REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAURO MOCCI Presidente
Dott. RICCARDO GUIDA Consigliere
Dott. VALERIA PIRARI Consigliere
Dott. CRISTINA AMATO Consigliere – Rel.
Dott. REMO CAPONI Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
suI ricorso iscritto al n. 16851/202 2 R.G. proposto da:
(omissis) (omissis) domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis) (omissis);
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA U.T.G. di CAMPOBASSO;
– intimati –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CAMPOBASSO n. 197/2022 depositata il 14.04.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere dott.ssa CRISTINA AMATO.
RILEVATO CHE:
1. (omissis) (omissis) proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Campobasso per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione n. (omissis) emessa dalla Prefettura di Campobasso e del sotteso verbale di contestazione n (omissis) del 24.06.2017 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di (omissis) con il quale veniva irrogata all’opponente la sanzione di €. 354,95 per violazione dell’art. 142, comma 8, codice della strada (limiti di velocita).
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso.
2. L’opponente interponeva gravame innanzi al Tribunale di Campobasso che rigettava I’appello ritenendo infondato, per quel che ancora rileva, ii motivo dedotto con cui si contestava, in quanto non provata, la funzionalità e la taratura dello strumento di rilevazione della velocita utilizzato dal Comune di (omissis).
A giudizio del Tribunale risulta dal verbale di accertamento impugnato che l’apparecchio utilizzato dall’Amministrazione era stato regolarmente omologato e sottoposto a taratura pochi giorni prima dell’avvenuta infrazione.
Ne era stata offerta dal deducente alcuna prova della sua tesi dell’inattendibilità di un apparecchio debitamente omologato e sottoposto a verifica avvenuta in un lasso di tempo congruo rispetto alla contestazione dell’infrazione.
Provata documentalmente la circostanza della taratura e, quindi, della funzionalità dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento dell’infrazione, gravava sul ricorrente l’onere, nella specie non assolto, di dimostrare che l’apparecchiatura, nonostante la recentissima verifica, non fosse funzionante.
3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione (omissis) (omissis) affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria.
Restava intimata la Prefettura di Campobasso, che depositava atto di costituzione ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 285/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
In tesi, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 113/2015), gli autovelox devono antecedentemente e successivamente alla loro installazione essere sottoposti a due distinte procedure di verifica, una per la loro taratura e l’altra per ii loro corretto funzionamento, con la conseguenza che l’assenza di una o di entrambe di tali certificazioni comporta l’annullamento della sanzione irrogata (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1283 del 2022). Oltre al fatto che la Corte di legittimità ha affermato il principio in forza del quale le valutazioni degli agenti, frutto di mera percezione sensoriale, non rivestono fede privilegiata.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata 113 del 2015, il soggetto sottoposto a verifica deve dimostrare il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico solo allorquando precedentemente la P.A. abbia adeguatamente e documentalmente assicurato la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura garantita attraverso la sottoposizione della stessa anche a verifiche circa il suo buon funzionamento.
3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
La giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, alla quale ii Collegio intende attenersi, ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice é tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533/2018), essendo irrilevante (cfr. Cass. n. 40627/2021) che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi – palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023, che richiama Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; v. anche: Cass. n. 24757/2019; Cass. n. 29093/2020).
In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio, quindi, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione.
É stato, inoltre, precisato che (Cass. n. 14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018), aggiungendosi che la prova dell’esecuzione delie verifiche sulla funziona lita ed affidabilità dell’apparecchio non e ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale «… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità é rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).
3.1. É, quindi, a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello In presenza di detti elementi, di per se sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocita, spetta alla parte sanzionata l’onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell’11/02/2021, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell’apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020).
Nel caso che ci occupa, il giudice d’appello ha verificato – attraverso il verbale di accertamento impugnato – l’uso di un apparecchio regolarmente omologato e corredato dal certificato di taratura, peraltro risalente a soli tre giorni prima rispetto all’accertamento dell’infrazione commessa dall’allora appellante (v. sentenza p. 6, 3° e 4° capoverso): tanto basta ad integrare la circostanza – corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità – elemento essenziale le costitutivo della fattispecie sanzionatoria.
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso é stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va data atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per ii versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ii ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Casi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 10 luglio 2024.
Il Presidente
MAURO MOCCI
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2024.