Il denaro costituente profitto del reato e investito nell’acquisto di titoli al portatore può essere confiscato presso chi ha emesso tali titoli? (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 8 maggio 2024, n. 18049)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Luca Ramacci                     – Presidente –

Dott. Aldo Aceto                         – Relatore –

Dott. Antonio Corbo                    – Consigliere –

Dott. Alessandro Maria Andronio  – Consigliere –

Dott. Beatrice Magro                   – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) S.P.A.

avverso l’ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

lette le richieste del PG, Dott. STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La società «(omissis) (omissis) S.p.a.» ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 21 luglio 2023 della Corte di appello di Bologna che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha confermato il provvedimento del 19 ottobre 2022 della medesima Corte che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca eseguita nei confronti della ricorrente in esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a carico di (omissis) (omissis), che aveva ordinato la confisca diretta del profitto del reato a carico della società cooperativa «(omissis) (omissis)», all’epoca rappresentata dal (omissis), quantificato nella misura di euro 699.250,24.

In particolare, in esecuzione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello aveva disposto la confisca delle obbligazioni emesse nel 2013 dalla «(omissis) (omissis) S.p.a.» e sottoscritte dalla «(omissis) (omissis)» per un valore di 16.000,00 euro.

1.1. Con il primo motivo deduce il malgoverno dell’art. 2003 cod. civ. avendo la Corte di appello ritenuto confiscabili le somme versate per la sottoscrizione di obbligazioni al portatore e/o il valore di rimborso delle stesse in assenza della consegna materiale dei titoli.

La circostanza, afferma, che la «(omissis) (omissis)» avesse acquistato i titoli non legittima lo Stato confiscante ad esigerne il controvalore perché né la «(omissis) (omissis)» né, a maggior ragione lo Stato, sono detentori/portatori dei titoli.

Trattandosi, infatti, di titoli al portatore, legittimato ad ottenere la prestazione è il presentatore/portatore del titolo non colui che l’ha acquistato. Il pagamento dell’obbligazione allo Stato espone la ricorrente al rischio di dover pagare nuovamente la stessa somma a favore del terzo che dovesse eventualmente presentare il titolo, rischio non eliminabile con la prospettata possibilità, da parte della Corte di appello, di agire nuovamente in sede esecutiva per ottenere il rimborso di tali somme da parte dello Stato.

1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui sono state ritenute confiscabili le somme a suo tempo incassate dalla «(omissis) (omissis) S.p.a.» per l’acquisto da parte di «(omissis) (omissis)» dei titoli obbligazionari benché il provvedimento di esecuzione della confisca riguardi le somme dovute a titolo di rimborso del prestito obbligazionario, non quelle versate all’emittente.

Con l’acquisto dei titoli la «(omissis) (omissis)» si è spogliata della titolarità delle somme e ne ha perso la diretta disponibilità a fronte della consegna di un titolo destinato alla circolazione.

Non si tratta, nel caso di specie, di obbligazioni ordinari che consentono il rimborso a favore del solo sottoscrittore dell’obbligazione titolare del diritto di credito (il soggetto che l’ha sottoscritta o, in caso di confisca, lo Stato).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. Oggetto di materiale ablazione è la somma di euro 16.000,00 corrispondente a quella che la «(omissis) (omissis)» versò nel 2013 alla società «(omissis) (omissis) S.p.a.» per la sottoscrizione di titoli obbligazionari al portatore.

Si trattava, in particolare, di obbligazioni sottoscritte il 18 dicembre 2013 (con scadenza 1 luglio 2018) e il 20 febbraio 2014 (con scadenza 1 gennaio 2019).

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che, in base al regolamento del prestito obbligazionario, il rimborso sarebbe stato effettuato in un’unica soluzione alla scadenza dei cinque anni e comunque non oltre il 31 luglio 2019, data – quest’ultima – dopo la quale le obbligazioni avrebbero cessato di essere fruttifere riservandosi la società emittente il diritto di stabilire i termini e le modalità del rimborso.

3.1. Secondo la Corte di appello il denaro versato per l’acquisto dei titoli proveniva certamente dalla «(omissis) (omissis)», nei cui confronti il giudice penale aveva disposto la confisca della somma di euro 699.250,00, ed era rimasto nella disponibilità della «(omissis) (omissis) S.p.a.» che già a decorrere dalla scadenza del quinquennio dalla sottoscrizione dei titoli, avrebbe dovuto restituire la somma.

Poiché ad oggi nessuno aveva presentato i titoli, né il legale rappresentante della «(omissis) (omissis)» aveva mai dedotto di aver ceduto o smarrito i titoli, secondo i Giudici distrettuali non v’è il rischio, paventato dalla «(omissis) (omissis) S.p.a.», del duplice pagamento in favore dapprima dello Stato (in via forzosa), quindi del terzo eventualmente presentatore del titolo.

Tale rischio, secondo la Corte di appello, potrebbe comunque essere evitato azionando, nell’eventualità, un secondo incidente di esecuzione. Altrimenti, la confisca penale potrebbe sempre essere vanificata investendo il denaro in titoli al portatore.

4. Tanto premesso, osserva il Collegio:

4.1. la questione non può essere risolta nei termini, di natura civilistica, proposti dalla ricorrente;

4.2. il punto non è se lo Stato sia legittimato a incassare somme che solo il presentatore del titolo obbligazionario può esigere, ma se il denaro materialmente acquisito costituisca, nel caso specifico, profitto del reato e se possa essere confiscato in via diretta nei confronti di persona (apparentemente) estranea al reato stesso che ne abbia la attuale disponibilità;

4.3. l’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, impone la confisca (diretta) del bene che costituisce il profitto o il prezzo del reato purché non appartenga a “persona estranea al reato”;

4.4. è noto che l’ente effettivamente proprietario del bene costituente profitto del reato, pur se estraneo al procedimento, non è estraneo al reato;

4.5. tale principio, già affermato da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647 – 01, è stato successivamente ribadito da numerose altre pronunce (Sez. 3, n. 39177 del 08/05/2014, Civil Vigilanza S.r.l., Rv. 260547 – 01; Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Mataloni, Rv. 262770 – 01; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238 – 01; Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Bennati, Rv. 275687 – 01; Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Limetti, Rv. 275599 – 02) sul condivisibile rilievo che non può dirsi estraneo al reato chi dal reato stesso ha tratto un vantaggio immediato e diretto. La “non estraneità al reato” quale condizione che legittima la confisca diretta del bene che ne costituisce profitto, ancorché di proprietà di persona diversa dall’autore materiale del reato stesso, è stata ribadita da Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, Fallimento Lavanderia Giglio S.n.c., secondo cui, ai fini della confisca, non assume rilevanza il criterio dell’effettiva disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità dell’ente al reato tributario (nello stesso senso, in precedenza, Sez. 3, n. 5255 del 03/11/2022, dep. 2023, De Fant, Rv. 284068 – 01);

4.6. occorre però che il denaro, costituente profitto o prezzo del reato, venga comunque rinvenuto nel patrimonio dell’ente che abbia tratto immediato beneficio dalla condotta del suo legale rappresentante (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01, secondo cui, in questi casi, la confisca va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione; nel senso che il profitto deve essere rimasto nella disponibilità dell’ente, Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647 – 01);

4.7. la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo alla confisca diretta del frutto dell’investimento;

4.8. è stato affermato, al riguardo, che costituisce “profitto” del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700 – 01; Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, Rv. 238700 – 01; Sez. 6, n. 7896 del 15/12/2017, dep. 2018, Zullo, Rv. 272482 – 01; Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613 – 01; Sez. 2, n. 45389 del 06/11/2008, Perino Gelsomino, Rv. 241973 – 01);4.9.come già affermato da Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 – 01, è ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono profitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato (nello stesso, in motivazione, Sez. U, Gubert, nonché Sez. 6, n. 15923 del 26/03/2015, Antonelli, Rv. 263124 – 01).

5. Nel caso di specie i titoli al portatore sottoscritti dalla «Task Coop» non sono mai stati rinvenuti sicché oggetto di confisca è, attualmente, la somma di denaro corrispondente a quella a suo tempo versata alla «(omissis) (omissis) S.p.a.» per la sottoscrizione del prestito obbligazionario. Tale somma, si afferma, corrisponde al credito vantato dalla «(omissis) (omissis)» nei confronti di «(omissis) (omissis) S. p. a. ».

5.1. In realtà, il denaro costituente profitto del reato a suo tempo utilizzato per l’acquisto del bene non è più nella disponibilità dell’ente che dal reato ha tratto profitto essendo ormai entrato nella disponibilità definitiva del terzo (che si assume) estraneo al reato.

Oggetto di confisca diretta non può essere il denaro investito per l’acquisto del bene, ma il bene frutto dell’investimento sicché il mancato reperimento del bene stesso non legittima l’apprensione postuma, presso il terzo, del denaro a suo tempo consegnato a titolo di corrispettivo.

5.2. Il denaro a suo tempo investito non può essere considerato nuovamente profitto del reato a causa del mancato reperimento del bene, ottenuto con il suo investimento, presso l’ente nei cui confronti deve essere eseguita la confisca diretta. In ogni caso osta, a tale confisca, il fatto che il denaro non è più nella disponibilità dell’ente che dal reato ha tratto profitto ma di altra società estranea al reato.

5.3. Il punto, dunque, è stabilire se tale società sia effettivamente estranea al reato, non necessariamente nel senso che non abbia concorso o contribuito alla sua consumazione, ma anche solo nel senso che non ne abbia consapevolmente tratto vantaggio o non abbia aiutato l’ente a consolidare tale vantaggio sostituendo il denaro con beni diversi.

5.4. Non può inoltre essere considerato terzo, ai fini della confisca diretta del profitto del reato, l’ente o la persona fisica che detenga tale profitto per conto dell’autore del reato o dell’ente che ne abbia tratto vantaggio poiché in tal caso il profitto è rimasto nella disponibilità dell’ente.

5.5. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto:

«In tema di confisca diretta del profitto del reato tributario, il denaro costituente profitto del reato e investito nell’acquisto di titoli al portatore non può essere confiscato presso chi ha emesso tali titoli a meno che non si dimostri o non risulti che si tratti di persona “non estranea al reato” o che di quel denaro l’ente che ha sottoscritto i titoli conservi ancora la effettiva disponibilità; non può dirsi “estranea al reato” la persona che abbia concorso o contribuito alla consumazione del reato stesso, che ne abbia tratto vantaggio diretto o abbia consapevolmente agevolato il consolidamento del vantaggio mediante il suo investimento in altri beni».

5.6. L’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame alla luce del principio di diritto sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 01/02/2024.

Depositato in Cancelleria, oggi 8 maggio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.