Codice della strada: art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (1) (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 29 maggio 2020, n. 10327).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4706-2017 proposto da:

CAMPAGNOLA TRASPORTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MUSOLINO, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE CALLIPARI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA VERONA, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1963/2016 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 08/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe DE MARZO;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 8 luglio 2016 il Tribunale di Verona ha rigettato l’appello proposto dalla Campagnola Trasporti s.r.l. avverso la sentenza del giudice di pace di Verona che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto il verbale di contestazione di illecito amministrativo del 15 aprile 2015.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato:

a) che alla società era stato contestato di non avere organizzato per cinquantadue volte l’attività del suo dipendente, consentendo a quest’ultimo di non rispettare, in ogni occasione, le disposizioni sull’orario di lavoro;

b) che, pertanto, non era esatto che vi fosse stato un solo complessivo comportamento in violazione di legge, poiché, in ogni circostanza accertata dalla Direzione territoriale del lavoro di Verona, era emersa una complessiva mancanza di predisposizione di adeguati strumenti di controllo dell’attività dell’autista;

c) che, in relazione a ciascun singolo viaggio, esistono modalità di rispetto dei tempi di riposo diversi, poiché talvolta il riposo può essere effettuato allo scadere del termine massimo di guida, mentre, altre volte, deve essere anticipato in ragione della tipologia di tragitto;

d) che, pertanto, non potevano trovare applicazione il primo e il secondo comma dell’art. 8 della I. 24 novembre 1981, n. 689.

3. Avverso tale sentenza la Campagnola Trasporti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Gli intimati – Ministero dell’Interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Prefettura di Verona – non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo morivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 174, quattordicesimo comma, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 385 (cod. strad.), nonché degli artt. 10 e 19 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.

Sostiene la ricorrente che, alla stregua della lettera delle previsioni normative, la sanzione avrebbe dovuto essere calcolata, avendo riguardo semplicemente al numero dei conducenti interessati dall’unica condotta attribuita alla società, ossia la mancata formazione e controllo del personale.

La doglianza è fondata.

L’art. 10, par. 2, del regolamento 561/2006 che, secondo quanto emerge dalla descrizione della condotta contestata da parte della sentenza impugnata, rappresenta la norma la cui violazione è stata contestata, dispone che “le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.

Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.

L’art. 174, quattordicesimo comma, cod. strad. dispone che l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 334 a 1.334 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

Il ricorrente richiama anche l’art. 19 del reg. n. 561/2006, secondo il quale gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del medesimo regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione.

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

Nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 è soggetta a più d’una sanzione o procedura.

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali provvedimenti e le disposizioni in materia di sanzioni entro la data di cui all’articolo 29, secondo comma. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Ciò posto, la questione sollevata dal ricorrente è quella, ricorrente nell’ambito del diritto punitivo in generale, della unità o pluralità degli illeciti (per una applicazione nel campo del diritto penale, v. Sez. 5, n. 41141 del 19 maggio 2014, Pop, Rv. 26120401) e richiede una considerazione attenta alle finalità perseguite dal legislatore nel delineare le singole fattispecie di illecito.

Nel caso di specie, l’art. 10, par. 2 del regolamento 561/2006 individua una condotta illecita dell’imprenditore e si colloca, infatti, nel capo III, dedicato alla responsabilità dell’impresa di trasporto, laddove le regole relative ai periodi di riposo, incluse nel capo II, riguardano il personale viaggiante.

A tale distinzione si correla anche la scelta del legislatore nazionale che, all’interno dell’art. 174 cod. strad., per un verso, individua gli illeciti e le sanzioni che riguardano direttamente il conducente (commi dal quarto al nono), rispetto alle quali l’impresa è obbligata in solido, ai sensi del comma tredicesimo del medesimo art. 114, e, per altro verso, individua, nel quattordicesimo comma, una fattispecie – quella rilevante nel presente procedimento – che vede come soggetto attivo direttamente ed esclusivamente l’imprenditore.

Ne discende, in primo luogo, che sono fuori fuoco le considerazioni del giudice di merito a proposito delle modalità di rispetto dei tempi di riposo, certamente differenziati in relazione al viaggio, ma estranei all’ambito applicativo del comma quattordicesimo (essi costituendo oggetto delle previsioni dei commi dal quarto all’ottavo e destinate ad essere autonomamente sanzionate, ove ricorrenti).

In secondo luogo, coglie nel segno il rilievo del ricorrente, secondo il quale, poiché il comma quattordicesimo sanziona un deficit organizzativo, è ragionevole che il legislatore abbia deciso di sanzionare unitariamente la condotta, semmai differenziandola, per il differente disvalore che essa assume in relazione alla pluralità dei lavoratori coinvolti, esclusivamente con riguardo al numero dei conducenti.

2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle restanti doglianze, proposte dal ricorrente espressamente in termini subordinati rispetto al primo e che investono, rispettivamente:

a) la violazione o falsa applicazione degli artt. 174 e 198 cod. strad., degli art. 10 e 19 del regolamento CE n. 561/2006 e dell’art. 8, primo comma, I. 24 novembre 1981, n. 689 (secondo motivo);

b) la violazione o falsa applicazione dell’art. 174 cod. strad., dell’art. 19 del regolamento CE n. 561/2006, nonché dell’ordinamento comunitario, alla luce degli artt. 11 e 117 Cost. (terzo motivo);

c) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, anche alla luce dell’art. 132 cod. proc. civ.

3. In relazione al disposto accoglimento, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso giudicante, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, e, in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Verona, in persona di diverso giudicante, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11/10/2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Art. 174.
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
 (1)

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 (2) a euro 161 (2). Si applica la sanzione da euro 213 (2) a euro 851(2)al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 319 a(2)  euro 1.276 (2). Si applica la sanzione da euro 372 (2) a euro 1.489 (2) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 (2) a euro 1.699 (2).

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266 (2) a euro 1.063 (2). Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 (2) a euro 1.489 (2). Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 (2) a euro 1.701 (2).

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 (2) a euro 659 (2).

9. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 (2) a euro 1.305 (2). La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.882 (2) a euro 7.528 (2), nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 (2) a euro 1.305 (2) per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

(1) Articolo così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.