Il portale del processo penale telematico non è adibito alla ricezione degli atti da parte delle FF.OO. Valida la querela presentata in formato cartaceo presso la Questura e/o CC (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 24 maggio 2024, n. 20754).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Andrea Pellegrino – Presidente –

Dott. Luigi Agostinacchio – Consigliere –

Dott. Giuseppe Sgadari – Consigliere –

Dott. Massimo Perrotti – Consigliere –

Dott. Antonio Saraco – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato il xx/xx/19xx a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza in data 23/11/2023 del TRIBUNALE DI TERAMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO SARACO;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, Dott. LUIGI CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) (OMISSIS), per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 23/11/2023 del Tribunale di Teramo, che ha confermato il decreto in data 25/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Teramo, che aveva disposto il sequestro impeditivo del dispositivo/apparecchiatura (OMISSIS), completa di accessori e consolle, in relazione al delitto di cui all’art. 646 cod. pen..

Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 87, comma 6- bis, decreto legislativo n. 150/2022 e 111-bis cod. proc. pen., in materia di presentazione della querela di cui all’art. 336 cod. proc. pen..

Il ricorrente rileva che la querela della società (OMISSIS) Leasing s.p.a. non era stata presentata dalla parte personalmente, bensì dal suo difensore/procuratore speciale, peraltro per mezzo di un suo delegato, a sua volta avvocato.

Sulla base di tale presupposto fattuale, rimarca che la presentazione della querela non veniva effettuato mediante il Portale del Processo, ma mediante deposito in formato cartaceo presso la Questura di Biella.

Osserva, dunque, che ai sensi degli artt. 87, comma 6-bis e comma 6 decreto legislativo n. 150 e dell’art. 111-bis cod. proc. pen., l’unica modalità consentita per il deposito della querela di cui all’art. 336 cod. proc. pen. è il deposito tramite il portale del processo telematico, qualora a tale incombente non vi provveda la parte personalmente ma il suo difensore/procuratore speciale.

Da qui la denuncia del vizio di violazione di legge, in quanto la querela veniva presentata dal difensore in formato cartaceo e depositata presso la Questura e non telematicamente attraverso il Portale del Processo, con modalità diverse da quelle previste dalla normativa già menzionata.

Deduce l’erroneità delle ragioni che hanno indotto il tribunale a rigettare l’eccezione difensiva, là dove ha sostenuto che il deposito tramite il portale riguarda solo gli atti depositati nelle Procure della Repubblica, ma non anche gli atti depositati presso gli uffici delle Forze dell’Ordine (Questura, Commissariati di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri, etc.).

Secondo il ricorrente, invece, la norma richiamata ha portata generalizzata e la sua violazione provoca l’inefficacia dell’atto non depositato telematicamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il ricorrente sostiene che la querela, quando non sia presentata dalla parte personalmente, deve essere inoltrata per via telematica, attraverso il portale del processo penale telematico, anche quando sia depositata presso gli Uffici delle Forze dell’Ordine e non solo quando depositata presso la Procura della Repubblica.

Deduce che il mancato inoltro in via telematica della querela configura una violazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen. e dell’art. 87, comma 6-bis, cod. proc. pen..

1.2. La ricostruzione difensiva, però, non trova il necessario supporto normativo e si mostra incoerente rispetto al servizio cui è deputato il portale del processo.

1.2.1. Quanto dedotto dal ricorrente, invero, non può ricavarsi dall’art. 111-bis cod. proc. pen., avendo riguardo alla sua collocazione sistematica.

Tale norma, infatti, è ubicata nel capitolo secondo del codice di procedura penale, le cui norme sono dirette a disciplina gli atti del procedimento penale, per come stabilito dall’art. 109 cod. proc. pen. che -nell’introdurre l’articolato normativo di tale capitolo- espressamente indica e individua tali atti come oggetto destinatario della disciplina quivi contenuta.

Vale la pena ricordare che il procedimento penale ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non viene neanche menzionata nell’art. 111-bis cod. proc. pen. richiamato dal ricorrente.

Va ulteriormente rimarcato come lo stesso art. 111-bis cod. proc. pen. indichi “ogni stato e grado del procedimento” quale perimetro nel cui ambito è cogente la modalità esclusivamente telematica nel deposito di atti, documenti, richieste e memorie.

Così confermandosi che tale modalità è obbligatoria soltanto all’interno del procedimento penale, come delimitato.

1.2.2. Alle modalità di deposito della querela si riferisce, invece, l’art. 87, comma 6-bis, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che così recita: «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico».

Il dettato della norma è chiaro e non è passibile di letture alternativa, atteso che la presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata nella Procura della Repubblica (quando non presentata direttamente dal querelante personalmente, ma dal suo difensore), così che non vi è alcun appiglio normativo utile a supportare l’assunto difensivo secondo il quale il deposito attraverso il processo portale telematico abbia una portata generalizzata e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla Procura della Repubblica.

Non deve, infine, trascurarsi che il portale del processo penale telematico è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, mentre non è adibito per la ricezione degli atti da parte delle Forze dell’Ordine, così che la contraria interpretazione proposta dalla difesa si mostra incoerente con ì fini per cui esso è stato espressamente istituito.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2024

Il Consigliere estensore                                                                                    Il Presidente

Antonio Saraco                                                                                              Andrea Pellegrino

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.