Imputati per aver causato la morte del compagno di pesca trasportato nel natante oggetto di naufragio (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 10 novembre 2022, n. 42640).

REPUBBLICA ITALIANA

A NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Rel. Consigliere –

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere –

Dott. TALERICO Palma – Consigliere –

Dott. TOSCANI Eva – Consigliere –

ha pronunciato il seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRAPANI

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) VITO nato a ERICE il 03/07/19xx;

(OMISSIS) JONATHAN nato a ERICE il 06/05/19xx;

inoltre:

(OMISSIS) CATERINA;

UNIPOL ASSICURAZIONI;

avverso l’ordinanza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO;

lette le conclusioni del PG, Dott. Manilio Di Nardo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza relativa alla restituzione degli atti al PM anche in relazione ai reati di cui ai capi A) e C) e rigetto del resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 novembre 2021, il Tribunale di Trapani in composizione collegiale, all’esito dell’istruttoria dibattimentale del processo a carico di Vito (OMISSIS) e Jonathan (OMISSIS) imputati:

a) di aver cagionato per colpa – consistita nel determinarsi a intraprendere una battuta di pesca passando per uno specchio acqueo con fondale basso con avverse condizioni meteo marine (mare mosso e vento da sudovest forza 3 a 22-27 nodi) – il naufragio e la sommersione di un’imbarcazione in cooperazione fra loro:

b) di aver cagionato – con la condotta descritta al capo a) – la morte del compagno di pesca Nicolò (OMISSIS) trasportato nel natante oggetto di naufragio e sommersione e deceduto per un trauma cranio-cervicale da impatto su ostacolo fisso e successiva insufficienza respiratoria per annegamento;

il solo Vito (OMISSIS) c) per non essere, in qualità di comandante del natante naufragato, sceso per ultimo da bordo;

ritenuto che i fatti contestati agli imputati fossero diversi rispetto a quelli descritti nei capi d’imputazione, come cristallizzati nel decreto che aveva disposto il giudizio, ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico ministero.

In particolare, nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha rilevato che l’istruttoria espletata durante il dibattimento aveva fatto emergere le diverse condizioni meteo marine all’epoca dei fatti (vento debole e lieve moto ondoso), il fondale marino non così basso (da 50 cm a 150 cm), il luogo di rinvenimento e le condizioni dell’imbarcazione (integra e galleggiante con tutte le attrezzature da pesca e i mezzi di salvataggio al loro posto), nonché era emersa la circostanza che il deceduto fosse un esperto nuotatore.

Da ciò è stato desunto che non si fosse consumato un delitto colposo, costituito dal naufragio e dalla sommersione del natante di cui al capo a), con la conseguente esclusione dell’abbandono della nave a carico del comandante di cui al capo c).

Si è rilevato anche che la causa della morte del (OMISSIS) è stata individuata, a seguito di ispezione cadaverica in un trauma cranico conseguente a ferita lacero-contusa con deformazione dell’osso frontale seguita da annegamento, come confermato all’esito della consulenza autoptica con la quale era emerso che la causa della morte era riconducibile, non all’annegamento, ma a detto trauma cranico insieme con un trauma cervicale di marcata intensità, espressa dalla frattura delle vertebre C6-C7, compatibile con un impatto con una superficie dura e verosimilmente irregolare.

Così ricostruito l’evento, con esclusione del naufragio e individuazione della causa mortale nella ferita lacero-contusa, il Tribunale ha ritenuto che il fatto contestato al capo b) fosse diverso da come descritto potendo invece sussistere gli elementi per ravvisare un’azione volontaria ai danni della vittima e, quindi, il reato di omicidio doloso, con l’ordine di trasmettere gli atti al P.m. per quanto di competenza.

2. Avverso detto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

2.1. Con l’unico motivo dedotto si denunciano l’erronea applicazione della legge processuale penale e difetto di motivazione nella parte in cui il Tribunale, dopo aver escluso la sussistenza dei fatti relativi al naufragio con sommersione di cui al capo a) e l’abbandono del natante da parte del comandante in occasione del naufragio di cui al capo c), avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di assoluzione per l’insussistenza del fatto ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e non, come invece avvenuto, un’ordinanza ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. (si cita Sez. 3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc. Mastroddi e altro, Rv. 273696 – 01).

Si contesta, inoltre, che il Tribunale abbia utilizzato parzialmente, senza motivare sul punto, i risultati derivati dalla consulenza tecnica autoptica (di cui si produce una parte) senza considerare che le stesse conclusioni a cui era giunto il professionista incaricato lasciavano ipotizzare “una modalità di tipo accidentale come più verosimile rispetto a quella omicidiaria”.

Si aggiunge, infine, che il Tribunale ha omesso di considerare che l’ipotesi relativa all’omicidio volontario era stata già valutata durante le indagini preliminari attraverso un procedimento iscritto a carico di ignoti che si era concluso con una richiesta di archiviazione, accolta dal Giudice per le indagini preliminari; l’avvenuta archiviazione comporterebbe, peraltro, la conseguente preclusione a procedere, nonostante l’ordine di trasmissione degli atti da parte del Giudice dibattimentale connotato dall’assenza di elementi ulteriori rispetto a quelli già contenuti nel fascicolo del pubblico ministero che avrebbero dovuto determinare il Giudice a pronunciare l’assoluzione degli imputati (non indicati espressamente come responsabili o corresponsabili dell’omicidio) anche per il capo b).

3. Il responsabile civile Unipolsai Assicurazioni S.p.a. ha presentato memoria chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata relativamente alla restituzione degli atti al P.m. anche in relazione ai reati di cui ai capi a) e c) e rigettare nel resto il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto risulta parzialmente fondato nei termini che seguono.

1.1. Come correttamente rilevato dalla Procura generale, stante il principio di tassatività in materia di impugnazioni ai sensi dell’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., solo la qualificazione del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. quale atto abnorme consente l’ammissibilità del ricorso.

1.2. ‘Su detto punto va quindi preliminarmente ribadito il principio, richiamato in ricorso, secondo il quale “è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato” (Sez. 3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc. Mastroddi e altro, Rv. 273696 – 01).

La pronuncia ora richiamata fa seguito a due Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 – dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590) con le quali si è affermato che “l’abnormità si lega a due complementari ed indefettibíli caratteristiche dell’atto, l’una strutturale per essere il provvedimento avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali ma anche dall’intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la sua adozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dal legislatore, e l’altra, invece, funzionale per essere l’atto causa di una stasi del procedimento non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali”.

1.3. Il provvedimento impugnato va dunque considerato abnorme, limitatamente ai capi a) e c) per come si dirà, dal punto di vista funzionale.

Infatti, la restituzione degli atti al p.m., prevista dal codice di rito dall’art. 521 cod. proc. pen., non si fonda sull’ipotesi di un fatto diverso da quello contestato – per circostanze di luogo o di tempo o per modalità difformi da quelle descritte nell’imputazione – laddove l’organo requirente avrebbe potuto modificare la contestazione, ma sul rilievo dell’insussistenza delle prospettate fattispecie criminose, avendo ritenuto il Tribunale nel provvedimento impugnato: del capo a) rispetto al naufragio con sommersione, ritenuto come mai avvenuto e del capo c) sull’abbandono del natante da parte del comandante in occasione del naufragio quale diretta conseguenza dell’esclusione fattuale del naufragio.

1.4. L’abnormità dell’ordinanza in esame è dimostrata dal fatto che il Tribunale, pur avendo ritenuto insussistenti in fatto le contestazioni di cui ai capi a) e c) non ha pronunciato le relative decisioni, come avrebbe dovuto, trasmettendo, invece, gli atti al Pubblico ministero.

In questo modo ha imposto un’indebita regressione all’intero procedimento per le contestazioni, già oggetto di esercizio dell’azione penale, che lo stesso organo giudicante riconosce come inesistenti con la conseguenza di provocare indebitamente una stasi procedimentale non risolvibile con i rimedi procedurali consueti.

Il Tribunale, una volta raggiunta la convinzione fondata sull’istruttoria dibattimentale rispetto all’insussistenza di dette contestazioni, avrebbe dovuto trarre le naturali conseguenze pronunciando la relativa sentenza in modo da consentire anche un’eventuale impugnazione al pubblico ministero.

Va quindi ribadito che “è abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell’art. 521, comma secondo, 3 cod. proc. pen., ma determini la regressione dell’intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato” (Sez. 4, n. 17213 del 09/03/2017, P.M. in proc. Lanceni, Rv. 269459 – 01).

1.5 La riqualificazione del capo b), invece, escluso il profilo colposo dell’avvenuta morte del (OMISSIS), è fondata su una diversa dinamica rispetto a quella descritta nel capo d’imputazione.

La diversità del fatto, quindi, sia pure rilevata dal Tribunale con le modalità sopra descritte, non appare invece rientrare nell’atto abnorme poiché detta contestazione divenuta oggetto di riqualificazione giuridica a seguito dell’istruttoria dibattimentale può essere oggetto di trasmissione degli atti al p.m., senza che neanche vi sia la prospettata preclusione procedurale.

infatti “nel procedimento contro ignoti non è richiesta l’autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall’art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l’archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale” (Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, P.M. in proc. Ignoti, Rv. 233198 – 01).

Questo Collegio intende qui ribadire l’orientamento giurisprudenziale, che si condivide, rappresentato da Sez. 1, n. 48159 del 03/12/2003, P.M. in proc. Biondino, Rv. 226493 – 01) secondo cui “non è impugnabile, neppure sotto il profilo della sua pretesa abnormità, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, ritenuto che il fatto sia diverso da quello contestato, abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza di restituzione degli atti al suo ufficio pronunciata dal giudice del dibattimento, il quale aveva ritenuto la diversità del fatto, essendo stato l’imputato rinviato a giudizio per rispondere di tentato omicidio come esecutore materiale, mentre il suo ruolo sarebbe stato quello di mandante).

Ciò perché la diversità del fatto, nel caso in esame, viene rilevata dal Tribunale e correttamente motivata dall’insussistenza della fattispecie colposa dell’evento con l’esclusione fattuale del naufragio derivato dai profili di colpa evidenziati nel relativo capo d’imputazione, che viene così escluso come realmente avvenuto.

La trasmissione degli atti per rivalutare l’evento morte del (OMISSIS) secondo la strutturalmente diversa qualificazione dell’omicidio doloso, non alterando i tratti essenziali dell’addebito inteso quale episodio naturalistico e concreto, viene soltanto rapportato alla fattispecie astratta ritenuta giuridicamente più corretta.

La modificazione giuridica del fatto, delineata con una lettura estensiva dell’art. 521 cod. proc. pen., non costituisce mutamento dell’imputazione quale fattispecie concreta e non interferisce con l’esercizio dell’azione penale e con il potere autonomo del pubblico ministero di effettuare le sue scelte (nel caso in esame anche all’esito di eventuali ulteriori indagini), ma è espressione del controllo di legalità connaturato alla funzione giurisdizionale (in questo senso Sez. 1, n. 21732 del 13/12/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Cessanti e altro).

2. Sulla base delle considerazioni esposte deriva l’accoglimento del ricorso limitatamente alla restituzione degli atti al pm anche in relazione ai capi a) e c) della rubrica.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione degli atti al pm anche in relazione ai capi a) e c) della rubrica.

Dichiara inammissibile nel resto del ricorso.

Così deciso il 31/5/2022.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.