REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. EMANUELE DI SALVO – Presidente –
Dott. DANIELA CALAFIORE – Consigliere –
Dott. GABRIELLA CAPPELLO – Relatore –
Dott. LOREDANA MICCICHÉ – Consigliere –
Dott. ANNA LUISA ANGELA RICCI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE
nei confronti di:
(OMISSIS) (OMISSIS)
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CROTONE
svolta la relazione dal Consigliere Dott.ssa GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta, Dott.ssa FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Crotone.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 12 agosto 2024, il GIP del Tribunale di Crotone rigettava l’istanza – presentata nell’interesse di (OMISSIS) (OMISSIS), legale rappresentante di (OMISSIS) Investments s.r.I., gestore dell’avio superficie Franca sita in Cotronei (KR), nell’ambito di un procedimento penale avente a oggetto un disastro aviatorio ai sensi dell’art. 449, cod. pen. – con la quale si era chiesta l’autorizzazione all’utilizzo della pista in sequestro esclusivamente da parte di LEONARDO S.p.A. divisione elicotteri, sì da consentire alla (OMISSIS) Investments s.r.l. di onorare il contratto stipulato con la citata LEONARDO.
A sostegno del rigetto, il GIP riteneva che le esigenze cautelari, ancora sussistenti, non potessero essere salvaguardate mutando il soggetto utilizzatore o detentore del bene in sequestro, poiché la concessione in uso di esso avrebbe favorito la concretizzazione del rischio che, mediante l’apposizione del vincolo, si era inteso prevenire.
Erano, invero, le stesse condizioni topografiche dell’avio-pista a costituire un pericolo di reiterazione del reato o di aggravamento delle sue conseguenze dannose, a prescindere dal soggetto al quale fosse consentito il suo impiego.
2. Il Tribunale di Crotone, giudice del riesame, ha accolto l’appello della difesa di (OMISSIS) (OMISSIS) avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione all’uso dell’avio pista da parte di terzi, rilevando in premessa che, con il gravame, la difesa aveva inteso ottener già il dissequestro della avio pista, bensì del terreno sul quale essa insisteva affinché potesse essere concesso a terzi e per altri fini (la LEONARDO S.p.A. che aveva sottoscritto contratto di noleggio per collaudo elicotteri da guerra) sull’assunto che le perduranti limitazioni al volo di terzi e le adottande cautele rendessero insussistenti le paventate esigenze cautelari.
Ciò posto, quel giudice ha rilevato che, al 17/07/2023, epoca dell’incidente, non era ancora entrato in vigore il nuovo regolamento ENAC, viceversa operativo al momento della decisione e che, a mente di tale novum, pur sussistendo il fumus commissi delicti al momento del fatto, ciononostante, il rinnovato quadro normativo aveva innovato la materia della gestione delle aree di atterraggio con sostanziale azzeramento di precedenti atti autorizzativi.
La pista, in attesa di nuova autorizzazione, dunque, doveva considerarsi declassata a semplice campo di volo, una struttura cioè priva di definizione normativa e di prescrizioni in ordine a caratteristiche minime di sicurezza, con evidenti ricadute sul periculum, dal momento che il declassamento dispensava dall’ossequio delle prescrizioni di un’aviosuperficie propriamente detta, non potendo più ritenersi il concreto pericolo di reiterazione del reato o aggravamento delle conseguenze dannose.
3. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Crotone ha proposto ricorso il pubblico ministero, formulando tre motivi, con i quali ha dedotto il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento a tre distinti profili.
Il Tribunale avrebbe disposto il dissequestro in sede di appello, accogliendo un’istanza mai proposta al GIP, al quale era stata chiesta solo l’autorizzazione a concedere in uso l’area a terzi per esercitarvi attività di collaudo di elicotteri, così decidendo al di là di quanto devoluto al giudice di prima istanza.
Sotto un diverso profilo, ha rilevato la violazione dell’art. 321, comma 3, cod. pen., quanto alla competenza a decidere, in prima battuta, sull’istanza di dissequestro: essa, infatti, va sottoposta all’organo inquirente il quale, solo ove ritenga di non accoglierla, la trasmette al giudice.
L’appellante, al contrario, avrebbe proposto l’istanza di dissequestro per la prima volta in appello, rappresentando circostanze sopravvenute non allegate nel procedimento per il riesame che si era concluso con provvedimento del 04/06/2024 di conferma del decreto di sequestro preventivo del 06/09/2023 e formazione, dunque, del relativo giudicato cautelare.
Infine, il ricorrente ha contestato la decisione anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto venuto meno il periculum sulla base di mere enunciazioni della difesa, non supportate da alcun elemento dimostrativo, limitandosi ad affermare che la pista di volo Franca non fosse più un’aviosuperficie, con tutte le conseguenze in termini di controlli e autorizzazioni ENAC e osservanza delle norme di sicurezza, ma fosse divenuta un semplice campo di volo, utilizzabile solo per voli da diporto o sportivi senza necessità di autorizzazioni, controlli e limiti propri delle avio superfici, peraltro smentendo i propri assunti laddove, nel gravame, la stessa difesa aveva rappresentato di essere ancora in attesa del completamento della procedura prevista dal nuovo regolamento per essere inserita nell’elenco delle avio superfici.
Al contrario, l’ufficio di Procura aveva fornito al Tribunale, con nota trasmessa il 25/09/2024, documentazione che smentiva gli assunti difensivi, attestando, intanto, che il nuovo regolamento non era ancora in vigore nel luglio 2023, epoca del sinistro aereo, essendo entrato in vigore solo nel marzo del 2024 e che non vi era alcuna prova dell’avvenuto declassamento del bene in sequestro, essendo di contro emerso che il gestore non aveva provveduto, dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, a conformare la pista di volo alle norme sulle elio superfici temporanee che possono essere usate solo per voli da diporto o sportivi e, comunque, con l’autorizzazione all’uso temporaneo dell’ENAC e neppure che fosse stata data l’obbligatoria comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. Infine, il ricorrente ha precisato che, all’esito della delega di indagini del 03/09/2024, era stata acquisita documentazione da ENAC, il cui contenuto aveva smentito la tesi dell’avvenuto mutamento della pista in campo di volo.
4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta, dr.ssa Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Crotone.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre.
2. Il primo e il secondo motivo sono fondati.
Il Tribunale del riesame era stato investito dell’appello avverso il provvedimento, con il quale il GIP aveva rigettato la richiesta di autorizzazione, formulata da (OMISSIS) (OMISSIS) n.q., a cedere in uso temporaneo l’area di che trattasi alla LEONARDO S.p.A. divisione elicotteri, al fine di poter adempiere al regolamento negoziale di cui al contratto di locazione stipulato dalle due società, evitando di incorrere nella risoluzione di esso con conseguenti danni. A fronte di tale petitum, il GIP aveva ritenuto che le persistenti esigenze cautelari non consentissero di accordare l’autorizzazione richiesta, rigettando l’istanza.
Con il gravame, secondo quanto riportato nell’ordinanza qui impugnata, la parte aveva invece rilevato il venir meno delle esigenze cautelari, per mutamento del quadro normativo e conseguente declassamento della avio superficie in sequestro in mero campo di volo, come tale non sottoposto alle autorizzazioni e ai controlli di sicurezza di cui al regolamento ENAC.
Trattasi di questione, tuttavia, che non aveva costituito oggetto di apposita istanza al pubblico ministero ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. e che neppure era stata devoluta al primo giudice – il quale non si era dunque pronunciato sull’asserito declassamento – né, ove ciò fosse dimostrato, sulle conseguenze di esso rispetto al quadro cautelare, ritenuto immutato e per nulla affievolito.
3. Orbene, il Supremo organo della nomofilachia ha di recente chiarito che, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art.127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 – 01).
In quella sede, sebbene la questione devoluta riguardasse l’appello cautelare in materia di misure personali, la Corte ha affermato alcuni principi che consentono di dirimere la questione devoluta con il presente ricorso.
Intanto, va ribadito che l’appello cautelare va inteso come mezzo di impugnazione tipico, rispondendo allo schema generale dell’appello di merito, poiché, al pari di esso, integra uno strumento di verifica del provvedimento del primo giudice (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313 – 01), il che implica, tra l’altro, l’operatività, anche per tale mezzo di impugnazione, della devoluzione come limite alla cognizione del giudice di seconda istanza.
In altri termini, «la cognizione del giudice dell’appello cautelare è perimetrata non solo dai motivi dedotti con l’impugnazione, ma altresì dal thema decidendum sottoposto al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, con la conseguenza che non possono con l’appello essere proposti motivi nuovi rispetto a quelli articolati con l’istanza proposta al giudice che procede» (Sez. U Galati del 2024, in motivazione, in cui è operato un rinvio a Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 272206 – 01; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818 – 01; Sez. 1, n. 20255 del 22/04/2013, Siwan, non mass.; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786 – 01; Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999, Moledda, Rv. 214261 01).
Pertanto, «la domanda stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato che circoscrive anche l’ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (ancora Sez. U Galati del 2024, in motivazione, con rinvio a Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209 – 01).
In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che «il limite della “doppia devoluzione” è implicito nella regola posta dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., nella misura in cui tale disposizione, nel perimetrare la cognizione del giudice dell’appello «ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti», logicamente presuppone che questi siano stati affrontati (ovvero avrebbero dovuto essere affrontati) dal provvedimento impugnato in quanto oggetto dell’istanza introduttiva dell’incidente cautelare».
4. Trattasi di principi valevoli anche per l’appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali, per i quali opera il principio devolutivo sopra richiamato (Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Tomeucci, Rv. 260995 – 01; n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566 – 01; Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Salvati, Rv. 285931 – 01, in cui si è ribadito, in tema di appello cautelare, il principio della “doppia devoluzione”, affermandosi che la cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall’appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere la propria cognizione ex officio a questioni non esaminate dal giudice a quo, salvo si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado, proprio in fattispecie relativa ad appello avverso l’ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro e restituzione di somme, avanzata dalla difesa di indagato per il delitto di usura, in cui era stata dedotta, per la prima volta avanti al giudice del gravame, la questione dell’inutilizzabilità di intercettazioni eseguite nel corso del procedimento, in quanto autorizzate in relazione a diverso delitto).
5. All’accoglimento dei primi due motivi consegue l’assorbimento della terza Censura e l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Crotone.
Deciso il 18 dicembre 2024
Depositato in Cancelleria, oggi 8 gennaio 2025.
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