L’accredito sulla Postepay di una somma sottratta tramite phishing non configura frode informatica (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 23 gennaio 2023, n. 2682).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IMPERIALI Luciano – Presidente –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CERSOSIMO Emanuele – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) CARMELA nato a NAPOLI il 24/05/19xx;

avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Emanuele CERSOSIMO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale, dott. Giulio ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) Carmela, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 29 ottobre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Nola, in data 06 luglio 2020, ha condannato l’imputata alla pena di mesi 7 di reclusione in relazione al reato continuato di cui all’art. 640-ter cod. pen.

2. La ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 640-ter cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto rubricato.

La sentenza impugnata ha recepito senza ulteriori argomentazioni la decisione di primo grado, non indicando gli elementi fattuali posti a fondamento della declaratoria di responsabilità ad eccezione della mera presenza della somma sottratta alla persona offesa sul conto corrente intestato alla ricorrente.

La sentenza è carente ed illogica nella parte in cui afferma in modo apodittico che la ricorrente ha commesso il reato senza individuare chi ha inviato il link per ottenere il bonus alla persona offesa, accertamento ritenuto necessario dalla Suprema Corte per il riconoscimento della responsabilità del beneficiario dell’accredito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni che seguono.

I giudici di merito hanno desunto la responsabilità della (OMISSIS) esclusivamente dalla titolarità da parte della ricorrente della Poste Pay che ha ricevuto l’accredito proveniente dal conto corrente intestato alla persona offesa Giorgio (OMISSIS), circostanza che di per sé non è sufficiente a comprovare che l’imputata sia il soggetto che si è intromesso abusivamente nel conto corrente della vittima ed inviato il link attraverso il quale è stata realizzata la condotta di phishing.

Il Collegio intende dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in assenza di ulteriori elementi indiziari, la semplice titolarità della Poste Pay beneficiaria dell’illecito accredito non è sufficiente a dimostrare la penale responsabilità in ordine al reato di frode informatica, essendo necessario accertare se il predetto titolare sia responsabile dell’invio della mail o del sms contenente il link che ha reso possibile l’abusiva intromissione nel sistema informatico (vedi Sez. 2, n. 19839 del 9/5/2019, U.D., non massimata).

Nel caso di specie le prove utilizzabili per la decisione non permettono di individuare chi abbia inviato alla parte offesa la mail contenente l’invito a utilizzare il link fraudolento.

La sentenza deve esser, pertanto, annullata senza rinvio in quanto l’eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria definitivamente accertata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputata non ha commesso il fatto.

Così deciso il 28 ottobre 2022. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.