Il Magistrato di sorveglianza ha autorizzato il detenuto diabetico a tenere la penna insulina in cella e utilizzarla da solo (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 20 gennaio 2023, n. 2548).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica – Presidente –

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere –

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere –

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere –

Dott. TOSCANI Eva – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero della Giustizia

nei confronti di:

(OMISSIS) FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/01/19xx;

avverso l’ordinanza del 30/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa EVA TOSCANI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. Vincenzo Senatore, che ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 30 novembre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Roma disponeva che l’amministrazione penitenziaria ottemperasse alla precedente ordinanza, emessa in data 18 marzo 2019, e disponeva, oltre alla già garantita possibilità di usare il flash glucosio monitoring (anche noto con il nome di freestyle libre), la diretta consegna al detenuto della pennetta-insulina affinché il condannato potesse auto iniettarne il contenuto in caso di bisogno.

Con la stessa ordinanza il Magistrato di sorveglianza imponeva al detenuto l’obbligo di tenere un apposito diario clinico, da acquistare a proprie spese, sul quale annotare i valori di insulina riscontrati, nonché il giorno, l’ora e la quantità di farmaco iniettato, facendo onere al personale medico dell’istituto di pena di fornire al detenuto le ulteriori istruzioni sulla corretta utilizzazione dello strumento, di monitorare l’utilizzo della terapia e segnalare tempestivamente l’eventuale uso incongruo, inappropriato ovvero dannoso della pennetta-insulina da parte del detenuto.

2. Il Ministro della Giustizia, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, propone ricorso per cassazione deducendo un unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta violazione degli artt. 69, comma 6, 1, 35-bis e 41-bis I. del 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen).

Richiama la giurisprudenza di legittimità sul giudizio di ottemperanza – secondo cui l’oggetto di detto giudizio deve limitarsi alla piena esecuzione della decisione favorevole emessa in sede di cognizione, sicché eventuali domande aggiuntive e ulteriori (quali la consegna al detenuto della pennetta-insulina) non possono trovare ingresso in tale tipologia di giudizio e vanno, se del caso, scrutinate separatamente con nuove istanze – e ne segnala il mancato ossequio da parte del magistrato di sorveglianza.

Il giudice specializzato non si è limitato a impartire disposizioni finalizzate all’esecuzione materiale dell’ordinanza precedentemente emessa, ma ha affrontato per la prima volta la questione relativa a chi debba custodire la pennetta-insulina, tema sul quale l’autorità giudiziaria non si è pronunciata né in sede cognitoria, né successivamente in sede di richiesta di chiarimenti formulati dal presidio sanitario della casa circondariale.

In assenza di qualsiasi previsione da parte del giudice della cognizione, nessun sindacato, tanto meno in sede di ottemperanza, può essere compiuto dal magistrato di sorveglianza sulle disposizioni impartite dalla direzione in adempimento della possibilità accordata al detenuto di monitorarsi e inocularsi autonomamente, al bisogno, l’insulina realizzate consentendo allo stesso di recarsi in qualsiasi momento in infermeria (aperta ventiquattr’ore su ventiquattro).

Osserva, infine, come le disposizioni impartite dall’istituto di pena si pongano nel senso di una maggiore tutela del detenuto che, difatti, provvede all’autonoma somministrazione della terapia alla presenza di un sanitario e, al tempo stesso, trovino giustificazione nella necessità di vigilare sul corretto comportamento del detenuto in occasione della somministrazione della terapia.

3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, per le ragioni che seguono.

2. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare in precedenti arresti che il giudizio di ottemperanza presuppone «la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento giurisdizionale non più soggetto a impugnazione» e dunque si ricollega funzionalmente al giudizio di cognizione, come tendenziale prosecuzione del medesimo.

Conseguentemente, l’oggetto della domanda non può essere diverso rispetto a quello della «piena esecuzione» della decisione favorevole emessa in sede di cognizione, con tutti i limiti di petitum che da ciò deriva (Sez. 1, n. 23310 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, non mass.), sicché eventuali domande aggiuntive o ulteriori non possono trovare ingresso in tale tipologia di giudizio e vanno trattate, se del caso, in via separata (come nuove istanze di tutela ai sensi dell’art. 69 comma 6 lett. b) e 35-bis, comma 1, Ord. pen.).

E’ stato, inoltre, chiarito che la decisione favorevole al reclamante divenuta irrevocabile fa stato tra le parti (finanche lì dove risulti, nei contenuti, difforme dal prevalente orientamento giurisprudenziale sul tema trattato) e il Magistrato di Sorveglianza, adito ai sensi dell’art. 35-bis, commi 5 e 6, Ord. pen., è tenuto esclusivamente a constatare il presupposto in fatto rappresentato dalla «mancata esecuzione» del provvedimento, non essendo più sindacabile il contenuto della decisione di cui si chiede l’ottemperanza (in tal senso, Sez. I n. 1124 del 07/10/2016, dep. 2017, Attanasio, non massimata, nonché Sez. I n. 22926 del 21/04/2017, Chiovaro, non mass.).

Il potere attribuito dal legislatore, al fine di garantire la corretta, tempestiva e piena esecuzione delle decisioni giurisdizionali non più soggette a impugnazione, vede come essenziale il soddisfacimento concreto del diritto previamente accertato, essendo consentita esclusivamente la verifica di un eventuale “programma attuativo” predisposto dall’amministrazione, sempre che tale programma non comporti una obiettiva diminuzione della effettività della tutela accordata (è altresì prevista, in caso di renitenza dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta).

In altri termini, il procedimento di ottemperanza «rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse» (Sez. 1 n. 29 del 01/12/2021, dep 2022, Attanasio, Rv. 282482; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996).

3. Poste tali premesse ermeneutiche, il ricorso muove da un’erronea impostazione, posto che non esamina con la dovuta precisione i contenuti del giudicato intervenuto tra le parti, pur rievocato nell’atto d’impugnazione.

In particolare, va osservato che la pronuncia favorevole ottenuta da (OMISSIS) concernente l’utilizzazione della pennetta-insulina, stabiliva espressamente la possibilità del paziente di somministrarsi l’insulina «autonomamente, al bisogno, previa istruzione e formazione del paziente alla corretta utilizzazione dello strumento, con l’obbligo da parte di (OMISSIS) di tenere un apposito diario giornaliero e con la verifica e il monitoraggio periodico da parte degli operatori sanitari sul corretto utilizzo» (così l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza in data 18 marzo 2019).

Tale essendo il contenuto testuale della decisione irrevocabile, la possibilità accordata al detenuto con il provvedimento oggetto di ricorso di custodire la penna-siringa presso di sé, invece che presso l’infermeria così come stabilito dall’amministrazione penitenziaria non costituisce in alcun modo una domanda aggiuntiva ovvero ulteriore, bensì condizione per la “piena esecuzione” del provvedimento favorevole e, dunque, ricompresa nel petitum.

E, anzi – alla luce degli opportuni riferimenti in esso contenuti alla duplice circostanza dell’indispensabilità, sotto il profilo terapeutico, che (OMISSIS) abbia a disposizione immediatamente lo strumento in caso di scompensi glicemici, senza dover attendere il tempo per l’accesso all’infermeria e all’innocuità della pennetta nei riguardi di altre persone – costituisce opportuno correttivo rispetto all’originario “programma attuativo” predisposto dall’amministrazione che, prevedendo il necessario passaggio dall’infermeria e la presenza di un infermiere, comportava un’obiettiva diminuzione dell’effettività della tutela accordata al detenuto.

4. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso, cui non segue la condanna alle spese ex art. 616 cod. proc. proc. pen., in ragione della natura pubblica della parte e della funzione (quale plesso amministrativo preposto alla custodia dei detenuti, partecipe della realizzazione delle finalità costituzionali della pena) in relazione a cui la medesima ha partecipato al procedimento.

Si è in tal senso chiarito specificamente che il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso, il 15 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.