Finge il furto di un’auto presa a noleggio, ma il GPS lo incastra (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 4 luglio 2022, n. 25555).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente –

Dott. AMOROSO Riccardo – Rel. Consigliere –

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedetto – Consigliere –

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere –

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Marco, nato a Verona il 09/03/19xx;

avverso la sentenza del 08/07/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avvocato Emilio (OMISSIS), difensore di Marco (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 4 dicembre 2018 dal Tribunale di Crotone nei confronti di Marco (OMISSIS), con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per il reato previsto dall’art. 367 cod. pen. per avere con la denuncia sporta in data 30 gennaio 2015 affermato falsamente di avere subito il furto dell’automobile Fiat 500 che aveva preso a noleggio, sostenendo di non averla più trovata dopo averla parcheggiata il giorno 29 novembre 2015 presso un centro commerciale sito in Catanzaro.

2. Nell’interesse di Marco (OMISSIS), il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo che di seguito si riporta sinteticamente.

Vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) cod proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per la rilevanza probatoria riconosciuta alle rilevazioni del GPS installato sul veicolo dalla società privata che ne gestiva il relativo sistema di tracciamento, non trattandosi di dati assunti direttamente dalla Polizia giudiziaria, e quindi senza una verifica della loro attendibilità in assenza dell’acquisizione del relativo supporto informatico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è manifestamente infondato con conseguente inammissibilità del ricorso.

I rilevamenti satellitari del sistema GPS costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile anche se i relativi tracciamenti siano stati curati dalla società privata che ne gestisce la rilevazione, essendo del tutto irrilevante che tali dati non siano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria, né la loro utilizzabilità probatoria è condizionata dall’acquisizione del dispositivo elettronico da cui sono stati estrapolati o del relativo supporto informatico che rappresenta solo un diverso strumento di raccolta del dato che può essere riprodotto tanto su documento cartaceo che su documento digitale.

L’attendibilità della rilevazione del dato spazio-temporale estrapolato dall’apparato satellitare attiene unicamente al diverso profilo della valutazione della prova e non a quello della utilizzabilità del supporto materiale che lo documenta, che può essere indifferentemente acquisito agli atti del processo sia in formato cartaceo che in formato digitale.

La questione del corretto funzionamento del dispositivo non è stata neppure dedotta nel corso dell’istruttoria, né è stato sollecitato nei motivi di appello l’espletamento di una perizia che verificasse il corretto funzionamento e la fedeltà della trasposizione delle registrazioni dei dati riferiti alla cronologia degli spostamenti sul territorio rilevati dal sistema satellitare e trasfusi nella trasposizione cartacea delle relative registrazioni.

Pertanto, la questione della inutilizzabilità dedotta dal ricorrente appare destituita di qualsiasi fondamento, in quanto confonde il piano dell’utilizzabilità del mezzo di prova con quello della valutazione della sua attendibilità.

Con riferimento al piano dell’attendibilità dei dati estrapolati dal sistema GPS le valutazioni operate dai giudici di merito non risultano essere state neppure censurate nel ricorso in modo specifico.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.