Guida in stato di ebbrezza: la curva di Widmark non scrimina. Confermata la condanna al ricorrente (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 9 giugno 2022, n. 22492).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Presidente –

Dott. VIGANLE Lucia – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Simone, nato a Udine il 09/04/19xx;

avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PASQUALE SERRAO D’AQUINO che ha concluso chiedendo

Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità del ricorso.

udito il difensore.

In difesa di (OMISSIS) Simone è presente l’avvocato (OMISSIS) EMANUELE del foro di TRIESTE, il quale dopo aver illustrato i motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine che ha ritenuto (OMISSIS) responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’orario notturno e dalla provocazione di incidente stradale.

2. Intorno alle 30 del 01/04/2017, l’imputato veniva identificato dai Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli,  perché, alla guida della sua Hyundai (OMISSIS)  (tg. (OMISSIS)), ne aveva perso il controllo, terminando la corsa contro il muro di cinta di un’abitazione.

In evidente stato di ubriachezza, era sottoposto all’accertamento mediante etilometro il quale evidenziava valori oscillanti tra 2,19 g/l (alle ore 1.25) e 2,23 g/l (alle 1.35).

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione con  riferimento  alla  ritenuta  attendibilità  delle  misurazioni mediante l’etilometro.

La difesa avrebbe dimostrato, mediante gli elaborati tecnici del dott. (OMISSIS), medico legale, e dell’ing. (OMISSIS) esperto di informatica e di sistemi elettronici, l’assoluta inattendibilità del risultato delle misurazioni del tasso alcolemico rilevato.

Non si è, infatti, tenuto conto del fatto che, alla luce della c.d. curva di Widmark era del tutto possibile che, circa un’ora prima dell’avvenuta misurazione, il tasso alcolemico dell’imputato fosse inferiore a quello oggetto di misurazione, se non, addirittura, sotto la soglia di 1,5 g/l.

Lo strumento utilizzato è, poi, inattendibile giacché non risulta che sia stato ritarato tra una misurazione e l’altra.

4. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile atteso che non si confronta con le puntuali motivazioni sviluppate nella sentenza impugnata e reitera le ragioni di gravame che sono state disattese dalla Corte territoriale, all’esito di puntuale esposizione dei fatti e corrette considerazioni in diritto, immuni da vizi di legittimità.

2. Posto, infatti, che l’accertamento strumentate ha rilevato un tasso alcolemico essai elevato a distanza di circa 50 minuti dal coinvolgimento dell’imputato nel sinistro stradale, i Giudici di appello hanno rimarcato come tra la prima e la seconda misurazione – eseguite a distanza di dieci minuti l’una dall’altra – il tasso alcolemico fosse ancora in salita e, se pur non ancora completata la fase di assorbimento, sicuramente superiore, al momento del sinistro, a 1,5 g/I: circostanza avvalorata sia dalla dinamica del fatto (fuoriuscita autonoma del veicolo dalla carreggiata ed urto contro un muretto posto “contromano”), sia dagli evidenti elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, atteso che l’imputato barcollava, sbiascicava le parole e si reggeva a stento sulle gambe.

Quanto alle perplessità circa il corretto funzionamento dell’etilometro, si tratta di un mero assunto difensivo rimasto sfornito di qualsivoglia riscontro concreto.

Si ricorda, in base ad univoca giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che l’esito positivo dell’accertamento mediante etilometro costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione (Sez. 4, n.17463 del 24/3/2011, Neri, Rv. 250324), prova che, nella specie, non è stata acquisita.

Del resto, come già più volte osservato da questa Corte Suprema, le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non sono elementi determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, dato un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – , variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione.

3. I denunciati vizi sono perciò palesemente insussistenti.

4. Sulla scorta di tali rilievi il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero {Corte Cast., sent.n.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2022.

SENTENZA – é copia conforme -.