistenza concreta del rischio che si era voluto prevenire delimitando la corsia di marcia con una striscia continua, con conseguente divieto di sosta ai sensi dell’art. 40, comma 1 lett. a), cod. strada.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e mancanza totale della motivazione in ordine all’elemento di colpa specifica contestata nell’imputazione e consistente nella violazione dell’art. 40, comma 10i lett. a), cod. strada, che vieta la sosta in corrispondenza dei tratti di carreggiata i cui margini sono delimitati da striscia continua; violazione risultante dagli atti del processo.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 i lett. b), cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell’art. 40 cod. pen. nonché travisamento della prova, avendo il giudice omesso del tutto di considerare, al fine di valutare il rapporto di causalità tra la condotta colposa attribuita all’imputato e il sinistro mortale, anche la violazione da parte dell’imputato dell’art. 40, comma 10 lett. a), cod. strada che vieta la sosta sulla carreggiata i cui margini siano evidenziati con striscia continua al fine di prevenire sinistri come quello verificatosi; la delimitazione del margine della carreggiata con striscia continua e il notevole ingombro della medesima per m. 1,77 risultando dagli atti del processo.
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. (proc. pen., erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 40, 43 e 589 bis cod. pen. e dell’art. 140 cod. strada laddove si é concluso che, nel caso di sinistro mortale che coinvolga diversi utenti della strada, la violazione di una norma per la disciplina della circolazione stradale, nel caso di specie l’art. 40, comma 10, lett. a), cod. strada, integri l’elemento di colpa specifica previsto dall’art. 589 bis cod. pen. ai fini della sussistenza del nesso causale solo se l’utente rimasto vittima del sinistro si sia attenuto alle norme per la disciplina della circolazione stradale che lo riguardavano, dovendosi escludere del tutto, in caso contrario, detto nesso di causalità.
Con il quinto motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per Manifesta illogicità della motivazione laddove si è ritenuto che l’autocarro lasciato in sosta vietata costituisse un elemento ingombrante sulla carreggiata, con integrazione di un elemento di colpa specifica relativo proprio al rischio che si era voluto prevenire delimitando la carreggiata con striscia continua, e poi però si è concluso che, in definitiva, esso non lo fosse veramente, per il fatto che potesse essere evitato dai conducenti spostandosi sulla sinistra del veicolo, escludendo del tutto, quindi, il rischio specifico conseguente alla condotta di violazione della norma per la disciplina della circolazione stradale di cui sopra e, quindi, il nesso di causalità tra tale condotta colposa e l’evento mortale derivante dal tamponamento dell’autocarro da parte dell’autovettura del deceduto, avvenuto proprio nella parte posteriore dell’autocarro sporgente dalla striscia continua di delimitazione della carreggiata, evento configurante la realizzazione del rischio specifico che si voleva prevenire.
3. Il sinistro è stato così ricostruito:
– la mattina del 24 ottobre 2017 (omissis) (omissis), a bordo dell’autocarro Scania, percorreva la via Prenestina in direzione Roma centro quando, giunto in prossimità del tratto stradale ricompreso tra via Paternopoli e via Acerno, si era fermato e allontanato, lasciando in sosta il veicolo sul margine destro della carreggiata previa attivazione della segnalazione luminosa di pericolo alle ore 5:01:50;
– poco dopo, alle ore 5:03:43, l’autocarro in sosta era stato tamponato da tergo dal veicolo Renault Twingo condotto da (omissis) (omissis), che percorreva la via Prenestina nella stessa direzione dell’autocarro, marciando a destra della corsia;
– l’autovettura condotta dal (omissis) aveva impattato contro la parte posteriore, centrale laterale destra, dell’autocarro senza tentativi di frenata o decelerazione;
– a seguito dell’impatto, il (omissis) aveva riportato lesioni gravissime che lo avevano condotto alla morte.
Quanto alle condizioni di tempo e di spazio, la strada si presentava in buono stato e dotata di illuminazione pubblica che consentiva una sufficiente visibilità; era costituita da un’unica carreggiata a doppio senso di marcia a due corsie . separate da linea longitudinale continua; la carreggiata era delimitata da linee di margine continue e, nel tratto interessato dal sinistro, era rettilinea con visuale libera.
4. La Corte di appello ha ritenuto di riformare la sentenza di condanna, considerando che dalla videoripresa estrapolata dalle telecamere ivi presenti era emerso che i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia dell’autocarro lo avevano evitato con una certa semplicità, fino a quando non era sopraggiunto il veicolo della vittima che, senza frenare e senza intraprendere alcuna manovra elusiva dell’ostacolo, lo aveva tamponato violentemente incuneandosi sotto la parte posteriore del veicolo industriale.
Pur ritenendo che il veicolo industriale sia stato parcheggiato in sosta temporanea in maniera non conforme alle previsioni del codice della strada, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che esso fosse perfettamente avvistabile e visibile e che ci si potesse rendere conto che era fermo anche per l’azionamento delle c.d. quattro frecce di stazionamento, tanto che tutti gli altri veicoli che erano transitati prima di quello della vittima lo avevano evitato senza difficoltà, sorpassandolo lungo il suo fianco sinistro senza necessità di invadere l’opposta corsia di marcia.
I giudici di appello hanno ritenuto che il veicolo dell’imputato, non occludendo la corsia di transito, fosse solo ingombrante, da ciò desumendo che la colpa dell’imputato non fosse causalmente correlata con la verificazione dell’incidente, da ricondurre interamente alla condotta della vittima.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
5. Il difensore delle parti civili (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) ha depositato memoria e che il ricorso sia accolto.
6. Il difensore di (omissis) (omissis) ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati e assorbono le ulteriori censure.
2. Correttamente il Procuratore ricorrente ha evidenziato che la sentenza assolutoria ha escluso la correlazione causale tra la violazione delle norme del codice della strada e l’evento limitandosi a esaminare la circostanza che il veicolo industriale coprisse due cartelli di segnalazione stradale.
La motivazione valuta esclusivamente, negandola, la correlazione causale tra la violazione dell’art. 158 cod. strada e l’evento, ma trascura l’altra regola cautelare contestata e violata, ossia l’art. 40, comma 101 lett. a), cod. strada, che vieta la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati con striscia continua.
Tale disposizione è dettata al fine di evitare che il veicolo in sosta possa creare ingombro al transito degli altri veicoli, per cui escludere che l’evento costituisca concretizzazione del rischio che la norma violata tendeva a prevenire concreta violazione dell’art. 40, comma 2, cod. pen.
La circostanza che un veicolo, considerato ingombrante, non sia di larghezza tale da occludere completamente il transito non è idonea a escludere la causalità della colpa, posto che il divieto di sosta su carreggiate i cui margini sono evidenziati con striscia continua non ha il solo scopo di evitare il totale ingombro della corsia di marcia. Inoltre, come correttamente osservato dal Procuratore ricorrente, anche un ingombro parziale del margine destro della corsia genera un ostacolo per il conducente che rispetti la regola per la quale occorre circolare in prossimità del margine destro della carreggiata.
3. La sussistenza del vizio lamentato impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il giudice del rinvio dovrà, dunque, tenere conto nel giudizio sul nesso di causa di tutte le regole cautelari di cui è stata accertata la violazione.
In caso di esito positivo del giudizio di causalità tra la violazione di norme cautelari e l’evento, il giudice di rinvio potrà liberamente valutare se la condotta della vittima, nelle date circostanze di tempo e di luogo, fosse o meno prevedibile.
Il principio di affidamento nel corretto comportamento altrui, con conseguente esclusione di responsabilità, anche da parte di chi sia in colpa, opera infatti sul piano dell’elemento soggettivo; un margine di operatività di tale principio, che altrimenti rimarrebbe mera ipotesi astratta, può rinvenirsi allorchè l’altrui condotta imprudente sia del tutto imprevedibile in quanto irrazionale o volontariamente autolesiva, ossia tale da escludere la colpa dell’agente in senso soggettivo.
Al giudice di rinvio è, inoltre, demandata la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Eugenia Serrao Emanuele Di Salvo
Depositato in Cancelleria, oggi 19 febbraio 2025.