REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 27538/2020 proposto da:
(OMISSIS) Simone, elettivamente domiciliato in Roma Viale (OMISSIS), 12 presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) Alessandro che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) Pierpaolo;
-ricorrente-
contro
Axa Assicurazioni Spa, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via (OMISSIS) 16 presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) Nicola;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1377/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Dott. CRICENTI GIUSEPPE
Ritenuto che
1.- Simone (OMISSIS) ha convenuto in giudizio la Axa assicurazioni con la quale aveva un contratto per il risarcimento dei danni in caso di invalidità risultante da infortunio: era infatti accaduto che il (OMISSIS), a causa di un incidente stradale, era rimasto tetraplegico con invalidità del 100%.
La Axa assicurazioni, che già nella fase delle trattative aveva rifiutato il risarcimento, si è costituita eccependo che l’incidente era avvenuto perché l’assicurato guidava in stato di ubriachezza, o di ebbrezza, che erano due condizioni comunque analoghe, e che, in base alle condizioni di polizza, comportavano esclusione della garanzia assicurativa.
2.- La tesi del (OMISSIS) era invece che egli era stato assolto nel giudizio penale per il reato di guida in stato di ubriachezza, in quanto il test alcolimetrico era stato dichiarato inutilizzabile poiché effettuato senza il rispetto del diritto di difesa, vale a dire per via venosa da parte dei carabinieri(1) senza il consenso dell’interessato e senza la presenza dei sanitari.
3.- Questa tesi è stata accolta dal Tribunale di Bologna che, per l’appunto, ha ritenuto non utilizzabile il test alcolimetrico neanche nel giudizio civile, e dunque ha ritenuto sfornita di prova la tesi secondo cui l’assicurato guidava in stato di ubriachezza o di ebbrezza.
Ma, su appello della compagnia di assicurazione, questa decisione è stata riformata, e la Corte d’appello di Bologna ha rigettato conseguentemente la domanda di indennizzo da parte del (OMISSIS).
4.- Quest’ultimo ricorre ora con quattro motivi di cui chiede il rigetto la Axa assicurazioni che si è costituita con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
5. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 112, 113, 329 del codice di procedura civile nonché 2909 del codice civile.
Il ricorrente eccepisce la violazione del giudicato interno sulla questione della inutilizzabilità del test alcolimetrico: in sostanza egli ricorda come la decisione del primo giudice di ritenere non utilizzabile nel giudizio civile il test sull’ubriachezza, già dichiarato inutilizzabile nel giudizio penale, non è stata espressamente impugnata dalla assicurazione, la quale invece si è limitata ad impugnare la diversa ed autonoma statuizione circa la inattendibilità di quel test.
Osserva infatti il ricorrente come la questione della inutilizzabilità e quella della attendibilità del test sono oggetto di due accertamenti distinti, dunque di due capi autonomi di sentenza, con la conseguenza che l’impugnazione dell’uno non implica impugnazione dell’altro.
5.1. – Il motivo è infondato.
Dall’esame della decisione impugnata emerge che la società di assicurazione, con l’appello, ha contestato l’intero iter logico argomentativo che ha portato il primo giudice a ritenere non utilizzabile il prelievo, e dunque il test alcolimetrico che ne è seguito, con la conseguenza che l’appello può dirsi comprensivo anche della questione della utilizzabilità di quel test.
6.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 113 del codice di procedura civile, nonché degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione.
Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto utilizzabile il test alcolimetrico sulla base di una giurisprudenza che invece è relativa ad un caso diverso, cioè alla effettuazione del test senza preavviso alla parte, dunque in violazione delle norme sul contraddittorio: il ricorrente fa presente che altro è la prova assunta in violazione del contraddittorio, altro quella assunta in violazione dei diritti inviolabili della persona, come la libertà personale, e che quindi, mentre nel primo caso, si tratterebbe di una prova illegittima, ma per certi versi utilizzabile, nel secondo, che è diverso, si tratterebbe invece di una prova illecita e come tale assolutamente inutilizzabile.
Né si può dire che il rispetto del contraddittorio in sede di consulenza tecnica, fatta utilizzando per l’appunto quel test alcolimetrico, possa avere efficacia sanante dell’illecita assunzione del test medesimo.
7.- Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 112, 113,115, 116 del codice di procedura civile nonché 2697, 2700, 2729 del codice civile oltre alla violazione dello stesso articolo 2700 del codice civile.
Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nel punto in cui, a prescindere dalla utilizzabilità e rilevanza del test alcolimetrico, ha ritenuto che ci fossero sufficienti indizi comunque per ritenere lo stato di ubriachezza.
Il ricorrente assume una valutazione incompleta del quadro probatorio nel senso che, pur essendo chiaramente emerso sia dalle prove assunte nel giudizio penale, che da quelle poi ribadite in sede civile che egli non presentava stato di ubriachezza o di ebbrezza al momento della guida, la Corte d’appello ha fatto leva invece sulla apparentemente emersa circostanza che il ricorrente avrebbe bevuto quella sera uno o due bicchieri di vino, ed inoltre ha ricavato lo stato di ebbrezza da una illazione, e cioè dal carattere anomalo dell’incidente.
Inoltre, osserva il ricorrente che il test utilizzato, come tra l’altro accennato dallo stesso CTU, aveva in sé un’elevata possibilità di falsi positivi e dunque era esso stesso inattendibile, conseguentemente censura la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che l’esito del test non poteva più essere messo in discussione se non a mezzo di una querela di falso che non era stata in realtà proposta.
6.1. – I motivi, che possono valutarsi insieme, sono inammissibili.
Infatti, a prescindere dalla questione, pur condivisibile, della utilizzabilità del test se effettuato in violazione di un diritto fondamentale (Cass. 5.5.2020, n. 8459), qui la ratio della decisone impugnata è ben diversa: i giudici di merito non ricavano lo stato di ubriachezza del ricorrente dal test alcolimetrico, o solo da esso, ma chiaramente lo inducono da una serie di indizi, comprese le valutazioni effettuare dal CTU, autonomamente valutate rispetto al test in questione.
E lo ricavano altresì dall’insieme delle prove testimoniali, con la conseguenza che, anche ove eliminato il test alcolimetrico, rimane accertato, presuntivamente, lo stato di ubriachezza alla guida.
E’ vero che con il terzo motivo il ricorrente censura questo accertamento presuntivo, ma in modo da contestare il merito e dunque nel merito delle valutazioni svolte dai giudici di appello.
Non è censurata l’erronea applicazione delle norme sul ragionamento presuntivo, quanto piuttosto la valutazione dei singoli indizi nel merito, e dunque in modo qui inammissibile.
8.- Con il quarto motivo si deduce violazione dell’articolo 1370 del codice civile.
La Corte d’appello ha infatti equiparato la nozione di ubriachezza a quella di ebbrezza, sostenendo che, ove anche si dovesse ritenere che non era emerso uno stato di ubriachezza, anche quello di ebbrezza giustifica la non applicabilità della polizza.
Osserva il ricorrente che la polizza invece espressamente esclude il risarcimento per il solo stato di ubriachezza, e che le due nozioni devono essere nettamente tenute distinte in quanto si tratta di due alterazioni di grado diverso dello stato psicofisico del soggetto, e che, proprio per tale diversa incidenza sulla persona, sono dalla stessa giurisprudenza, quella penale in modo particolare, trattati in modo diverso. Invece la Corte di appello ne ha fatto apodittica assimilazione.
8.1.- Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito infatti solo ipoteticamente ha ritenuto che anche l’ebbrezza sia rilevante, ma di fatto ha accertato, nei termini che abbiamo visto sopra, uno stato di vera e propria ubriachezza: “in ogni caso un tasso alcolemico in misura dell’1,88 gli è di livello tale da integrare quella pericolosità estratta del comportamento…” Con la conseguenza che la censura relativa alla distinzione tra ebbrezza e ubriachezza, al di là della sua astratta fondatezza, è tuttavia irrilevante.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile il giorno 31 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2023.
SENTENZA – copia non ufficiale -.
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(1) Ci preme sottolineare come il ricorrente, al punto 2 del “ritenuto che”, abbia falsamente affermato che il prelievo per via venosa, sia stata eseguito dai carabinieri in assenza dei sanitari; tali ipotesi é, a dir poco, aberrante ed inveritiera in quanto mai e poi mai i carabinieri si sognerebbero di procedere a tale operazione; invero, e solo, é il sanitario, in nostra presenza (quello si), ad eseguire tale accertamento (il medico non lo permetterebbe mai che fosse eseguito da chi sanitario non é). Dispiace che i Giudici di legittimità non siano intervenuti a tal proposito.