Auto danneggiata per la collisione con un cane randagio: a pagare sarà l’ASL (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 8 febbraio 2023, n. 3737).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38163/2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS) ROSSANO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via (OMISSIS) n. 8, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ELEONORA che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) GUIDO

– ricorrente –

conto

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato, e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ANTONIO

-controricorrente-

nonché contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato„ in ROMA, alla via (OMISSIS) n. 5, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) RAFFAELE rappresentato, e difeso dall’avvocato (OMISSIS) FRANCESCO

– controricorrente –

nonché contro

COMUNE di MORCONE

-intimato-

avverso SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1636/2019 depositata il 02/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 dal Consigliere relatore dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

Rossano (OMISSIS) il 21 gennaio 2013, mentre era alla guida della propria autovettura sulla strada statale n. 87, nelle vicinanze del Comune di Morcone (in provincia di Benevento) subì la collisione con un cane randagio e, avendo riportato danni all’auto, agì in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Colle Sannita, per ottenere il risarcimento dei danni, proponendo la domanda nei confronti del solo Comune di Morcone; successivamente venne disposta la chiamata in causa della Azienda Sanitaria Locale (in seguito ASL) di Benevento e dell’ANAS S.p.a., che si costituirono ritualmente in giudizio.

Il Giudice di Pace, omessa ogni attività istruttoria, dichiarò la carenza di legittimazione passiva del Comune di Morcone e condannò l’ASL n. 1 di Benevento al risarcimento dei danni, liquidati in oltre euro millequattrocento, con condanna dell’ASL alle spese in favore del (OMISSIS) e compensazione delle stesse nei confronti delle altre parti.

L’ASL impugnò in appello la decisione del primo giudice e il Tribunale di Benevento, nel ricostituito contraddittorio con tutte le parti, ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, affermando che la legittimazione passiva era da ritenersi sussistente in capo al solo Comune di Morcone, ma escludendone la condanna, non avendo il (OMISSIS) proposto appello incidentale, con conseguente condanna del (OMISSIS) alle spese legali, in favore di tutte le controparti, per entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento ricorre per cassazione, con atto affidato a un unico motivo, Rossano (OMISSIS).

Resistono con separati controricorsi la ASL n. 1 di Benevento e l’ANAS S.p.a.

Il Comune di Morcone, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, è rimasto intimato, il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

La sola parte ricorrente, ASL Benevento n. 1, ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo del ricorso è per violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla legge n. 281 del 14/08/91 e alla legge Regione Campania n. 16 del 24/11/2011 affermandosi una legittimazione passiva, quantomeno concorrente della ASL.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Nella sentenza impugnata, dopo avere richiamato pronunce di questa Corte che affermano che l’ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo deve esser individuato sulla base della legislazione regionale vigente (individuando, tra i vari in materia, quale caso giurisprudenziale particolarmente pertinente quello di Cass. n. n. 17528 del 23/08/2011 Rv. 619444 – 01, avente riferimento a fattispecie concreta verificatasi nell’ambito territoriale di vigenza della – previgente – legge regionale Campania n. 36 del 2/11/1993), il giudice del gravame ha, nondimeno escluso del tutto la legittimazione passiva, dell’ASL n. 1 di Benevento.

Orbene la legislazione regionale applicabile nel caso di specie, e segnatamente la legge Regione Campania n. 16 del 24/11/2011, prevede, in materia di randagismo, una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali.

Alle Aziende Sanitarie Locali è, in particolare demandato di istituire l’anagrafe canina e di procedere all’istituzione del servizio di accalappiamento dei cani, come risulta dalla piana lettura dell’art. 5, comma 1, della legge Regione Campania n. 16 del 24/11/2001, secondo il quale:

«1. Servizi veterinari delle AA.SS.LL:

a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili;

b) promuovono ed attuano interventi miranti al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;

c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici.

Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore…».

Ne consegue che il giudice d’appello ha errato nell’escludere la legittimazione passiva della ASL in materia di prevenzione del randagismo, in quanto l’attribuzione alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania di procedere all’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani implica che esse siano tenute a rispondere delle conseguenze della mancata attivazione di detto servizio o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento, e tanto, ossia la conseguente responsabilità, era incluso nella domanda risarcitoria proposta in primo grado dal (OMISSIS) e nella chiamata in giudizio della ASL e dell’ANAS S.p.a. (si veda in tema di legittimazione passiva dell’ASL – con specifico riferimento alla legge Regione Campania n. 16 del 2001 – sebbene non massimata, la perspicua motivazione di Cass. n. 08137 del 3/04/2009).

Il detto riparto di competenza risulta confermato anche dalla legge Regione Campania n. 3 del 1/04/2019, che ha abrogato, con l’art. 27, la legge regionale che veniva in applicazione nel caso di specie (la n. 16 del 2001), confermando nondimeno che l’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c). compete alle ASL.

Deve, pertanto, affermarsi che l’esclusione della legittimazione passiva della ASL collide con la legislazione regionale sopra richiamata ossia con l’art. 5 della legge Regione Campania n. 16 del 2001, come costantemente applicata da questa Corte, in guisa di regola effettiva di giudizio (si veda da ultimo, con specifico riferimento al riparto di attribuzioni tra ASL e Comune, Cass. n. 09621 del 24/03/2022 Rv. 664453 – 01, e in precedenza, per l’affermazione della sussistenza di attribuzioni della ASL in via concorrente con il Comune, Cass. n. 22522 del 10/09/2019, non massimata, nonché Cass. n. 17528 del 23/08/2011 Rv. 619444 – 01):

«In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato – alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile – l’ente titolare dell’obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l’evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l’ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l’esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi

La sentenza impugnata è, pertanto, viziata, in quanto è incorsa in falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell’art. 5 della legge Regione Campania n. 16 del 2001, applicabile all’epoca dei fatti per i quali è causa.

Il ricorso è, nei termini sopra indicati, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sia in ordine all’individuazione del soggetto, o dei soggetti, effettivamente responsabile che al nesso eziologico.

La causa è, pertanto, rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che nel procedere a rinnovato esame si atterrà a quanto in questa sede statuito e al quale è, altresì, demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata;

rinvia al Tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 17/10/2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 8 febbraio 2023.

SENTENZA – copia conforme l’originale -.