Il trattamento pensionistico garantito alle vittime del terrorismo assorbe e sostituisce quello determinato secondo le regole ordinarie (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 29 aprile 2021, n. 11342).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11587-2015 proposto da:

(OMISSIS) OSVALDA, (OMISSIS) STEFANIA, in proprio e nella qualità di eredi di (OMISSIS) ALFREDO, elettivamente domiciliate in ROMA, (OMISSIS) (OMISSIS) nr. 326 (STUDIO RENATO E CLAUDIO (OMISSIS)), presso lo studio degli avvocati STEFANO (OMISSIS), VINCENZO (OMISSIS), che le rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO (OMISSIS), LIDIA (OMISSIS), ANTONELLA (OMISSIS), LUIGI (OMISSIS);

– controricorrente –

nonché contro

ASL 3 GENOVESE;

– intimata –

nonché contro

AGENZIA DELL’ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 464/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 384/201;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott.ssa FRANCESCA SPENA.

RILEVATO CHE

1. Con sentenza del 19 novembre 2014 nr. 464 la Corte d’appello di Genova, per quanto ancora in discussione, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella sola parte in cui, accogliendo la domanda proposta da ALFREDO (OMISSIS)— invalido a seguito di un attentato terroristico del maggio 1978— aveva riconosciuto il suo diritto ai fini della quantificazione della pensione alla rivalutazione della retribuzione percepita nell’ultimo anno di lavoro nel periodo intercorso tra la cessazione del rapporto e la decorrenza della pensione (anni 1991-2001).

Per l’effetto, ritenuta l’inapplicabilità della rivalutazione, rideterminava in riduzione quanto liquidato dal Tribunale per rateo di pensione maturato al giugno 2013 e per arretrati.

Condannava l’INPS al pagamento in favore degli eredi del (OMISSIS), costituiti in appello.

2. La Corte territoriale osservava essere applicabile l’articolo 4, comma 2 bis legge 206/2004, a tenore del quale la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1.

Il richiamato articolo 2 prevedeva un aumento dell’ultima retribuzione del 7,5%; ciò escludeva che si potesse procedere ad una ulteriore rivalutazione, sulla base degli indici ISTAT.

3. Non poteva essere applicata la rivalutazione automatica delle pensioni, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in quanto le vittime del terrorismo già godevano, ai sensi dell’articolo 7 della medesima legge 206/2004, di uno speciale beneficio, costituito dall’adeguamento costante delle pensioni al trattamento del personale in servizio con pari anzianità e posizione economica.

4. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza OSVALDA (OMISSIS) e STEFANIA (OMISSIS), in proprio e quali eredi di ALFREDO (OMISSIS), articolato in due motivi, al quale ha resistito l’INPS con controricorso.

5. La AGENZIA DELLE ENTRATE, il MINISTERO DELL’INTERNO ed il MINISTERO DELLA SALUTE si sono costituiti al solo fine di partecipare alla udienza di discussione.

La ASL 3 GENOVESE è rimasta intimata.

6. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo le ricorrenti hanno dedotto — ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell’articolo, 4 comma 2 bis, legge 3 agosto 2004 nr. 206, dell’articolo 3 legge 297/1982, dell’art. 12 disp.prel.cod.civ., censurando la interpretazione della normativa di riferimento accolta nella sentenza impugnata ed assumendo la compatibilità del regime di cui all’articolo 4, comma 2 bis, della legge 206/2004 con l’articolo 3 Legge 297/1982 (ovvero con il principio generale di rivalutazione della retribuzione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data di pensiona mento).

2. Hanno evidenziato che la rivalutazione era stata già riconosciuta dall’INPS nel riliquidare la pensione, a seguito della entrata in vigore della legge 206/2004, per il periodo dal 2004 al 2006.

Dal gennaio 2007, ai sensi dell’aggiunto comma 2 bis dell’articolo 4, era cambiata soltanto la base di calcolo della pensione (che coincideva con l’ultima retribuzione integralmente percepita e maturata) ma ciò non aveva incidenza sulla rivalutazione disciplinata dall’articolo 3 L. 297/1982.

3. Il motivo è infondato.

4. In questa sede resta in discussione la disciplina pensionistica mentre resta definitivo l’accertamento, operato nei gradi merito, del fatto che il (OMISSIS) aveva riportato a seguito dell’attentato terroristico di cui era rimasto vittima una invalidità permanente del 77%.

5. Giova premettere in diritto che l’articolo 2 della legge 3 agosto 2004 nr. 206 ( «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»), nel testo storico, prevedeva, al comma 1, in favore di chiunque subisse o avesse subito un’invalidità permanente, di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice la applicazione ai fini della liquidazione della pensione dei benefici previsti per gli ex combattenti ed invalidi di guerra (articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni).

Per coloro che, come il (OMISSIS), fossero già stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della legge, il comma 2 del medesimo articolo ha riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della pensione, sulla base degli stessi criteri.

6. Detti criteri sono stati poi sostituiti dal decreto Legge 01 ottobre 2007 nr. 159— convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222— articolo, 34, comma 3, lettera b), che ha modificato il testo dell’ articolo 2, comma 1 L. 206/2004, con decorrenza retroattiva dalla entrata in vigore della disposizione modificata ( di nr. 159/2007, articolo 3, comma 3bis).

7. All’esito di tale intervento, la norma dispone che in favore di chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ai fini della liquidazione della pensione la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento. E’ restato fermo il diritto alla maggiorazione delle pensioni già liquidate (comma 2 dello stesso articolo 2).

8. A tale aumento si aggiungono altri benefici, come l’aumento figurativo della contribuzione e l’esenzione da IRPEF della pensione (articolo 3 L. 204/2006) nonché l’adeguamento della misura delle pensioni al trattamento del personale in servizio (articolo 7 della medesima legge).

9. Nella fattispecie di causa viene in rilievo l’articolo 4, comma 2bis L. nr. 204/2006, inserito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 792, a tenore del quale in favore dei soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa, ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, nel caso in cui l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (anche con il concorso della contribuzione figurativa prevista dal precedente articolo 3, comma 1) la misura del trattamento di quiescenza «è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, «rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1».

10. Da tali norme deriva il diritto del (OMISSIS):

– alla maggiorazione della pensione dal settembre 2004, rateo maturato dopo l’entrata in vigore della legge 206/2004, con l’applicazione alla retribuzione pensionabile dell’aumento del 7,5% (articolo 2, comma 1, della legge nr.206, come modificato retroattivamente dal dl 159/2007);

– alla riliquidazione della pensione dal gennaio 2007, dopo la entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma 792, con la determinazione della retribuzione pensionabile in misura pari all’ultima retribuzione integralmente percepita, sempre aumentata del 7,5% («rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma l»).

11. Oggetto del ricorso è la determinazione del rateo di pensione maturato dal gennaio 2007.

12. Corretta è l’interpretazione dell’articolo 4 comma 2 bis legge 204/2006 posta a base della sentenza impugnata, secondo cui una volta determinato per legge l’importo della pensione— in misura pari all’ultima retribuzione integralmente maturata, aumentata del 7,5%— non possono ulteriormente applicarsi i criteri generali di liquidazione della pensione.

13. Il regime speciale è infatti un regime esaustivo, dal quale si ricava un importo preciso della pensione; fino al gennaio 2007, invece, era previsto un semplice aumento della base pensionabile, per determinare la quale dovevano applicarsi i criteri ordinari.

Del resto il sistema introdotto, che garantisce un trattamento pensionistico superiore all’ultima retribuzione percepita e costantemente adeguato all’importo delle retribuzioni del personale in servizio (ex articolo 7 L. 206/2004), appare coerente alla ratio di tutela delle vittime del terrorismo indipendentemente dall’integrazione con la ben più limitata rivalutazione riconosciuta nel regime generale.

14. Tutto ciò senza considerare l’ulteriore assegno continuativo di cui all’articolo 5, comma 3, L. 206/2004.

15. Con il secondo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 324 cod. proc.civ. nonché dell’articolo 2909 cod.civ.

16. Si espone che l’appello dell’INPS aveva riguardato l’applicazione del beneficio di cui all’articolo 4, comma 2 bis L. 206/2004 soltanto per il periodo temporale decorrente dal gennaio 2007 e che, pertanto, si era formato il giudicato interno sull’importo degli arretrati maturati nel periodo dal settembre 2004 al 31 dicembre 2006.

Tali arretrati erano stati determinati dal Tribunale in €. 15.902,39.

Si censura la sentenza impugnata per avere ridotto l’importo riconosciuto dal Tribunale ad €. 12.588,16.

17. Il motivo è inammissibile.

18. Invero, anche in caso di denunzia di un vizio processuale, il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte ricorrente di indicare specificamente gli atti sui quali la censura si fonda (articolo 366 nr. 6 cod.proc.civ,) sicché l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. SU 22/05/2012, n.8077).

19. Nella fattispecie di causa le parti ricorrenti non hanno trascritto, nella parte rilevante, né il contenuto della sentenza del Tribunale né le deduzioni dell’appello dell’INPS, così impedendo a questa Corte di verificare il fondamento della censura.

20. Il ricorso deve essere complessivamente respinto.

21. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

22. Il giudice dell’impugnazione, ove pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

22.1. L’articolo 2, comma 26, Legge 23 dicembre 2009, n. 191 dispone, per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed i loro superstiti che siano state parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, l’esenzione dagli obblighi previsti dal Testo unico in materia di spese di giustizia (dovendo così interpretarsi l’espressione sono esenti dall’obbligo di pagamento di «ogni altra imposta»).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per esborsi ed C 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 03/11/2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Descrizione attentato:

Al suo rientro a casa a Pagano Doria, nel cortile, (OMISSIS) viene attaccato da un commando delle Brigate Rosse e solo la presenza di spirito di saltellare mentre gli attentatori sparano, gli evita danni più gravi.

All’ospedale San Martino dove viene ricoverato, i sanitari gli riscontrano una ferita d’arma da fuoco al ginocchio sinistro.

Biografia:

Trentasette anni, sposato con Osvalda (OMISSIS), una figlia di cinque anni, Stefania, Alfredo (OMISSIS) è responsabile dell’ufficio relazioni sindacali dello stabilimento di Cornigliano dell’Italsider. E’ entrato nell’azienda nel 1969 ed è sempre rimasto all’ufficio personale.