In caso di imputazione per un reato (stupefacenti), non necessariamente le somme in possesso del reo devono essere sottoposte a sequestro (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 17 luglio 2023, n. 30785).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. ANGELA TARDIO – Presidente –

Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA – Consigliere –

Dott. GIORGIO POSCIA – Consigliere –

Dott. MARCO MARIA MONACO – Rel. Consigliere –

Dott. VINCENZO GALATI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARCO MARIA MONACO;

lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Dott. MICHELE LETTIERI per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 10/11/2022, in sede di opposizione ex 667, comma 4 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza emessa dalla medesima Corte di Appello in data 3/5/2022 recante la disposizione di versare alla Cassa delle Ammende saldi dei conti correnti intestati a (OMISSIS) (OMISSIS) n. 1240, della banca (OMISSIS) per l’importo di euro 5.791,96.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso (omissis) (omissis) che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il giudice dell’esecuzione, peraltro facendo riferimento a un illegittima inversione dell’onere della prova, non avrebbe comunque considerato che in atti non vi era alcun accertamento patrimoniale perché gli operanti si erano limitati a sequestrare le somme senza effettuare nessuna indagine circa l’attività lavorativa del ricorrente e della sua convivente negli anni 2006 e 2008.

3. In data 13 febbraio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen., Dott. Michele Lettieri chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. (omissis) (omissis) stato condannato per reati in materia di stupefacenti con sentenza del 30/9/2015; che ha anche ordinato la confisca dei saldi dei conti correnti a lui intestati, sottoposti a sequestro preventivo.

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 7/7/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto la pena e ha confermato nel resto.

Con sentenza del 14/12/2021 la Corte di Cassazione ha annullato “in parte qua” la sentenza e ha ordinato la restituzione di quanto in sequestro “all’avente diritto”.

In data 3/5/2022 la Corte di Appello di Cagliari ha disposto che le somme fossero versate alla cassa delle ammende, ciò sul presupposto che il (omissis) che aveva prodotto redditi irrisori, incompatibili con le somme in sequestro, non avesse diritto alla restituzione.

Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione (omissis) sostenendo che non era stato effettuato alcun accertamento sulla sua attività economica e che egli aveva invece svolto attività imprenditoriale nei campi della ristorazione ed edile, così che le somme erano del tutto compatibili con i suoi redditi.

La Corte territoriale, con il provvedimento ora impugnato, ha confermato l’ordinanza evidenziando che quanto allegato dal ricorrente è rimasto sfornito di qualsivoglia dimostrazione.

Nell’atto di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione1 evidenziando che tale conclusione, fondata su un’illegittima inversione dell’onere della prova, sarebbe illegittima e ciò anche in quanto la

Corte territoriale non avrebbe considerato che in atti non vi era alcun accertamento patrimoniale né indagini circa l’attività lavorativa del ricorrente e della sua convivente negli anni 2006 e 2008.

2. La motivazione del provvedimento impugnato, fondata esclusivamente sulla considerazione che il ricorrente non era riuscito a dimostrare quanto allegato e cioè di avere prodotto redditi coerenti con le somme in sequestro, è apparente.

La restituzione delle somme, come disposto dalla Corte di cassazione, deve essere effettuata in favore dell’avente diritto, così che il giudice è tenuto ad accertare -qualora questo sia diverso dall’intestatario dei conti correnti bancari ove queste sono depositate- chi sia l’effettiva titolarità dei beni non potendo, diversamente, disporre che le somme siano versate alla Cassa delle Ammende.

In assenza di prova che le somme siano di provenienza illecita, infatti, non ne è consentita l’apprensione e queste devono essere restituite al soggetto che ne risulterà essere formalmente il titolare.

Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere annullato con rinvio affinché la Corte di Appello di Cagliari proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari.

Così deciso il 21/3/2023.

Depositato in Cancelleria, Prima Sezione Penale, oggi Roma, lì 17 luglio 2023.

SENTENZA