Il cartello “Attenti al cane” non esime il proprietario da colpa se l’animale aggredisce altri simili o persone (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 24 luglio 2023, n. 31821).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. SALVATORE DOVERE -Presidente-

Dott. LUCIA VIGNALE -Consigliere-

Dott. DANIELE CENCI -Consigliere-

Dott. MARINA CIRESE -Rel. Consigliere-

Dott. FABIO ANTEZZA -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato il (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARINA CIRESE;

lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14.9.2021 il Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace del locale Tribunale aveva ritenuto (omissis) (omissis) colpevole del reato di cui all’art. 590 cod.pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di Euro 180,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita liquidati nella somma complessiva di Euro 2000,00.

Il fatto avvenuto in Reggio Emilia in data 23.10.2017 riguarda un episodio in cui (omissis) mentre stava passeggiando con il proprio cane, improvvisamente vedeva scendere da un’auto in quanto sfuggito al padrone, (omissis) (omissis) un cane di razza pitbull che aggrediva il proprio cane e che al suo tentativo di staccarlo, dandogli un colpo con la mano, lo aveva morso alle mani cagionandogli lesioni con prognosi di guarigione di giorni dieci.

2. Avverso detta pronuncia l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’errata individuazione della regola cautelare e sulla sua violazione.

In particolare assume che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il cane fosse senza guinzaglio.

Con il secondo motivo deduce la manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione della parte in cui giudica credibile la testimonianza resa dalla parte civile.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4. La parte civile ha depositato conclusioni e nota

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. II ricorso è inammissibile.

In via preliminare deve ricordarsi che, ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod.proc. pen., contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Si è anche precisato che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per cui è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell’art. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) proc. pen. Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245)

2. Ciò premesso il primo motivo é manifestamente infondato.

Va evidenziato come questa Corte di legittimità abbia da tempo sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in più pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011 dep. il 2012, Mannino ed altri, Rv. 253594 in relazione ad un caso in cui sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gli imputati che avevano omesso di sistemare il cane in una zona dell’abitazione diversa da quella frequentata dagli ospiti).

E, a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più.

Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.

Rientra, in altri termini, in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene.

Si tratta di un principio corretto, collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, principio di cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell’animale per l’abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto.

In definitiva, la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 cod. pen.

In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’a­nimale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee.

Di recente, questa Corte di legittimità ha altresì ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse, ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone (così Sez. 4, n. 17133 del 13/1/2017, Cardella, non mass.)

Nella specie, peraltro la circostanza che il cane fosse al guinzaglio risulta smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal (omissis) il quale ha affermato che il cane aveva il guinzaglio ma “se lo é trascinato dietro” (vedi pg. 4 sentenza di primo grado).

3. Il secondo motivo é inammissibile per un duplice profilo.

Il primo attiene agli anzidetti limiti nella proposizione del ricorso per cassazione.

Il secondo attiene alla considerazione che in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit“, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv.  278609).

Nella specie la sentenza impugnata ha dato conto dei criteri in base ai quali ha ritenuto attendibile la persona offesa.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione alla parte civile (omissis) delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro tremila, oltre accessori di legge.

Così deciso il 18.4.2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 24 luglio 2023.

SENTENZA