REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO -Presidente
Dott. MARIO BERTUZZI -Consigliere
Dott. ALDO CARRATO -Consigliere
Dott. ROSSANA GIANNACCARI -Consigliere – Rel.
Dott. RICCARDO GUIDA -Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso Iscritto al n. 12710/2019 R.G. proposto da:
(omissis)
-ricorrente-
contro
(omissis)
-controricorrente-
nonché
(omissis)
-controricorrente-
nonché
(omissis)
–intimata-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 924/2019 depositata il 25/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere, dott.ssa ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da (omissis) s.p.a., avente ad oggetto la restituzione dei costi non maturati in relazione ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente.
1.1. L’attore espose di aver stipulato un contratto di credito al consumo in data 4.2007 con spa cui era succeduta per il tramite dell’intermediaria e di aver estinto anticipatamente il mutuo in data 8.4.2010. Il contratto prevedeva il versamento di commissioni in favore dell’intermediario mandante e del mandatario, oltre ai costi assicurativi, in relazione al quale la (omissis) aveva stipulato una polizza assicurativa.
1.2. Si costituirono i convenuti per resistere alla domanda.
1.3. Il Giudice di Pace rigettò la domanda ed il Tribunale di Napoli confermò la decisione di primo grado.
1.4. Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale affermò che l’art. 125 del D.Lgs 385/93, nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto, non poteva essere applicato perché la norma rinviava al CICR le modalità con le quali il consumatore, estinto anticipatamente il mutuo, avesse diritto alla riduzione del costo complessivo del credito.
Secondo il Tribunale, in assenza di una norma attuativa che specificasse le modalità di esercizio del diritto, non era possibile procedere ad alcuna riduzione.
1.5. L’art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs 141/2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non era applicabile, trattandosi di norma entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell’attore.
1.6. Non era, altresì, applicabile l’art. 33, lettera g) del Codice del Consumo in quanto, nel caso di specie, era stato il consumatore e non il professionista a recedere dal contratto.
1.7. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 125 del D.Lgs n. 385/1993, dell’art. 3 del D.M. Tesoro 9.7.1992, della L. 142/92 e delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE del Consiglio d’Europa, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.; il Tribunale non avrebbe considerato che le direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE erano state recepite dalla l. 142 del 19.2.1992, che, all’art. 21, comma 10 prevedeva che il consumatore, in caso di adempimento anticipato, aveva diritto ad un’equa riduzione del corrispettivo del credito, secondo le modalità stabilite dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.
In attuazione dell’art. 25, comma 2 della L. 142/92, era stato emanato il D.Lgs 385 dell’11.9.1993, che, all’art. 125, prevedeva la facoltà di adempimento del consumatore in via anticipata senza penalità, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Secondo il ricorrente, anche in assenza delle modalità attuative previste dal CICR, l’art.125 del D. Lgs 385/93 è una norma completa nella sua portata applicativa, potendo farsi riferimento, quale norma di completamento, al DM del Tesoro 8.7.1992, che prevede, per le domande di riscatto presentate dai superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio, la riduzione delle aliquote di reversibilità.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 del D.Lgs 206/2005, dell’art. 36 e degli artt. 1419 c.c. e 1339 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.. in quanto la clausola che consente al mutuante di trattenere, in caso di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie ed il costo dell’assicurazione sarebbe nulla perché determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
2.2. L’art. 8 della direttiva N.87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, all’art.8 prevede che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
2.3. La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, “al fine di promuovere l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela”.
2.4. In particolare, l’art.1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di “costo totale del credito al consumatore”, nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
2.5. L’art.18 della Legge 142 del 1992, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
2.6. La norma definisce credito al consumo la concessione nell’esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2.7. L’art.125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
2.8. II Tribunale non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in assenza della delibera attuativa del CICR sulla modalità di riduzione del credito, né ha ritenuto applicabile l’art.125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell’attore.
2.9. Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l’orientamento giurisprudenziale volto a forni re ampia tutela al consumatore nell’ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell’ipotesi di adempimento anticipato del contratto.
Tale finalità è evidente nella disposizione dell’art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un’equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
2.10. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l’armonizzazione all’interno dei Paesi dell’Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
2.11. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire «a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando 9).
2.12. Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l’art. 16, paragrafo 1, secondo cui: <<[i]I consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e costi dovuti per la restante durata del contratto».
2.13. Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all’art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
2.14. A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, successivi paragrafi dell’art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso».
Quanto ai limiti – stabiliti sempre dal paragrafo 2 – per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa «eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo determinato ai sensi del paragrafo 2».
2.15. Dall’esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell’ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all’art. 125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.
2.16. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell’11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37).
2.17. La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l’articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito».
Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi“.
2.18. Questo sistema di protezione è fondato sull’idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerova, C-377 /14, EU :C: 2016 :283, punto 63).
2.19. Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
2.20. La soluzione offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l’art.125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell’inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria.
2.21. Osserva il collegio che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
2.23. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l’attuazione della direttiva …, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann).
2.24. Né rileva, come affermato in controricorso, che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all’autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del (omissis) in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
2.25. Rileva il collegio che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs 206/2005.
2.26. L’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un’enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
2.27. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, Sanchez Morcillo e Abril Garda, C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n.421).
2.28. Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
2.29. L’intervento equilibratore del giudice, previsto anche d’ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore.
2.30. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all’ente finanziatore di trattenere somme parametrate all’intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l’ipotesi di conclusione dell’affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell’affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l’attività sino a quel momento esplicata).
2.31. Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d’ufficio, la nullità della clausola.
2.32. Sull’effettività della tutela del consumatore nell’ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n.263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell’11 octies, comma 2 del D.M. 25 maggio 2021, n.73, conv., con modif. nella L. 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell’ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
2.33. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l’art. 11 octies, comma 2 del D. L. 25 maggio 2021, 73, conv. con modif. nella L. 23 luglio 2021, n.106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione degli art.11 e 117, comma 1 della Costituzione.
2.34. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di “equa riduzione”» presente nell’art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28).
2.35. La Corte Costituzionale richiama il canone dell’interpretazione teleologica, ispirata all’esigenza di garantire «un’elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).
2.36. In definitiva, l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un’interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore – che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza-, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori
2.37. Secondo il giudice delle leggi, “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
2.38. Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
2.39. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi ” tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
2.40. Il Tribunale di Napoli non si è uniformato ai principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando a che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito per l’assenza della norma attuativa del CICR che specificasse le modalità di esercizio del diritto.
2.41. La sentenza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato che applicherà i seguenti principi di diritto:
“L’art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
” E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 206/2005″.
3. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 23 maggio 2023.
Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Di Virgilio
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2023.