Il diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo causa malfunzionamento del sistema giudiziario (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 26 settembre 2023, n. 27393).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Dott. LORENZO ORILIA – Presidente

Dott. VINCENZO PICARO – Consigliere

Dott. ANTONIO SCARPA – Consigliere-Rel.

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO – Consigliere

Dott. MAURO CRISCUOLO – Consigliere

ha pronunciato la seguente

pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19539/2021 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 731/2020 depositato il 07/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (omissis) (omissis) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto reso il 7 maggio 2021 dalla Corte d’appello di Catania, che ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 contro il decreto del 9 giugno 2020, con cui era stata respinta la domanda di equa riparazione, avanzata in data 5 febbraio 2020, per la irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare pendente per tredici anni davanti al Tribunale di Ragusa.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 de l d.lgs. n. 149 del 2022.

3. Il magistrato designato, con il decreto del 9 giugno 2020, aveva rigettato la domanda di equa riparazione in quanto il (omissis), quale debitore esecutato, non aveva diritto ad indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo.

Il Collegio dell’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 ha poi affermato che il (omissis) non aveva assolto all’onere della prova gravante sull’opponente, non avendo depositato né il provvedimento impugnato, né “il fascicolo del ricorso introduttivo contenente gli atti del giudizio presupposto, limitandosi a produrre, nella presente fase, unicamente i documenti che risulterebbero in precedenza non prodotti, in particolare le schede custode e la perizia di stima”.

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5-ter della legge n. 89 del 2001, affermando che il ricorrente “ha diritto ad ottenere l’indennizzo per irragionevole durata della procedura esecutiva immobiliare subita e durata 13 anni, i cui ritardi sono imputabili ai difetti di funzionamento del sistema giudiziario”.

Il secondo motivo di ricorso denuncia “omesso esame della CTU di stima prodotta e del fascicolo telematico di primo grado … in relazione agli art. 115, 116 e 640 c.p.c.”, asserendo che l’opposizione era stata correttamente depositata telematicamente nel fascicolo di primo grado (RGVG 155-20) e che solo dopo tale deposito la cancelleria della Corte d’appello aveva provveduto a creare un nuovo fascicolo (RGVG 731/2020) processualmente collegato con il precedente fascicolo.

Pertanto, “nessun onere ulteriore gravava in capo al ricorrente, il quale con il deposito del reclamo all’interno del fascicolo esistente (con l’aggiunta dei documenti a sostegno del reclamo), ha assolto a tutti gli obblighi processuali e procedimentali previsti dalla legge e il giudice del reclamo è stato messo nelle condizioni di valutare l’intera vicenda giuridica e di visionare tutti i documenti prodotti a prescindere del nuovo numero di ruolo dato dalla cancelleria”.

4.1. Sono infondate tutte le eccezioni pregiudiziali del controricorrente: così quella di cui all’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c., risultando dal ricorso la sommaria esposizione dei fatti della presente causa, ovvero i fatti sostanziali oggetto di questa controversia e quelli processuali relativi al giudizio dinanzi alla Corte d’appello (attenendo le vicende del giudizio presupposto, cui allude il controricorrente, alla fondatezza dei motivi, con riguardo alla diversa previsione di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.); quella di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., essendo il ricorso corredato dalla indicazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti sui cui sono fondate le censure; ed infine quella della nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, essendo tale nullità sanata dalla costituzione in giudizio, benché dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione rappresentata dall’Avvocatura generale.

5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, e il suo accoglimento assorbe l’esame del primo motivo, il quale attiene al merito della causa e dovrà perciò essere affrontato in sede di rinvio.

5.1. Questa Corte ha effettivamente affermato che l’opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte, dopo che la sua domanda è stata respinta con decreto ex art. 3, comma 6, può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 24181 del 2019; n. 22704 del 2017; n. 19348 del 2015).

6. Va tuttavia ulteriormente enunciato il principio secondo cui, una volta depositato dall’opponente nel fascicolo telematico della fase monitoria l’avviso di notificazione dell’opposizione, allegando prova dell’avvenuta notifica, gli atti e i provvedimenti depositati ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 89 del 2001 entrano a far parte del fascicolo informatico del procedimento e sono quindi “visibili” dai giudici dell’opposizione, giacché acquisiti al processo, potendo peraltro l’opponente, di sua iniziativa o su invito del collegio, ridepositare il contenuto del fascicolo della fase monitoria al momento nel giudizio di opposizione.

6.1. Ha perciò errato la Corte d’appello di Catania a rigettare l’opposizione per non aver assolto il (omissis) “all’onere della prova”, su di lui ritenuto gravante, di produrre il provvedimento impugnato e il fascicolo del ricorso introduttivo.

7. Conseguono l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’assorbimento del primo motivo e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa uniformandosi al principio enunciato e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 21 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.