In caso di incidente con un’auto pirata il soggetto danneggiato deve dimostrare con precisione la dinamica del sinistro (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 15 aprile 2025, n. 9845).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO                           – Presidente –

PASQUALE GIANNITI              – Rel. Consigliere –

ROBERTO DE SIMONE            – Consigliere –

MARCO DELL’UTRI                  – Consigliere –

STEFANO GUIZZI GIAIME       – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21093/2023 R.G. proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) presso l’indirizzo di posta elettronica del quale é domiciliato per legge;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., QUALE IMPRESA DESIGNATA PER IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale é domiciliato per legge;

– controricorrente –­

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 2903/2023, depositata il 17/03/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere dr. PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. In data 2/4/15, alle ore 14.00, nella città di (OMISSIS) in via (OMISSIS) quartiere (OMISSIS) si verificò un sinistro tra il velocipede, condotto dall’allora minore (OMISSIS) (OMISSIS) ed un autoveicolo il cui conducente, si allontanava senza essere identificato.

2. A seguito di detto sinistro, la sig.ra (OMISSIS) (OMISSIS) madre di (OMISSIS) (OMISSIS) citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli la compagnia (OMISSIS) S.p.A., chiedendo che – previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo “pirata” nella produzione del sinistro – la società convenuta, nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., fosse condannata al risarcimento di tutti i danni da lesione subiti dal minore mediante il pagamento della somma di € 5.200,00 o in quella somma maggiore o minore che il giudice, anche in seguito alla ctu medico-legale, avrebbe ritenuto di liquidare.

A fondamento deIla domanda deduceva che:

a) nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, suo figlio, a bordo deIla propria bicicletta, mentre percorreva via (OMISSIS) (situata nei pressi della propria abitazione), era stato investito da un’auto, che, nell’effettuare un sorpasso a sinistra, l’aveva urtato (per l’appunto sul lato sinistro) e lo aveva fatto cadere al suolo;

b) il conducente del veicolo investitore non si era fermato a soccorrere il minore, ma si era dileguato repentinamente daI luogo deI sinistro, con conseguente impossibilita per i presenti di rilevare il numero di targa;

c) in seguito al sinistro, il ragazzo era stato soccorso e trasportato dai genitori presso l’ospedale (OMISSIS) di (OMISSIS) con diagnosi di ingresso “policontuso” e con prognosi di cinque giorni, per poi essere dichiarato in data 2 luglio 2015 clinicamente guarito con postumi invalidanti da valutare in sede legale;

d) il 16 giugno 2015, aveva sporto denuncia­ querela contro ignoti presso il Commissariato di P.S. di (OMISSIS) ma il relativo procedimento era stato archiviato per mancata individuazione del conducente dell’autoveicolo investitore.

Si costituiva la compagnia, chiedendo che la domanda attorea fosse dichiarata inammissibile o, in ogni caso, rigettata nel merito perché infondata in fatto e in diritto.

II giudice di primo grado – istruita la causa mediante audizione del teste indicata da parte attorea, nonché mediante acquisizione, nel consenso delle parti, della relazione di consulenza tecnica da parte della compagnia assicurativa – con la sentenza 25245/2021, rigettava la domanda, ritenendola sfornita di supporto probatorio trasmettendo gli atti alla locale Procura della Repubblica in relazione alla deposizione resa dalla teste escussa.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il danneggiato (OMISSIS) (OMISSIS) divenuto nelle more maggiorenne.

Si costituiva anche nel giudizio di appello la compagnia (OMISSIS) S.p.A. che concludeva per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

II Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, con la sentenza n° 2903/2023, acquisito il dispositivo della sentenza di assoluzione della teste sottoposta a procedimento penale, respingeva l’impugnazione.

3. Avverso la sentenza emessa dal giudice di appello ha proposto ricorso (OMISSIS) (OMISSIS).

Ha resistito con controricorso la compagnia (OMISSIS).

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.

La Corte si é riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta daIla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella impugnata sentenza, il giudice di appello ha ritenuto non provata la domanda attorea, in punto di dinamica del sinistro e di coinvolgimento di un veicolo rimasto non identificato, sulla base delle dichiarazioni di una sola testimone (ritenuta peraltro non credibile per difetto di elementi di riscontro estrinseci ed intrinseci).

2. (OMISSIS) (OMISSIS) articola in ricorso due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia: <<violazione, errata e/o mancata applicazione degli artt. 283, comma 1, lettera A) del Codice delle Assicurazioni, 2697 c.c., 246, 247, 115, comma 2, 116, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 27 29 c.c., art. 111, comma sesto deIla Costituzione, considerando 2, 12 e 14 deIla Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/09/2009, artt. 2 e 3 della Costituzione in relazione agIi artt. 360, 1 comma, nn. 3 e 4 c.p.c.>>, nella parte in cui il giudice di appello, all’interno dell’ultimo capoverso deIla pagina 3, afferma testualmente: <<l’attore …avrebbe dovuto provare in modo certo e rassicurante, la dinamica del sinistro e le  allegazioni riportate nell’atto di citazione, tanto più se si considera che l’ipotesi di sinistro causato da un veicolo sconosciuto é una fattispecie del tutto peculiare prevista dall’art, 283, lett. A CdA, che esige una prova particolarmente rigorosa …>>.

Invocando i principi affermati da Cass. n. 274/2015, sostiene che detta affermazione rappresenta l’esatto contrario rispetto a quanto statuito da questa Corte sulla scorta di principi cardine del nostro ordinamento giuridico (e prima ancora di quello comunitario), tra i quaIi quello per cui la finalità principale della legge sulla RCA fin daI 1969 é stata quella di porre nel massimo rilievo la tutela del danneggiato in vista delle esigenze di solidarietà sociale cui l’articolo 2 deIla Costituzione ha conferito rilevanza costituzionale.

Sottolinea che il principio di massima tutela del danneggiato é stato recepito dal diritto comunitario, essendo stato affermato dal Considerando 2, 12 e 14 deIla Direttiva 2009/103/CE e ribadito dalla Corte di giustizia europea.

Sostiene che da tale principio di massima discende l’obbligo (affermato da Cass. n. 19963/2013) di interpretare le norme di legge in senso più favorevole al danneggiato, con la conseguenza che, quand’anche la norma contenuta nell’art. 283 comma 1, lettera A) del Codice delle assicurazioni private fosse stata ambigua, la stessa avrebbe dovuto essere interpretata nel senso più favorevole al danneggiato, contrariamente a quanta fatto dal giudice di appello, che ha ritenuto necessario financo un maggior rigore probatorio.

Osserva che il giudice di appello é incorso nel vizio denunciato nella parte in cui:

a) ha affermato che il caso di incidente, cagionato da veicolo pirata, necessiti di una prova particolarmente rigorosa;

b) ha aprioristicamente svalutato la prova testimoniale, osservando che si trattava di un solo testimone, che non era stata prodotto alcun elemento documentale (mentre invece era stata prodotto il referto di pronto soccorso e la denuncia querela, nella quale era stata indicata come persona presente aI fatto la teste successivamente escussa) e che erano mancati riscontri intrinseci ed estrinseci alie sue dichiarazioni;

c) ha ritenuto prova assoluta e incontrovertibile il foglio stampato depositato ex adverso (peraltro prontamente impugnato e specificamente contestato) denominato “Scheda IVASS”.

Nel riprodurre integralmente la deposizione resa daIla teste escussa, si duole che il giudice di appello l’abbia ritenuta inattendibile e sottolinea che la stessa é stata assolta dall’imputazione di falsa testimonianza con la formula più ampia.

2.2. Con il secondo motivo denuncia: <<violazione e/o mancata, e/o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 153 comma II c.p.c., dell’art. 339 c.p.c., 320 c.p.c. dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 88 c.p.c. e dell’art. 111 Costituzione in relazione all’art. 360, I comma n. 4 c.p.c.>>, nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di prendere in considerazione i motivi di appello (salvo un riferimento aI secondo capoverso di pagina 3, in cui si legge testualmente: “Premesso che i motivi di appello sono specifici e illustrati nel rispetto dell’art. 342 c.p.c. e che fa sentenza di primo grado, in base al principio di cui all’art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alla proponibilità della domanda, ritiene questo giudice che la sentenza vada confermata con rigetto del gravame>>).

Sottolinea che la scheda IVASS era stata depositata daIla controparte (e contestata dal suo difensore), durante il primo grado di giudizio, dopo la prova, quando era stata già ammessa la ctu medico­ legale, poi revocata in seguito all’esibizione deIla relazione medica svolta dal fiduciario deIla (OMISSIS) S.p.A., quando era già spirato ii termine previsto dall’art. 320 comma 4 c.p.c. (all’epoca dei fatti vigente ed oggi abrogato dalla c.d. riforma Cartabia).

Osserva che: la soc. (OMISSIS) S.p.A. era ben a conoscenza del nominativo della teste prima dell’instaurazione deIla lite e ben avrebbe potuto (e dovuto) dimostrare di essersi almeno attivata nel richiedere informazioni all’IVASS in merito alla stessa; la produzione tardiva del documento – peraltro mancante di sottoscrizione e di prova della provenienza – ha gravemente leso il suo diritto di difesa, non avendo avuto modo il suo difensore di verificare la genuinità del documento e/o di interrogare la teste su tali asserite testimonianze.

3. II ricorso é complessivamente inammissibile.

3.1. Inammissibile é il primo motivo.

L’inammissibilità consegue, in primo luogo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 bis n. 1 c.p.c.

Invero, é consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10540/2023; e, tra le più risalenti, Cass. n. 109762/1992) il principio per cui, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005), al fine di garantire il risarcimento dei danni causati daIla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l’onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro é stato cagionato daI veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità aIla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell’altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo é rimasto sconosciuto.

Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta conforme aI suddetto principio, e, dall’altro, parte ricorrente non ha prospettato alcuna valida motivazione atta a giustificare una diversa interpretazione.

Inoltre, il motivo é inammissibile, in quanto, pur denunciando formalmente il vizio previsto dall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si risolve, in realtà, nella prospettazione di una valutazione e di un apprezzamento della vicenda fattuale (per quanto riguarda l’apprezzamento dell’attendibilità deIla teste escussa e della relativa scheda IVASS), che si colloca del tutto al di fuori della logica non solo della violazione delle norme di diritto evocate nella intestazione, ma anche della faIsa applicazione, che suppone l’assunzione deIla vicenda fattuale oggetto di giudizio nei termini indicati daI giudice di merito e l’addebito ad esso dell’averlo maI sussunto sotto una norma, oppure di non averlo erroneamente sussunto sotto di essa.

3.2 Inammissibile é anche il secondo motivo.

Invero, é approdo consolidate della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2728/1963; n. 2342/1970; n. 11190/2019) e pure di quella della Corte europea dei diritti dell’Uomo (Corte EDU 21/03/2000, Dulaurans c. Francia; Corte EDU 06/02/2020 Felloni c. Italia, punto 24; Corte EDU 11/07/2017, Moreira Ferrera c. Portogallo, punto 84; Corte EDU 22/07/2021 Karimov c. Azerbaigian, punto 29) quello della non configurabilità d’un obbligo, per il giudice, di rendere una motivazione esaustiva e analitica riguardante tutte e ciascuna delle doglianze e delle causae petendi o delle argomentazioni e richieste difensive.

Inoltre, questa Corte (cfr. Cass. n. 6715/2013; n. 14138/2007; 13662/2004 e n. 900/1996) ha anche più volte indicate come inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, sotto l’apparente denuncia di un error in procedendo, chiede, come nella specie, una valutazione di fatti e circostanze diverse da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del ricorrente: in tal caso il motivo di ricorso si risolve in una censura in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente aIla rifusione delie spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della compagnia resistente, in euro 1.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente in favore del competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Lina  Rubino

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2025.

SENTENZA – copia non ufficiale -.