Con in mano una mazza da baseball, si avvicina al conducente dell’autocarro e gli frantuma il finestrino. Condannato per lesioni e danneggiamento (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 18 maggio 2022, n. 19519).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente –

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere –

Dott. SESSA Renata – Rel. Consigliere –

Dott. CANANZI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) VLADIMIR nato a CAUSENI (RUSSIA) il 18/03/1984;

avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa RENATA SESSA;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo di annullarsi la sentenza impugnata relativamente all’omessa pronuncia […] alla causa di imputabilità ex art. 131-bis c.p.;

il difensore della parte civile, ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, quanto alla posizione del ricorrente, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di (OMISSIS) Vladimir, dichiarato colpevole del reato di lesioni aggravate e di danneggiamento, ai danni di (OMISSIS) Giovanni.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale e comunque vizio argomentativo.

Il giudice dell’appello ha accolto la versione resa da (OMISSIS) Giovanni in base ad un criterio di verosimiglianza che non può ritenersi assolutamente equiparabile a quella che le norme procedurali definiscono come certezza che va al di là di ogni ragionevole dubbio.

Tanto premesso, occorre evidenziare i profili di illogicità e mancanza di motivazione nella parta in cui il giudice di appello ha ritenuto di fondare il dolo di danneggiamento del finestrino dell’autocarro condotto dal (OMISSIS) in capo all’imputato sulla sola base del fatto che il vetro sarebbe andato in frantumi.

L’imputato, pur ammettendo di avere colpito il vetro con la mazza da baseball in suo possesso, ha affermato che il danneggiamento sarebbe stato involontario essendosi trattato di colpi finalizzati solo ad attirare l’attenzione della controparte, ma tale circostanza è stata ritenuta ben poco verosimile nella sentenza impugnata, stante la notevole forza necessaria a fare andare in frantumi il vetro di un finestrino di un autocarro.

Si contesta quindi che la Corte territoriale abbia confermato la decisione di condanna sulla base di tale argomento congetturale, tenuto conto che non si conoscevano nel caso concreto nemmeno le condizioni del vetro poi andato in frantumi, vetro che avrebbe ben potuto essere particolarmente fragile o già danneggiato; il fatto che l’imputato non abbia dosato la propria forza nel compiere il gesto del bussare al finestrino per richiamare l’attenzione del (OMISSIS), in alcun modo è in grado di provare ex se la che la sua condotta fosse mossa dalla volontà di danneggiare il finestrino.

Nè vi è prova della violenza o della minaccia sicché quand’anche volesse ritenersi sussistente il dolo del danneggiamento il reato non potrebbe essere penalmente perseguito stante la depenalizzazione intervenuta col Decreto Legislativo n. 76/2016.

D’altronde non vi è neppure prova che il ‘pestaggio’ – benché attestato dalla certificazione medica – sia attribuibile all’imputato, trovando esso conferma solo nella dichiarazioni della persona offesa; non si può in altri termini escludere che le lesioni siano state causate in altro modo, anche eventualmente da un terzo.

2.2. Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 131-bis cod. pen. e comunque la mancanza di motivazione.

Il giudice di secondo grado con riferimento all’ultimo motivo di appello, pur richiamandolo nel corpo della motivazione. ometteva totalmente di analizzarlo con la conseguenza che risulta mancante la motivazione nella parte in cui nega la sussistenza dei presupposti per emettere una sentenza di assoluzione almeno ai sensi dell’articolo 131-bis, stante la particolare tenuità del fatto; trattasi di condotta posta in essere in un momento di particolare agitazione dettata da una lite sorta in maniera estemporanea, legata a motivi di circolazione stradale, che ha causato un danno non rilevante, e che consta di un unico episodio.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:

– il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata risultando omessa la motivazione in relazione alla dedotta sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;

– il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, nella sostanza, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); d’altro canto, ove si intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, si deve fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 26040901); laddove nel caso di specie la ricostruzione alternativa offerta dal ricorrente circa la causa del danneggiamento e delle lesioni riportate dalla persona offesa è rimasta affidata alla sua unilaterale affermazione; essa si limita a prospettare, peraltro genericamente, che le lesioni possono essere state in altro modo determinate o addirittura da un terzo; e, quanto al danneggiamento, che esso possa essere stato involontariamente determinato dall’imputato – che non nega la sua presenza e il coinvolgimento nell’episodio offrendone una diversa ricostruzione a lui più favorevole.

Tale impostazione difensiva è stata peraltro in questa sede pedissequamente riproposta senza un effettivo confronto con quanto esposto al riguardo dalla corte territoriale che nel dar pieno credito alle riscontrate dichiarazioni della persona offesa – assolvendo peraltro il (OMISSIS) dal reato di violenza privata risultando che il posizionamento dell’autocarro nella posizione riscontrata era da riferirsi allo stesso (OMISSIS) – ha evidenziato come non potesse ritenersi verosimile che il vetro dell’autocarro fosse andato in frantumi per un gesto involontario, sia pur colposo, dell’imputato, in particolare, che questi, battendo con la mazza da baseball sul finestrino, avrebbe solo cercato di attirare l’attenzione del (OMISSIS), se solo si considera che trattandosi del finestrino di un autocarro soltanto dei colpi inferti con veemenza avrebbero potuto mandarlo in frantumi; sicché, in buona sostanza, conclude la corte territoriale che il danneggiamento, per come riscontrato dalla stessa PG intervenuta subito dopo il fatto a seguito della chiamata del (OMISSIS) – mentre (OMISSIS) si era dato alla fuga dopo aver adoperato la medesima mazza da baseball anche per percuotere (OMISSIS) – non fosse compatibile con un gesto finalizzato solo a richiamare l’attenzione della persona offesa (gesto che peraltro – è il caso di aggiungere – per la forza che aveva implicato era in ogni caso, evidentemente, riconducibile ad un atteggiamento non meramente colposo per le conseguenze che avrebbero potuto derivarne).

Quanto alle lesioni provocate sempre con la medesima mazza da baseball (come attestate dalla certificazione medica in atti che riporta una prognosi di ben quindici giorni), parimenti priva di ogni valenza giustificativa è stata ritenuta, dalla corte territoriale, con motivazione adeguata, la generica prospettazione difensiva, secondo cui le lesioni sarebbero da imputarsi ad un evento diverso o addirittura alla condotta di un terzo, rimasta priva di qualsiasi riscontro o sia pur minimo addentellato probatorio; in particolare, la corte territoriale ha evidenziato come risulti del tutto inverosimile che in presenza di un contrasto tra le parti (ammesso dallo stesso (OMISSIS) che ha confessato anche l’esibizione e l’uso della mazza da baseball, detenuta sul proprio autocarro, per attirare, a suo dire, l’attenzione della controparte), il (OMISSIS) sia stato, negli stessi frangenti e senza alcun movente, aggredito e colpito con un corpo contundente da un terzo rimasto sconosciuto.

1.2. Quanto al secondo motivo è solo il caso di osservare che, secondo l’orientamento consolidato dì questa Corte di legittimità, qui condiviso, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (ex multis, Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv.282097); laddove nel caso di specie attraverso la complessiva ricostruzione svolta dalla corte territoriale traspare certamente una valutazione del fatto in termini di gravità, alla stregua delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno come descritti nella medesima sentenza impugnata che non ha trascurato di sottolineare la entità delle conseguenze dell’aggressione subita dalla persona offesa qualificata come un vero e proprio pestaggio, e, sia pur ad colorandum, il comportamento successivo tenuto dall’imputato, che, datosi alla fuga subito dopo lo scontro violento, fu rintracciato dalle forze dell’ordine solo grazie al numero di targa fornito loro dalla persona offesa.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che sì ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese dì rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge, come richiesto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 6/4/2022.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.