Finto agente ferma una persona, la perquisisce e si fa dare del denaro: condannato per rapina (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 19 novembre 2021, n. 42493).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. PARDO Ignazio – Rel. Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) FABIO nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 14/07/19xx;

avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 14 ottobre 2019, la corte di appello di Venezia, confermava la pronuncia del tribunale di Vicenza del 4 luglio 2018 che aveva condannato (OMISSIS) Fabio alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 628, 640, 497 ter e 494 cod.pen..

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il proprio difensore avv.to Melissa (OMISSIS), la quale deduceva con distinti motivi:

– violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 192 cod. proc.pen. in relazione all’ art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. con riferimento alla mancata assoluzione per il reato di cui all’art. 497 ter cod.pen.;

– violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 192 cod. proc.pen. in relazione all’art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. con riferimento alla mancata derubricazione dell’ipotesi di rapina nel meno grave delitto di truffa, non avendo il ricorrente posto in essere alcuna condotta tesa ad intimorire la persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Entrambi i motivi sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all’analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte.

Invero, quanto al primo motivo, correttamente la corte di appello di Venezia, con le ampie argomentazioni esposte alle pagine 7-8 della motivazione della sentenza impugnata, ha sottolineato come l’imputato avesse agito indossando una apparente divisa costituita da giubbotto e pantaloni scuri, oltre che cappello di ordinanza e ricetrasmittente, così proprio integrando l’ipotesi del possesso di segni distintivi contraffatti.

Al proposito non è infatti richiesta, in relazione alla condotta in contestazione, la perfetta rispondenza con gli oggetti e dispositivi in uso alle forze dell’ordine (Sez. 5, 25/2/2019, Coriolano; Sez. 5, 23/3/2013, Bongiorno).

Quanto alla seconda doglianza, con le ampie deduzioni esposte a pagina 6 della motivazione, la corte di merito ha giustificato il riconoscimento dell’ipotesi di rapina contestata avendo l’imputato sottoposto la vittima ad atti di perquisizione illegale ed ingenerato timore nella stessa estraendo un’arma che esibiva in direzione della medesima.

Tale condotta appare certamente integrare la contestata più grave fattispecie posto che, la consegna del denaro, fu frutto del timore ingenerato dalla visione dell’arma e dalla illegittima perquisizione personale.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €. 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 9 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria, in data 19 novembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.