Fugge e si dimena per sottrarsi all’arresto: condannato per resistenza a pubblico ufficiale (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 4 gennaio 2022, n. 18).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere –

Dott. IMPERIALI Luciano – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) VINCENZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 14/02/19xx;

avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di BARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Paola MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10/6/2019 la Corte di Appello di Bari ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Trani il 18/12/2017 nei confronti di (OMISSIS) Vincenzo in ordine alla ricettazione di due autovetture provento di furto ed al reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermando la condanna del predetto alla pena ritenuta di giustizia.

Il giudizio di responsabilità in ordine alla ricettazione si fondava sul rilievo che il (OMISSIS), sorpreso in ora notturna a bordo di un’autovettura Audi che trasportava una Toyota Auris provento di furto, nel luogo dove un’ora prima la stessa Audi aveva trainato una Renault anch’essa provento di furto, aveva tentato la fuga insieme al conducente dell’Audi e ad altra persona e, inseguito dalla PG., si era opposto all’arresto dimenandosi e fuggendo tra i rovi.

Ad avviso della Corte, il (OMISSIS) non poteva essere ritenuto colpevole di furto in considerazione del poco tempo trascorso tra l’arresto ed i due furti della Toyota e della Renault, perpetrati in comuni diversi, sicché non era credibile che fossero stati commessi dalla stessa persona, ed altresì in considerazione delle manomissioni che presentavano i veicoli, che si riteneva poco verosimile fossero state effettuate nel luogo dei furti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione, sia perché il ricorrente non era stato identificato in occasione del trasporto della prima autovettura, sia perché i furti erano stati di pochissimo precedenti il trasporto dei veicoli di cui si tratta.

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, non avendo considerato la Corte che il Tribunale aveva sostenuto che il (OMISSIS) “si dimenava energicamente”, così travisando la testimonianza dell’operante che aveva eseguito l’arresto da cui risultava solo, invece, che il predetto “si dimenava”, mentre l’espressione “non è stato facile”, utilizzata dal testimone doveva intendersi riferita all’inseguimento ed all’arresto, piuttosto che all’atto di ammanettare il ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

3.1. Giova preliminarmente ricordare, infatti, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

I motivi addotti tendono, invece, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La Corte territoriale, infatti, ha reso adeguatamente conto, senza incorrere in alcun vizio logico, delle ragioni che hanno portato a riconoscere la penale responsabilità del (OMISSIS) in ordine alla ricettazione di entrambe le autovetture provento di furto trasportate sul luogo sottoposto a servizio di osservazione da parte della P.G., rilevando che i trasporti erano stati effettuati lo stesso giorno, a distanza di circa un’ora di distanza l’uno dall’altro, ed in entrambe le occasioni il veicolo rubato era trainato dalla medesima vettura un’Audi di colore scuro.

I giudici di merito hanno pertanto ritenuto che il ricorrente, sebbene sorpreso dalla P.G. solo in occasione del trasporto della vettura Toyota Auris lì portata per ultima, avesse ricevuto e detenuto anche la prima vettura, ancora sul posto quando il predetto è stato individuato ed inseguito dalla P.G..

Anche la qualificazione giuridica dei fatti come ricettazione e non già come furto dei veicoli deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici, avendo la Corte correttamente evidenziato che i due veicoli erano stati rubati quasi contemporaneamente, o comunque entro un breve lasso temporale, ma in luoghi a non indifferente distanza tra loro, sicché i due furti non potevano essere opera della stessa persone, ed altresì che entrambi i veicoli erano stati trasportati sul posto dopo aver già subito alcune manomissioni, circostanza che induceva ad individuare in terze persone gli autori dei furti.

Infine, la Corte si è correttamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui risponde di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine della predetta disponibilità (per tutte: Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969).

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso tende ad un’inammissibile ricostruzione del fatto secondo una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella dei giudici di merito che, peraltro, hanno riconosciuto nella condotta del ricorrente un vero impiego di forza diretto a sottrarsi all’arresto, sottolineandone la lunga fuga tra i rovi e le pietre, inseguito dalla polizia, ed evidenziando come lo stesso si sia dimenato per sottrarsi all’arresto, per il quale era stato significativamente necessario l’intervento di più poliziotti, tanto che il teste ha chiuso la deposizione con la frase “non è stato facile”.

In tal modo, la sentenza impugnata si è correttamente uniformata alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., l’atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, Rv. 259043; Sez. 6, n. 8997 del 11/02/2010, Rv. 246412).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.