Il detenuto rinuncia a comparire all’udienza. Per la Corte il processo va avanti (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 8 gennaio 2025, n. 552).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. SALVATORE DOVERE – Presidente –

Dott. ALESSANDRO RANALDI – Consigliere –

Dott. MARIA TERESA ARENA – Consigliere –

Dott. DANIELE CENCI – Consigliere –

Dott. MARINA CIRESE – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARINA CIRESE;

lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 maggio 2024 la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di La Spezia con sentenza in data 4.5.2023 aveva ritenuto (omissis) (omissis) colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod.pen. a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di mesi uno, giorni quindici di reclusione ed Euro 50,00 di multa.

All’imputato é stato contestato di aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di otto confezioni di parmigiano per il valore complessivo di Euro 160,54 sottraendole all’esercizio commerciale (omissis) s.p.a.; in particolare lo stesso, dopo aver prelevato i beni dagli scaffali del supermercato, li aveva occultati all’interno di una borsa di plastica quindi si era diretto verso l’uscita ed aveva oltrepassato le casse ma l’azione non era giunta a compimento in quanto monitorata dall’addetto alla vigilanza.

2. Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la nullità del processo perché celebrato in assenza dell’imputato detenuto per altra causa.

In particolare si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la rinuncia a comparire dell’imputato, detenuto per altra causa, a seguito della quale lo stesso è considerato assente, ha effetto non solo per l’udienza in relazione alla quale é formulata ma anche per quelle successive mentre invece si ritiene che detta rinuncia vada considerata come eccezione al generale diritto che l’ordinamento riconosce all’imputato di essere presente per tutta la durata del processo.

Nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell’imputato di modo che qualora questi non si presenti o risulti che l’assenza sia dovuta a qualche legittimo impedimento, spetta al giudice disporre anche d’ufficio il rinvio ad una nuova udienza senza che sia necessaria una richiesta dell’imputato in tal senso.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo é manifestamente infondato.

Come correttamente osservato dalla Corte di merito, é ius receptum l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la rinuncia a comparire all’udienza da parte del detenuto, a seguito della quale l’imputato é legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore, produce i suoi effetti non solo per l’udienza in relazione alla quale essa é formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto (Sez. 4, Sentenza n. 27974 del 26/03/2014, Bruno, Rv. 261567; Sez. 6, Sentenza n. 36708 del 22/07/2015, Piscìtelli, Rv. 264670; Sez. 4, n.50444 de/10/12/2019, Rv. 277950).

Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell’imputato detenuto, permangono quindi fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l’interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell’udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell’imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni.

2. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7.11.2024.

Depositato in Cancelleria l’8 gennaio 2025.

SENTENZA – copia non ufficiale –