Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha annullato il provvedimento di perdita del grado emesso dal Corpo della Guardia di finanza (T.A.R. – Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza 29 dicembre 2021, n. 2935).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Gabriele Nunziata, Presidente

Dott. Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Dott. Oscar Marongiu, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio -OMISSIS- in Milano, via -OMISSIS-;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Comando Interregionale Italia Nord Occidentale – Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e sede in Milano, via Freguglia, 1;

per l’annullamento

dell’atto pervenuto con n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Comando Regionale Lombardia – Ufficio Personale e AA. GG. emesso in data -OMISSIS- dal Comando Guardia di Finanza Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, notificato al ricorrente in data -OMISSIS- recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione a far data dal -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compresi la relazione dell’Ufficiale inquirente, l’atto di nomina della Commissione di disciplina e il Verbale della seduta redatto dalla Commissione di Disciplina del -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza – Comando Interregionale Italia Nord Occidentale – Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, appuntato scelto appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in congedo assoluto a far data dal -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione a far data dal -OMISSIS-.

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I. Illegittimità del provvedimento – Violazione dei termini perentori – tardività del procedimento – Omessa valutazione delle memorie difensive – Ingiusta lesione delle attività difensive. Violazione di legge (art. 1370 – art. 1392 – art. 1393 e ss., d.lgs. 66/2010) – Violazione Legge n. 241/90 – Violazione della Circolare Guardia di Finanza – 1/2006 “Istruzione sui procedimenti disciplinari” – Violazione della Guida Tecnica “procedimenti disciplinari” Ministero della Difesa, D.G.P.M., Ed. 2019 – Eccesso di potere per inosservanza delle Circolari; arbitrarietà, ingiustizia manifesta – Violazione degli artt. 24 e 97 Costituzione.

Il ricorrente denuncia la violazione dei termini perentori per l’avvio del procedimento in quanto l’Amministrazione aveva conoscenza delle presunte condotte “penalmente configurabili”, ovvero disciplinarmente valutabili quantomeno dal 26/06/2017 data dell’apertura della ispezione tributaria,

oppure a decorrere dal 11.03.2019, data dell’Avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. Inoltre sussistevano i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare di cui all’art. 1393 del d.lgs. 66/2010.

II. Contradditorietà del provvedimento sanzionatorio in relazione agli atti endoprocedimentali – carenza di motivazione del provvedimento Illegittimità del provvedimento – travisamento dei fatti – Violazione dei termini perentori – tardività del procedimento – Omessa valutazione delle memorie difensive.

Secondo il ricorrente l’atto di contestazione di addebito consisterebbe in un’articolata ricostruzione di tipo penalistico nella quale risulterebbe ardua e di non univoca interpretazione la percezione e la compiuta individuazione dell’esatta e perimetrata condotta materiale contestata, che dovrebbe anche essere oggettivamente e specificatamente suffragata.

In particolare, in merito alle contestazioni richiamate e riferibili a presunte attività extra-professionali non sarebbero state vagliate le memorie difensive dalle quali si desumerebbe che esse non comportavano potenziali conflitti con l’attività di Militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. Ed infatti l’Amministrazione non ha mai diffidato il ricorrente ai sensi dell’art. 898 del C.O.M., ovvero ai sensi dell’art. 53 del d.lgs n. 165/2001, in ragione di potenziali incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, ovvero prodotto qualsiasi formale atto con medesimo senso e valore perché non sussistevano chiaramente attività qualificabili come tali sotto qualsivoglia profilo.

Inoltre il ricorrente contesta il richiamo alla presunta lesione da danno all’immagine dell’amministrazione e la mancata valutazione di tutti gli elementi raccolti durante l’inchiesta, tra i quali lo stato di servizio dell’inquisito connotato da livello di valutazione superiore alla media e senza alcun provvedimento disciplinare.

III. Carenza di istruttoria – erroneità della decisone impugnata e dei provvedimenti prodromici in ragione della illegittima nomina della commissione di disciplina – illegittimità per incompetenza della commissione di disciplina – omessa valutazione delle memorie difensive.

Il ricorrente contesta la competenza territoriale della Commissione di Disciplina in quanto egli era residente in altra Regione. A suo dire le Autorità competenti sarebbero state due in considerazione del fatto che il ricorrente era in congedo: una competente per l’avvio del procedimento disciplinare di stato, l’altra per la nomina e la convocazione della Commissione di disciplina.

IV. La motivazione non terrebbe conto dei precedenti di servizio del ricorrente. Sproporzionalità della sanzione disciplinare inflitta al militare. Violazione di legge (art. 1355 D.lgs. 66/2010). Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Sproporzionalità nell’azione disciplinare – Violazione artt. 24 e 97 Costituzione.

Il ricorrente denuncia che nel provvedimento non sarebbe stato fatto alcun riferimento ai precedenti di servizio, emergendo pertanto un iter illogico, incoerente e infondato.

La difesa dell’amministrazione si è costituita in data 26/02/21 ed ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 16 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nel primo motivo.

1.1 Dall’esame degli atti risulta che, con sentenza del GUP del Tribunale di Milano in data 12 settembre 2019, acquisita dall’Amministrazione in data 13 gennaio 2020, è stata pronunciato non luogo a procedere nei confronti del ricorrente per i delitti di cui agli artt. -OMISSIS- per mancanza di querela ed è stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 8-OMISSIS- con udienza stabilita per il 10 gennaio 2020, poi rinviata al 2021.

In data 30 giugno 2020, quindi successivamente alla sentenza, sono stati contestati al ricorrente i seguenti addebiti disciplinari:

– in concorso con -OMISSIS- coniuge del militare, nonché amministratore di diritto della -OMISSIS-., aver acquisito indebitamente denaro (€ -OMISSIS-), mediante diverse operazioni bancarie (prelevamento allo sportello bancario e presso bancomat, bonifici) dai conti correnti dell’anzidetta società sui quali il militare risulta delegato ad operare, per finalità estranee alle esigenze societarie;

– aver svolto attività extraprofessionale incompatibile con il suo status, esercitando, in qualità di amministratore di fatto, attività commerciali attraverso tre società (-OMISSIS-) avvalendosi, tra l’altro, per le mere attività formali e dunque quale prestanome della di lui moglie;

– aver utilizzato le banche dati in uso al Corpo per ragioni estranee al servizio e dunque a quella per le quali aveva facoltà di accesso, effettuando in particolare n. 35 accessi abusivi presso la piattaforma SDI e n. 182 presso la piattaforma A.T.

Si tratta quindi di due contestazioni per condotte tenute in violazione delle norme e dei doveri di stato fuori dal servizio ed una per condotte tenute in servizio (utilizzo improprio di archivi di polizia).

Il procedimento disciplinare è iniziato per entrambi i tipi di condotta dopo la sentenza del GUP e, quindi, dopo la conclusione del procedimento penale per alcuni fatti estranei allo svolgimento delle funzioni di servizio e dopo l’avvio del procedimento penale (anche) per utilizzo improprio di archivi di polizia, di cui non si conosce l’esito. Il procedimento disciplinare, non sospeso, è stato concluso con il provvedimento impugnato.

2. In merito l’art. 1393 cod. ord. mil. stabilisce che:

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare”.

Come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, Prima Bis, 03/12/2021 n. 12504) “In sostanza, quindi, il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale presenta, ai sensi del tenore testuale dell’articolo 1393 cod. ord. mil., due sole eccezioni, atteso che la sospensione sino all’esito del giudizio penale si impone: (i) quando il fatto sia grave (cioè passibile di consegna di rigore o di sanzione di stato) e il suo accertamento rivesta particolare complessità, al punto che gli strumenti propri dell’inchiesta disciplinare non siano sufficienti; (ii) se il fatto addebitato, indipendentemente dalla sua gravità, sia commesso nell’esercizio delle funzioni ovvero in adempimento di obblighi e doveri di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2428)”.

3. Nel caso di specie sussiste la causa di sospensione del procedimento disciplinare riguardante “atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”.

Infatti l’espressione “in adempimento di obblighi e doveri di servizio” è da interpretare nel significato di “nel corso dell’espletamento”, ovvero “in concomitanza” con l’adempimento di obblighi e doveri di servizio (così TAR Lazio, Roma, Prima Bis, 03/12/2021 n. 12504).

Nel caso di specie, uno dei fatti oggetto di imputazione è consistito nell’accesso a sistemi informatici protetti, avvalendosi delle credenziali possedute in ragione delle funzioni svolte, per cui non sembra revocabile in dubbio che tale condotta sia da porre in stretta correlazione con il servizio espletato dal ricorrente. La violazione degli obblighi regolamentari afferenti al servizio appare cioè concomitante e comunque strettamente connessa al servizio svolto, oltre che avvenuta nei luoghi e durante gli orari di servizio.

Per questa ragione doveva trovare applicazione l’istituto della sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del processo penale, in quanto, ai sensi del più volte citato articolo 1393, comma 1, cod. ord. mil. “Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale (…)”.

4. Deve essere conseguentemente annullato l’impugnato provvedimento con il quale è stata inflitta la massima sanzione disciplinare di stato nei confronti del ricorrente, in quanto avente per oggetto anche fatti per i quali era obbligatoria la sospensione del procedimento disciplinare. Permane comunque il potere dell’Amministrazione di provvedere al termine del procedimento penale avente per oggetto le imputazioni di cui agli artt. 9 e 12 L. 121/1981.

5. Il Collegio ritiene di doversi esimere dallo scrutinio degli ulteriori motivi di ricorso, stante il carattere assorbente di quello esaminato, il cui accoglimento implica che l’Amministrazione non avrebbe dovuto portare a compimento il procedimento disciplinare prima di conoscere gli esiti di quello penale. Allo scrutinio delle rimanenti censure osta pertanto il generale divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015).

6. La complessità della controversia e l’esito del giudizio penale suggeriscono al Collegio di addivenire all’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la moglie.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria, il 29 dicembre 2021.

TAR – Lombardia, Sentenza 29.12.2021 -.