Il motociclista investito da un’auto va risarcito anche se non riesce a identificare il “pirata” (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 12 luglio 2022, n. 21983).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15960-2021 proposto da:

(OMISSIS) ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE (OMISSIS) (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA N.Q. F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS) (OMISSIS) 5, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1578/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Rilevato che:

1. Gabriele (OMISSIS) conveniva in giudizio la società Generali Ass.ni S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi nell’agosto del 2004.

A fondamento della propria pretesa deduceva che, mentre si trovava a bordo del proprio ciclomotore, veniva investito da un’autovettura, la quale, omettendo di concedergli la precedenza, urtava il suo motociclo, facendolo cadere a terra per poi darsi alla fuga.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 186/2012, ritenendo che l’attore non avesse dato la prova dell’impossibilità di identificare il responsabile del sinistro, rigettava la domanda e condannava lo stesso al pagamento delle spese processuali.

2. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1578 del 4 maggio 2020, ritenendo che l’onere probatorio gravante sul danneggiato in ordine all’individuazione del colpevole non fosse stato assolto, in conferma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda e dichiarava compensate le spese di lite tra le parti.

3. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi Anna (OMISSIS), in qualità di erede di Gabriele (OMISSIS) — deceduto nel corso del giudizio di appello — nonché quale cessionaria del credito risarcitorio da parte di Arcangelo (OMISSIS) e Maria Assunta (OMISSIS). Ha depositato anche memoria.

3.1. Resiste con controricorso Generali Italia S.p.a.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, della L. 990/1969, degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 e.p.c.

Denuncia la ricorrente che il Giudice Territoriale avrebbe deciso in contrasto con i principi di questa Corte.

In particolare, avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che la mancata individuazione del colpevole da parte della ricorrente rilevasse ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e non ai fini di un concorso di colpa ex art. 1227, 2 comma, c.c., sovrapponendo, in tal modo, fatti diversi e addossando in capo all’attore oneri di prova non richiesti dalla legge.

Ovvero ha ritenuto che il mancato assolvimento da parte del danneggiato della prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l’individuazione del responsabile avrebbe reso ultronea l’indagine sull’effettiva dinamica del sinistro.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli arti. 115e 116 cp.c.

La Corte Territoriale avrebbe esaminato gli elementi istruttori, quali il referto di pronto soccorso e la prova testimoniale, singolarmente e come elementi “scollegati” tra di loro, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

In particolare, censura la ricorrente che la valutazione di tali prove sarebbe stata effettuata dal Giudice di secondo grado non già alla luce degli altri elementi di prova acquisiti nel corso del processo bensì in ragione di personali ed arbitrarie congetture e meri sospetti.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 della 1. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021).

Ha quindi errato la Corte d’Appello dove, pur avendo riconosciuto che la proposizione della querela non è condizione di procedibilità, ha poi affermato che il mancato assolvimento da parte del danneggiato della prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l’individuazione del responsabile rende ultronea l’indagine sull’effettiva dinamica del sinistro.

5.1. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.