Demolizione a rischio se la famiglia che vive nell’immobile si è rivolta inutilmente al sistema dell’edilizia residenziale pubblica (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 27 gennaio 2023, n. 3482).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. MAGRO Maria Beatrice – Rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) IMMACOLATA nata a CAVA DE TIRRENI il 10/11/19xx;

avverso l’ordinanza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARIA BEATRICE MAGRO;

lette le conclusioni del PG, dottoressa Silvia Salvadori che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Immacolata (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, con la quale veniva rigettata l’istanza di estinzione, inesistenza, nullità e inefficacia dell’ordine di demolizione delle opere edilizie emesso dal Procuratore generale presso la Repubblica di Salerno in data 26/05/2008, in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 07/01/2002, nei confronti del padre, (OMISSIS) Domenico.

1.1. Con unico motivo di ricorso la ricorrente, quale terza interessata in quanto erede di (OMISSIS) Domenico, deduce violazione di legge e vizio della motivazione per omessa valutazione della documentazione difensiva versata in atti e violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 8 CEDU, nella interpretazione fornita dalla Corte EDU nelle sentenze Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020.

In particolare, deduce difetto assoluto di motivazione non avendo il giudice di merito tenuto in nessun conto delle certificazioni mediche prodotte, delle attestazioni Isee per gli anni 2016-2020, delle richieste di alloggio pubblico avanzate al Comune di Cava dei Tirreni nel 2019 e nel 2021, né della memoria integrativa ove venivano esposti dati ufficiali dell’OMI relativi agli annunci immobiliari nel Comune di Cava dei Tirreni.

Tutti questi elementi fattuali, attestanti il concreto pregiudizio derivante dalla demolizione dell’unico alloggio di cui dispone la ricorrente e il suo nucleo familiare, stante l’indisponibilità di soluzioni alternative, avrebbero dovuto essere posti alla base del giudizio di proporzionalità tra esigenze costituzionalmente protette di tutela del territorio e diritto all’abitazione e al rispetto della propria casa.

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure in ordine alla mancata valutazione della documentazione prodotta sulle condizioni socio-economiche e di salute della ricorrente e del suo nucleo familiare, oggettivamente rilevabile dall’esame dell’ordinanza impugnata, nonché quelle in ordine alla violazione del principio di proporzionalità, sono fondate.

1.1. Si osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte EDU e in particolare le sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania hanno espressamente riconosciuto il principio di proporzionalità, ove si è specificato che il rispetto del principio di proporzionalità nell’esecuzione dell’ordine di demolizione è rilevante quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona, configurabile solo in relazione all’immobile destinato ad abituale abitazione della stessa, e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprietà.

In tal modo, la giurisprudenza della Corte EDU ha sancito un preciso diritto da parte dell’interessato ad un atteso esame delle sue personali condizioni e del pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento ablatorio.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all’art. 8 della CEDU, e valutando, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell’interessato, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna, per risolvere le proprie esigenze abitative (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Rv. 277994; Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950).

In applicazione di tale principio, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in disamina, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, avendo il giudice omesso di valutare la documentazione prodotta in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del ricorrente (Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, Rv. 280270 – 01).

1.2. Nel caso in disamina, il giudice a quo non ha compiutamente valutato la documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del nucleo familiare, laddove, alla pagina 14 del provvedimento impugnato, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità e della Corte Edu, non ha fatto alcuna menzione della documentazione prodotta dalla ricorrente, affermando che il difensore ha solo prospettato il diritto alla continuazione della residenza dell’immobile, omettendo quindi la valutazione della copiosa documentazione di ordine sanitario ed economico allegata all’istanza.

Inoltre, si è limitato ad affermare genericamente che “le condizioni di salute e di basso reddito, di per sé non risolutive, devono essere valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività della decisione e l’ordine di ingiunzione alla demolizione”, senza fare alcun cenno alla patologia che affligge una delle figlie minori della ricorrente, alle condizioni di salute della stessa ricorrente, alle condizioni economiche difficoltose del nucleo famigliare, dovute all’ assenza di stabile attività lavorativa per entrambi i coniugi, attestate dalle dichiarazioni Isee.

Né il giudice ha dato in alcun modo atto dei tentativi posti in essere dalla ricorrente di risolvere le proprie esigenze abitative e del ripetuto esito infruttuoso delle richieste rivolte al sistema di edilizia residenziale pubblica.

La mancata valutazione della suddetta documentazione ha altresì comportato che l’affermazione contenuta nell’ordinanza, secondo cui il bilanciamento tra gli interessi contrapposti, del diritto del singolo all’abitazione e quello generale all’ordinato assetto del territorio e alla repressione degli abusi edilizi, sarebbe stato “correttamente effettuato”, è stata immotivatamente formulata.

2. Si impone, dunque, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso all’udienza del 4 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.