REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI – Presidente –
LUCIANO CAVALLONE – Relatore –
PIERANGELO CIRILLO – Consigliere –
DANIELA BIFULCO – Consigliere –
ROSARIA GIORDANO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis), nata a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dr. Luciano Cavallone;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Macerata nei riguardi di (omissis) (omissis) per il delitto di cui agli articoli 476 e 482 pen., per avere, nella domanda presentata il 31/1/2019 all’lstituto comprensivo (omissis) (omissis) (omissis) apposto la falsa sottoscrizione a nome dell’altro genitore (omissis) (omissis) attestando falsamente il consenso all’iscrizione presso ii medesimo istituto della figlia minore (omissis) (omissis).
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, sulla base di quattro motivi.
2.1. Col primo deduce l’insussistenza del falso, atteso che il modulo con la firma apocrifa non aveva determinate la formazione di alcun atto, visto che la domanda a quell’istituto scolastico non si era mai concretizzata nella relativa iscrizione.
2.2. Col secondo motivo lamenta vizi di motivazione, circa la non corretta valorizzazione delle ragioni di astio tra la (omissis) ed il (omissis) (omissis) viste solo in chiave accusatoria, e non a supporto delle tesi difensive.
2.3. Col terzo motivo parte ricorrente si duole dell’omessa assunzione di una prova decisiva, volta a dimostrare la detta mancata iscrizione della minore all’istituto comprensivo in questione.
2.4. Col quarto ed ultimo motivo, infine, lamenta la ricorrente la violazione dell’articolo 51 cod. pen., non essendosi considerato che la domanda proposta costituiva l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica e in particolare dalla legge 52/2003, dovendo provvedere l’imputata all’istruzione della figlia minore.
3. Con atto denominato: “motivi aggiunti”, parte ricorrente allega la sentenza 150/2023 del Tribunale di Macerata, di non doversi procedere per estinzione del reato contestato alla (omissis) in ragione della remissione di querela da parte del (omissis) (omissis) circostanza che la detta parte ricorrente ha ritenuto meritevole di attenzione da parte di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. II ricorso, é inammissibile laddove mira ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o, come per il primo motivo, solleva questioni non rilevabili d’ufficio per la prima volta in questa sede, ed infondato sulle questioni di diritto prospettate, va, nel complesso, rigettato.
1.1. Inammissibile é il primo motivo, formulate per la prima volta in questa sede.
In effetti, all’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui la minore era stata regolarmente iscritta all’istituto scolastico (omissis) nessuna censura risulta formulata con l’atto d’appello: sicché la richiesta in questa sede di valutare un fatto (l’assenza di iscrizione al predetto istituto) smentito, in modo incontestato, in sede di merito, é del tutto inammissibile.
É appena il caso di aggiungere come, ad ogni modo, sia, ovviamente, del tutto irrilevante la frequenza, di fatto, di altro istituto scolastico, da parte della minore: ciò che non pone nel nulla la detta, ove pure iniziale e poi mutata, iscrizione all’istituto in rubrica.
Opportunamente, poi, i giudici del merito hanno richiamato quella giurisprudenza secondo cui: «in tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi» (Sez. 5, n. 36213 del 7/4/2015, peraltro in un caso di falso atto interno – false richieste di rimborso fiscale – confezionato dal privato, nel quale così si é espressa questa Corte: «Correttamente risultano qualificate come atti pubblici anche le richieste di rimborso, trattandosi di atti prodromici a successive delibere della PA»; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Rv. 249858-01; Sez. 5, n.10178 del 13/02/2024, non massimata; Sez. 6, n. 36758 del 13/07/2022, non massimata).
Nella specie, la falsa sottoscrizione del (omissis) é stata accertata in primo grado, senza contestazione alcuna con l’atto d’appello, per quanta gia detto, come funzionale all’iscrizione della figlia al detto istituto scolastico e, come tale, ha certamente acquisito valore determinante per la medesima iscrizione.
1.2. II secondo motivo é inammissibile per essere del tutto generico e, prima ancora, per mirare alla – non consentita, in sede di legittimità – mera rivalutazione della credibilità del teste d’accusa.
La non corretta valorizzazione delle ragioni di astio tra la (omissis) ed il (omissis) (omissis) é un argomento che si limita a mostrare, in modo immotivato, di non condividere la decisione presa dalla Corte d’appello, oltre che dal Tribunale, di dar credito al (omissis) senza che sia indicato un solo elemento decisivo nel senso di far ritenere false e calunniose le parole del medesimo (omissis). Insomma, si chiede, peraltro senza particolari argomenti, una diversa valutazione di credibilità delle parole del (omissis) compito istituzionalmente devoluto al giudice del merito.
1.3. II terzo motivo é pure esso inammissibile, posto che mira a contestare un fatto (l’iniziale iscrizione della minore presso l’istituto scolastico de quo) che, accertato in primo grado, come detto, non risulta oggetto di gravame innanzi alla Corte d’appello.
Inoltre, «la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia state sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia state ritenuto non necessario ai fini della decisione» (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285722-01; Sez. 6, n. 28007 del 19/06/2019, Rv. 276380-01; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269270-01).
Nella specie, non é stato neppure addotto che si tratti di istanza volta ad acquisire mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Ad ogni modo, l’impugnazione dell’ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione (Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023, Rv. 284536-01; Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Rv. 285580-01): laddove, per contro, nella specie é evidente, per quanto detto circa l’omessa contestazione dell’iscrizione accertata dal Tribunale, l’irrilevanza della prova richiesta.
1.4. II quarto motivo – sulla assunta violazione dell’articolo 51 cod. pen., avendo l’imputata agito per l’adempimento di un dovere, provvedere all’istruzione della figlia minore – é infondato.
2. É evidente che il falso commesso non costituisse via obbligata, ovvero non fosse affatto l’unico modo per garantire l’istruzione alla minore: laddove solo in caso di condotta vincolata a tutela di un diritto é logico che si integri la scriminante de qua (Sez. 5, n. 34501 del 21/06/2024, Rv. 286991-02; Sez. 6, n. 40886 del 08/03/2018, Rv. 274147-01; Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262972-01).
3. Da ultimo, del tutto irrilevante é la produzione della sentenza coi menzionati: “motivi aggiunti”, che non comporta una diversa valutazione in ordine a quanto anzidetto.
4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Nulla viene liquidate alla parte civile, in mancanza di una sua utile attività difensiva volta a contrastare l’avversa pretesa, a tutela di un suo concreto interesse. Laddove, invero, la parte civile si limiti a chiedere il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza argomentare alcunché di utile, la stessa, in applicazione del principio di soccombenza, non ha diritto al rimborso delle spese del grado (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, in motivazione).
La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali questioni inerenti minori, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile.
In caso di diffusione del priaesente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Cosi é deciso, 17/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luciano Cavallone Grazia Rosa Anna Miccoli
Depositato in Cancelleria, oggi 30 gennaio 2025.
Il Cancelliere Esperto
Dr.ssa Sabrina Belmonte