Cade dalla bicicletta a causa di una buca sulla strada: condannato il Comune (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 6 ottobre 2021, n. 27054).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30259-2019 proposto da:

(OMISSIS) CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato DIEGO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ROSARIA (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2019 del TRIBUNALE di LODI, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Carmela (OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lodi, il Comune di Vizzolo Predabissi per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una caduta verificatasi a causa di una buca presente sul manto stradale nella via Giovanni Paolo I di detto Comune, in corrispondenza del civico n. 4/5, mentre era alla guida della propria bicicletta.

Il giudice di Pace di Lodi, con sentenza n. 396/14 del 14 aprile 2014, condannò il Comune, rimasto contumace, al pagamento, in favore della (OMISSIS), a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.726,72, oltre interessi, nonché alle spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado il Comune interpose appello, del quale la (OMISSIS) chiese il rigetto.

Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 321/2019, accolse l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, rigettò la domanda proposta dalla (OMISSIS), che condannò a restituire quanto eventualmente già ricevuto dal Comune nonché al pagamento delle spese di quel grado.

Avverso detta sentenza Carmela (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso il Comune di Vizzolo Predabissi.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando «violazione e falsa applicazione degli art.li 2697 e 2728 c. c., della Legge n. 2248/1865, art. 22 (A Il. F), con riferimento all’art. 2051 c. c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3», la ricorrente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che «parte danneggiata [e non danneggiante come, per evidente lapsus calami, riportato a p. 4 del ricorso, v. p. 4 della sentenza impugnata] non ha assolto l’onere sulla stessa incombente, non avendo provato il rapporto di custodia tra il Comune di Vizzolo Predabissi e la strada in cui è avvenuto l’incidente.

Secondo la ricorrente, infatti, sarebbe stato, invece, onere del Comune provare di non essere titolare dell’obbligo di custodire il punto della strada in cui è occorso il sinistro, in quanto, ai sensi dell’art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, determinando così detta norma una vera e propria presunzione di titolarità, rispetto alla quale spetterebbe alle Amministrazioni fornire prova contraria.

La ricorrente ritiene, dunque, di aver soddisfatto l’onere probatorio posto a proprio carico dall’art. 2051 cod. civ., avendo allegato di essere caduta in un tratto di strada sito nell’abitato del Comune di Vizzolo Predabissi e precisamente in via Giovanni Paolo I, all’altezza del n. 4/5, circostanza confermata dal teste Giovanni (OMISSIS), la cui attendibilità non è stata posta in discussione.

Ad avviso della ricorrente, una volta accertato il verificarsi del sinistro nel perimetro urbano, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la proprietà di quel tratto di strada in capo al Comune di Vizzolo Predabissi, non essendo emerso elementi in base ai quali attribuire la proprietà a soggetti diversi da tale ente.

In conclusione sostiene la ricorrente che la mancata applicazione di tali principi e l’errata interpretazione delle norme richiamate nella rubrica del motivo renderebbe illegittima la sentenza impugnata, in quanto la strada in cui si è verificato il sinistro deve presumersi ricompresa nel territorio comunale di Vizzolo Predabissi, sicché non sarebbe spettato alla danneggiata provare la proprietà comunale della strada, spettando, invece, al Comune provare il contrario.

1.1. Il motivo è fondato.

Ed invero la ricorrente, indicando, nell’atto di citazione (p. 1, come pure riportato testualmente in ricorso a p. 5), che, mentre «percorreva, alla guida del proprio velocipede, la Via Giovanni Paolo 1° dell’abitato di Vizzolo Predabissi (MI), giunta all’altezza del civico 4/5, … cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca presente sulla sede stradale», pur non invocando espressamente l’art. 22 della legge 20 marzo 1865, ha, implicitamente fatto riferimento alla presunzione di cui alla normativa appena indicata e secondo cui «è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali» e «nell’interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti …»; pertanto, non sussiste la novità della questione eccepita ex adverso.

Trattasi di presunzione di demanialità avente carattere relativo (Cass. 9/11/2009, n. 23705; Cass., ord., 15/07/2020, n. 15033), superabile mediante prova contraria, evidenziandosi che, ai sensi dell’art. 2728 c.c., le presunzioni legali, qual è quella in questione, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite mentre è onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria.

Il Tribunale, ritenendo non provata la proprietà della strada in cui è avvenuta la caduta di cui si discute ed affermando che la danneggiata, come era suo onere, non abbia provato il rapporto di custodia esistente tra il Comune di Vizzolo Predabissi e detta strada, non risulta essersi attenuta ai principi sopra enunciati, sicché il motivo va accolto.

2. Dall’accoglimento del motivo del ricorso resta assorbito l’esame del secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, artt. 2 e 14, R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3».

3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testa introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 28, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di cassazione, addì 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.