Risarcimento ed incidente stradale: il litisconsorzio è necessario nella procedura contro la società di assicurazione? (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 31 dicembre 2021, n. 42112).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29875-2019 proposto da:

UNIPOL SAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. (OMISSIS) 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) ANDREA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA (OMISSIS) e TITO (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2019 del TRIBUNALE di IMPERIA, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Andrea (OMISSIS) convenne in giudizio la U.G.F. s.p.a., davanti al Giudice di pace di Taggia, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di sua proprietà a causa di un incidente stradale.

A sostegno della domanda espose che l’incidente era dovuto alla negligenza del comportamento di guida del conducente del veicolo antagonista, il quale aveva invaso l’opposta corsia di marcia nel mentre la vettura dell’attore stava effettuando un sorpasso; per cui lo scontro tra i veicoli era divenuto inevitabile.

La società di assicurazione si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace accertò la pari responsabilità tra i due conducenti e condannò la società di assicurazione al pagamento della somma di curo 7.750, pari al 50 per cento dei danni dimostrati, nonché della somma di euro 400 a titolo di fermo tecnico.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore danneggiato e il Tribunale di Imperia, con sentenza dell’11 marzo 2019, ha parzialmente accolto il gravame ed ha condannato la società di assicurazione al pagamento della somma di euro 15.500, pari all’intero danno subito dalla vettura, escludendo il danno da fermo tecnico, con condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Imperia ricorre la Unipolsai s.p.a. con atto affidato a sette motivi.

Resiste Andrea (OMISSIS) con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, nel quale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., sul rilievo che nel caso in esame l’attore non aveva provveduto a convenire in giudizio anche il conducente del mezzo antagonista, Giuseppe (OMISSIS); trattandosi di azione diretta ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, quel conducente era da ritenere litisconsorte necessario.

1.1. Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto (ordinanza 20 settembre 2017, n. 21896).

Ne consegue che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (sentenza 8 aprile 2020, n. 7755).

Nel caso specifico non è in discussione, essendo stato precisato dal Tribunale con affermazione non contestata, che il giudizio è stato promosso con azione di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 cit., per cui il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato anche nei confronti del conducente del veicolo antagonista.

2. Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti.

3. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, è accolto, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Giudice di pace di Taggia, in persona di un diverso Magistrato, affinché proceda ad un nuovo giudizio di primo grado nella pienezza del contraddittorio.

Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Taggia, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.