Tombino scoperto e occultato dalle foglie: colpevole anche la donna che ha diretto la bici verso quel punto pericoloso ed è finita a terra (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 27 gennaio 2022, n. 2495).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16903-2020 proposto da:

(OMISSIS) ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE di MARIGLIANELLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 14, presso lo studio dell’avvocato ANGELO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato INNOCENZO (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASS.NI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4903/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositata il 9/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa FRANCESCA FIECCONI.

Rilevato che:

1. Con atto notificato il 12. 6. 2020, Anna (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4903 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 9.10.2019, emessa in un giudizio avviato dalla medesima per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a una caduta dalla bicicletta, in tesi dovuta alla presenza, sulla strada comunale percorsa, di una buca in corrispondenza di un tombino privo di copertura e coperto da fogliame e carta.

Il Comune di Mariglianella intimato ha notificato controricorso.

La Unipol intimata non ha formulato difese.

2. Nel primo grado di giudizio la attrice qui ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento della piena responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., liquidando un importo totale di € 79.361,00 per il danno alla persona subito dalla ricorrente.

Impugnata la sentenza da parte del Comune, la Corte d’appello, per quanto qui di interesse, in riforma parziale della sentenza, riconosceva un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, decurtando proporzionalmente quanto liquidato alla medesima; per la restante parte manteneva ferma la statuizione sulla responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., valutandola nella misura dell’80% sotto il profilo causale.

3. Il ricorso è affidato a due motivi.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia “omessa pronuncia ex art.360, n. 5 c.p.c. rispetto a iter logico della sentenza e l’assenza di motivazione, per violazione dell’art. 132 c.p.c.”.

Il motivo adduce la mancata considerazione dell’istruttoria espletata.

Inoltre adduce che la motivazione si dimostri del tutto illogica e apparente, poiché la Corte di merito, dopo avere constatato che il tombino era privo di copertura, e coperto di foglie e carta, ha ritenuto, contraddicendo quanto poco prima rilevato, che “lo stato dei luoghi“ fosse percepibile e avrebbe dovuto indurre la danneggiata a mantenere un condotta di guida della bicicletta maggiormente prudente, evitando di dirigere il velocipede in un punto nel quale avrebbero potuto celarsi insidie.

2. Il motivo è inammissibile sotto il profilo di nullità di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. poiché la motivazione resa, a ben vedere, denuncia non tanto una omessa considerazione di un fatto decisivo, bensì una errata valutazione delle risultanze istruttorie, e, dunque, l’esito di una valutazione di merito, del tutto incensurabile in questa sede (cfr. Cass. SU 8053/2014).

3. Sotto il profilo della denunciata illogicità, assenza, o quantomeno apparenza di motivazione, rilevante ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., invece, il motivo è palesemente infondato.

Ai fini della valutazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., nel valutare la imprudenza della vittima, pur in presenza di una insidia, sotto il profilo del nesso causale tra condotta ed evento, la motivazione resa dalla Corte risulta intrinsecamente coerente e logica, e dunque rispettosa del cd minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; SU 8053/2014).

4. Nel caso in esame la Corte di merito, pur riconoscendo che il tombino costituiva una insidia, ha considerato che alla determinazione dell’evento avesse concorso, in una minima parte valutata nella misura del 20%, la condotta negligente della danneggiata, assumendo che, una volta percepito lo stato dei luoghi, essa <<avrebbe dovuto evitare di dirigere il velocipede in un punto nel quale avrebbero potuto celarsi insidie, ovvero che ne avrebbe potuto comunque provocare la caduta per la presenza di detriti e tanto era richiesto a una persona di diligenza media>>.

La motivazione resa, lungi dall’essere contraddittoria o apparente, dimostra coerentemente che, sotto il profilo del nesso causale, occorreva farsi una valutazione comparativa tra le due condotte colpose assunte dalle parti, ex art. 1227 , co. 1, c.c.

5. Il motivo, pertanto, nello spendere argomenti che si dimostrano del tutto inidonei a dedurre il vizio di motivazione apparente o logicamente incoerente, tende in realtà a censurare, piuttosto, una valutazione di merito sul contributo dato, nella causazione dell’evento, dalla condotta negligente tenuta dalla vittima, del tutto insindacabile in tale sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass SU 8053/2014).

6. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.”

Si deduce l’assenza dei presupposti giuridico fattuali per attribuire un concorso di colpa alla ricorrente, caduta in una buca coperta da fogliame mentre percorreva la pubblica via in bicicletta.

Trattasi, come sopra detto, di una valutazione di merito sul grado di negligenza della vittima, rispetto alle regole di normale prudenza, effettuata dal giudice alla luce delle circostanze acquisite, e dunque di una valutazione fattuale insindacabile circa la dinamica dell’occorso (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019).

7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese sono compensate tra le parti in ragione dell’esito altalenante dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

compensa le spese tra le parti;

ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.