Dogane. La definizione agevolata in materia doganale non riguarda gli interessi dovuti (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 19 luglio 2023, n. 21453).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da

Dott. Lucio Luciotti – Presidente –

Dott. Filippo D’Aquino – Consigliere Rel. –

Dott. Maria Giulia Putaturo Viscido di Nocera – Consigliere –

Dott. Gian Andrea Chiesi – Consigliere –

Dott. Andrea Antonio Salemme – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3559/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (omissis)) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– ricorrente –

contro

F.lli (omissis) (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (omissis) (omissis) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in (omissis);

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 3959/26/2019 depositata in data 14 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.

RILEVATO CHE

1. La società contribuente F.LLI (omissis) s.r.l. ha impugnato un silenzio rifiuto di rimborso di somme versate a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo a termini della legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 618 e 622, l. 27 dicembre 2013, n. 147), che prevede l’estinzione dei debiti iscritti a ruolo con esclusione degli interessi.

La contribuente ha dedotto di avere aderito alla definizione agevolata di cui alla suddetta disposizione, definendo il contenzioso relativo a trenta dichiarazioni doganali dell’anno 2010 ed estinguendo il debito complessivo.

La contribuente ha, sul presupposto dell’avvenuta definizione del contenzioso, chiesto la ripetizione dell’importo versato a titolo di interessi sui diritti di confine oggetto di definizione, ritenendo che tali interessi non fossero dovuti in quanto rientranti negli accessori ammessi a definizione agevolata.

L’Ufficio ha opposto che il beneficio della definizione agevolata non possa essere esteso agli interessi in oggetto, propri della materia doganale, a mente degli artt. 79 e 80 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD).

2. La CTP di Brescia ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 14 ottobre 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’art. 1, comma 618 n. 147/2013 si applica anche agli interessi in materia doganale previsti dall’art. 86 TULD per ritardata iscrizione a ruolo previsti dagli artt. 20 e 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tra i soggetti delle Agenzie fiscali che sono assoggettate alla «rottamazione» dei ruoli sugli interessi.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1, commi 618 e 622 l. 14[7/2013], dell’art. 86 TULD e degli artt. 12 e 14, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la rottamazione delle cartelle estingue gli interessi in materia doganale.

Deduce l’Ufficio ricorrente che la suddetta definizione agevolata attiene agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione degli interessi che gravano sul ritardato versamento di tributi costituenti risorse proprie dell’Unione.

Deduce il ricorrente che, benché l’Agenzia delle Dogane rientri tra le agenzie fiscali che rientrano nella definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 618 l. n. 147/2013, la stessa non può aderire alla definizione delle risorse proprie dell’Unione e ai relativi accessori. Osserva, inoltre, il ricorrente come l’art. 232 Reg. (CEE) n. 2913/1992 prevede che al mancato pagamento dei dazi si accompagna sempre un tasso di interesse di mora non inferiore all’interesse di «credito».

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, 3 cod. proc. civ., violazione delle disposizioni della riscossione mediante ruolo e, precisamente, dell’art. 20 d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, osservandosi come le disposizioni in materia di interessi in materia doganale di cui agli artt. 86 e 79 TULD differiscano dalle disposizioni di cui all’art. 20 d. lgs. n. 602/1973 e non possano ritenersi agevolabili in analogia con quelli di cui a tale ultima disposizione, stante la natura di accessori di carichi attinenti a risorse proprie dell’UE.

3. I due motivi, i quali possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Dispone l’art. 1, comma 618, lett. a), legge n. 147/2013 che i contribuenti possono estinguere i debiti iscritti a ruolo (cd. «sanatoria dei ruoli») con il pagamento (per quanto qui di interesse) dell’importo iscritto a ruolo «con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni».

La norma riferisce espressamente la non debenza agli interessi di cui agli artt. 20 e 30 d.P.R. n. 602/1973, ossia (rispettivamente) agli interessi da ritardato pagamento delle imposte sino alla consegna dei ruoli al concessionario e agli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento.

4. In materia doganale opera in tema di interessi l’art. 79, comma 4 TULD, secondo cui in caso di concessione dell’agevolazione del pagamento differito dei diritti doganali sia dovuto, dopo il decorso di trenta giorni, l’interesse secondo il saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi; negli altri casi opera l’art. 86 TULD, che prevede per il ritardato pagamento dei diritti doganali il pagamento di un interesse pari a quello previsto dall’art. 79 maggiorato di quattro punti, riscosso con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali.

Le due disposizioni replicano, pertanto, in materia doganale le norme degli artt. 20 e 30 d.P.R. n. 602/1973, rispettivamente in tema di interessi corrispettivi (ritardato pagamento dei diritti di confine) e di interessi di mora (interessi da ritardo).

5. Le suddette disposizioni costituiscono attuazione dell’art. 232, par. 1, lett. b) Reg. (CEE) n. 2913/1992, secondo il quale «oltre all’importo dei dazi viene riscosso un interesse di mora. Il tasso dell’interesse di mora può essere superiore al tasso dell’interesse di credito. Esso non può essere inferiore a quest’ultimo tasso».

La disciplina relativa agli interessi in materia doganale costituisce, pertanto, disciplina di carattere speciale in attuazione di una specifica disposizione del diritto dell’Unione, che impone agli Uffici doganali di recuperare un interesse di mora in caso di ritardato pagamento dei diritti di confine e impone, altresì, una predeterminazione di questo tasso di interesse in misura superiore all’interesse del mercato finanziario («interesse di credito»).

6. Questa Corte si è già espressa sulla questione posta dal ricorrente, osservando come la disciplina di cui all’art. 1, comma 618, a), l. n. 147/2013 non può riguardare gli interessi di mora da ritardata iscrizione a ruolo in materia doganale, non essendo espressamente contemplata dalla suddetta disposizione l’esclusione del pagamento anche degli interessi di cui all’art. 86 TULD.

Si è, difatti, ritenuto che tale mancata previsione sia frutto di una espressa scelta del legislatore, sia avuto riguardo alla specifica formulazione della norma, che ha inteso individuare con precisione quali sono gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ricompresi nella suddetta definizione agevolata, sia per ragioni sistematiche, non potendosi interpretare le disposizioni di esenzione dai carichi tributari in senso estensivo (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. V, 17 maggio 2019, n. 13362).

7. Vero è che gli interessi in materia doganale ricalcano, quanto alla loro natura, quelli indicati dagli 20 e 30 d.P.R. n. 602/1973. Tuttavia, non può dedursi da questa analogia della natura degli interessi in materia doganale l’intenzione del legislatore di ricomprendere anche questi interessi nella definizione agevolata, mancando nella norma di legge di cui all’art. 1, comma 618 l. cit. una formulazione, ancorché di chiusura, atta a ricomprendere altri interessi.

Interpretazione, peraltro, in contrasto con la espressa formulazione della norma in oggetto che – a differenza della formulazione del precedente art. 12, comma 1, l. 21 dicembre 2002, n. 289, che consentiva la definizione dei carichi di ruolo «senza corrispondere gli interessi di mora» – ha ritenuto di circoscrivere la portata applicativa della definizione agevolata a ben individuate categorie di interessi.

8. Tale interpretazione deve, inoltre, ritenersi conforme al diritto dell’Unione, posto che l’interesse di mora previsto dall’art. 232 (CEE) n. 2913/92 è volto a compensare il pregiudizio economico causato dal ritardo nell’introito di un tributo che costituisce risorsa propria tradizionale dell’Unione, potendo determinare il suo tardivo riversamento una responsabilità finanziaria dello Stato, delegato alla riscossione del tributo e degli accessori (Cass., Sez. V, 6 settembre 2006, n. 19194; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2009, n. 26311).

Non essendo, pertanto, agevolabile il credito in sorte capitale (il tributo), la natura accessoria dell’obbligazione degli interessi ne condivide la stessa sorte, anch’essi non agevolabili in quanto risorse proprie tradizionali dell’Unione.

9. Sul punto, la Corte di Giustizia ha osservato che gli interessi in materia doganale perseguono la finalità di ovviare alle conseguenze derivanti dal superamento del termine di pagamento e, in particolare, evitano che il debitore dell’obbligazione doganale tragga indebitamente vantaggio dalla circostanza che gli importi dovuti in forza di tale obbligazione rimangono a sua disposizione oltre il termine fissato per il pagamento di questa, potendo l’autorità doganale rinunciare al pagamento dell’interesse di mora solo ove il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla scadenza dell’obbligazione doganale (CGUE, 31 marzo 2011, Aurubis Bulgaria, C-546/09, punti 29 e 30); diversamente, l’autorità doganale è obbligata ad avvalersi di tutte le possibilità offerte loro dalle disposizioni vigenti, compresa l’esecuzione, per ottenere il pagamento di tale importo (CGUE, 20 maggio 2021, BTA Baltic Insurance, C-230/20, punto 41).

10. Deve, quindi, enunciarsi il seguente principio di diritto:

«la disciplina della definizione agevolata dei ruoli di cui all’art. 1, comma 618, l. n. 147/2013 non può estendersi agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dagli artt. 79, comma 4 e 86 d.P.R. 43/1973».

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata.

11. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da compiere a termini dell’art. 384 proc. civ., la causa va decisa nel merito rigettandosi l’originario ricorso della società contribuente. Le spese del doppio grado di merito sono integralmente compensate stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, mentre le spese del giudizio di legittimità sono soggette a soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, in data 7 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.